Nelle procedure selettive connotate dal sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati puntualmente prefissati criteri valutativi sufficientemente dettagliati, con l’individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta.
Pertanto, ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, in modo da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria.
In altri termini, il dato che rileva, affinché non risulti censurabile il giudizio numerico espresso dalla stazione appaltante, è che sia stata delimitata la potestà tecnico-discrezionale della commissione attraverso la fissazione di specifiche direttrici di indirizzo, e che, comunque, risulti esclusa l’introduzione di qualsiasi criterio di valutazione non precedentemente reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i concorrenti.
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