GDPR : in Germania il primo provvedimento cautelare

Regional Court of Bonn, 30 May 2018, n. 10 O 171/18

Il 26 maggio 2018 è divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, più noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e relativo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche.

L’intento comunitario, anche in considerazione del flusso di informazioni circolanti in rete nonché del proliferare dell’uso dei social network e dei cd. “servizi online “, era  quello di intensificare le forme di tutela dei diritti del cittadino/utente con idonee quanto concrete forme di protezione delle informazioni nella cosiddetta data economy cercando, da un lato, di semplificare le regole ma, al contempo, prevedendo sanzioni concrete ed ingenti in caso di violazione nonché data breach.

La scelta della forma del regolamento, a differenza della più tenue precedente direttiva del 1995, d’altrocanto, è sintomatica circa l’intento del legislatore europeo di intervenire concretamente e fattivamente in materia, con pregnanti ed uniformi regole e sanzioni (cfr. percentuali previste in base al fatturato mondiale).

Nel caso sopra richiamato, la Regional Court of Bonn ha applicato la nuova normativa prevista nel GDPR sopra richiamato nelle procedure di raccolta di dati relativi al “whois.

Mette conto ricordare come il cd. whois sia una sorta di protocollo di rete che consente l’interrogazione di database server al fine di stabilire a quale internet provider appartenga un indirizzo IP (indirizzo di rete). In particolare, nel whois vengono mostrati dati sensibili quali il nome dell’intestatario, i dati anagrafici e la residenza dello stesso, oltre alla data di registrazione e di scadenza di un dominio.

Nello specifico, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) con sede a Los Angeles – ente di gestione internazionale che coordina a livello mondiale il sistema di identificazione di Internet mediante l’attribuzione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP – in data 17 maggio u.s., in vista dell’entrata in vigore delle regole di cui al citato GDPR, ha emanato le proprie “Temporary Specification for gTLD Registration Data” –  precisando quantità, modalità e termini di durata della conservazione dei dati racconti –  ha agito contro l’EPAG Domainservices GmbH con sede a Bonn – società di domain registrar – affinché si adeguasse alle sue nuove regole.

In particolare, l’ ICANN, con l’azione promossa, voleva da un lato imporre l’applicazione delle proprie regole alla società di registro dei domini tedesca e, al contempo, verificare se le proprie policy fossero in linea con il GDPR.

La Regional Court of Bonn, nella pronuncia n. 10 O 171/18 del 30.05.2018, ha rigettato la domanda promossa da ICANN, sul presupposto che il GDPR applica fondamentalmente un principio di minimizzazione della raccolta dei dati e, pertanto, gli obblighi stabiliti dalla policy ICANN di raccogliere i dati anche di soggetti terzi che si occupano di ruoli prettamente tecnici non sono necessari.

In sostanza, la Corte tedesca ha ritenuto sufficiente – con un’attenta e puntuale applicazione proprio dell’intento semplificatore del GDPR – che l’ ICANN conosca e verifichi solo i dati del domain holder, che è il soggetto che si occupa a catena degli altri aspetti concernenti la gestione del nome di dominio,  nonché l’unico responsabile, anche contrattualmente, verso l’ ICANN appunto .

Orbene, la pronuncia in esame – oltre a creare un significativo ed esplicativo, al momento unico, precedente in materia di domain registrar anche per le altre società operanti nell’UE –  pone in evidenza il diverso approccio in materia tra gli USA e l’Europa. La differenza, oltre che terminologia ove da un lato si parla sovente di privacy e dall’altra di protection data, appare anche sostanziale.

Da un lato il focus è posto alla validità del contratto, dal quale fare discernere ogni conseguente obbligo anche senza alcun consenso; d’altro il tentativo di cercare di imporre delle regole, più semplici ma generali ed efficaci, al fine di porre l’attenzione alla effettiva e sostanziale tutela dei soggetti/utenti.

Nonostante negli USA la materia sia stata tratta già dal 1890 nello “Right to Privacy” dei giuristi Warren e Brandeis e, diversamente, in Europa solamente nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950 si parli per la prima volta di diritti alla riservatezza, la sensazione che tale gap, non solo temporale, sia stato ampiamente colmato e superato con il nuovo GDPR.

Dal Bosco Domenico

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