In particolare, i reati interessati da modifiche sul piano del regime di procedibilità sono i seguenti:
minaccia; violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; truffa; frode informatica; appropriazione indebita.
Nuovo regime di procedibilità relativamente agli artt. 612, 615, 617-ter, 617-sexies, 620 c.p
Esaminando nel dettaglio queste modifiche normative, va prima di tutto osservato che il decreto in questione consta di 13 articoli di cui undici riguardano le norme previste dal codice penale, una concerne il regime transitorio e un’altra contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Posto ciò, l’articolo 1 prevede che all’ “articolo 612 del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e si procede d’ufficio» sono soppresse; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.»”.
Tal che, per effetto di questa novità legislativa, la minaccia grave è perseguibile a querela di parte, e non più d’ufficio.
A sua volta l’art. 2 modifica l’art. 615 c.p. (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale) inserendo un terzo comma con cui si stabilisce che nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Di conseguenza, adesso, quando l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, il delitto di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale sarà procedibile solo su querela.
Dal canto suo l’art. 3 dispone che all’“articolo 617-ter del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.»” e dunque, nell’ipotesi contemplata da questo comma (“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni”), il delitto di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche sarà perseguibile solo su querela.
Proseguendo la disamina di questo Decreto legislativo, da una parte, l’art. 4 stabilisce che all’“articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.»”, dall’altra, l’art. 5 prevede che all’“articolo 619 del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.»”.
Tal che ne consegue che per l’ipotesi di cui all’art. 617-sexies, c. 1, c.p. (“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni”) e per quella di cui all’art. 619, c. 1, c.p. (“L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”), detti illeciti penali potranno essere perseguiti e accertati solo se sia proposta querela.
A sua volta l’art. 6 emenda l’art. 620 c.p. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) nei seguenti termini: “All’articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.»”.
Da ciò deriva che adesso il delitto di rilevazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni è perseguibile su querela di parte, e non più d’ufficio.
Nuovo regime di procedibilità delle aggravanti ad effetto speciale
L’art. 7, invece, disciplina gli effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale in relazione alle modifiche apportate al c.p. e appena esaminate nella susseguente maniera: “Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: «Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità Art. 623-ter. Casi di procedibilità d’ufficio. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».”.
Pertanto la procedibilità a querela di questi illeciti penali, introdotta da questo Decreto legislativo, viene meno, e quindi rimane la loro perseguibilità d’ufficio allorché ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale che, come noto, sono quelle circostanze che implicano un aumento della pena superiore ad un terzo.
Nuovo regime di procedibilità nei delitti contro il patrimonio
Come visto prima, anche diversi delitti contro il patrimonio sono stati interessati da questa riforma.
Vediamo quali.
L’art. 8 modifica l’art. 640 c.p. (Truffa) in questo modo: “All’articolo 640 del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: “un’altra circostanza aggravante” sono sostituite dalle seguenti: “la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7””, c.p..
Di talchè ne deriva che il delitto di truffa, nel caso in cui ricorrono aggravanti comuni, è punibile a querela della persona offesa non più, come nel passato, se emerge una qualsiasi tra queste, ma solo se è configurabile l’aggravante stabilita dall’art. 61, c. 1, n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità).
L’art. 9 a sua volta emenda l’art. 640-ter c.p. (Frode informatica) attraverso la seguente statuizione di legge: “All’articolo 640-ter, del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un’altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7»”.
Di conseguenza, nel caso di delitto di frode informatica aggravato da circostanze comuni, detto illecito penale è perseguibile su querela di parte non sempre (come prima), ma solo se ricorre l’aggravante della c.d. minorata difesa e soltanto per l’approfittamento di circostanze di persona, pure in relazione all’età ovvero quella del danno patrimoniale di rilevante gravità.
L’art. 10 dispone che all’“articolo 646 del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato” e quindi, il delitto di appropriazione indebita è adesso perseguibile a querela di parte anche se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o ricorre taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61 c.p. (“l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità”).
L’art. 11 regola gli effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale disponendo in tal modo: “Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: «Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità Art. 649-bis. Casi di procedibilità d’ufficio. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.»”.
Vale anche qui quanto è stato detto già prima nella parte in cui è stato esaminato l’art. 7, vale a dire che il regime di procedibilità a querela introdotto per questi delitti contro il patrimonio viene meno allorchè ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
L’art. 12 regola il regime transitorio nei seguenti termini: “1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”.
Pertanto viene posticipato il momento in cui proporre querela, per quegli illeciti penali oggetto di questo intervento normativo e se commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 36 del 2018, da questa data e semprechè la persona offesa abbia avuto contezza del reato commesso ai suoi danni già prima.
Inoltre, nel caso in cui il procedimento è pendente, e quindi non ancora divenuto definitivo, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e in questi casi il termine, per proporre querela, decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto cognizione di ciò.
Coperture finanziarie per l’attuazione del nuovo regime di procedibilità
Infine, l’art. 13 prevede le necessarie coperture finanziare per dare concreta attuazione al nuovo regime di procedibilità stabilendo, da un lato, che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (c. 1), dall’altro, che le “amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente” (c. 2).
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