Gemelli a Coppia Gay: ecco perché la sentenza di Trento è corretta

Redazione 01/03/17
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Sta facendo discutere l’Italia intera l’ordinanza emessa il 23 febbraio scorso dalla Corte d’appello di Trento. In particolare, attraverso tale provvedimento è stato concesso lo status di padre di due gemelli ad un cittadino che non ha alcun legame genetico con i minori.

La vicenda è la seguente: all’interno di una coppia omosessuale, un uomo è ricorso alla fecondazione tramite “utero in affitto” o maternità surrogata, che dir si voglia, diventando quindi padre biologico dei gemelli nati dalla gestante. Successivamente, a fronte del proprio stabile rapporto di coppia, l’uomo intende far riconoscere come secondo padre, e quindi contitolare della patria potestà, anche il suo partner.

 

Genitorialità e Unioni Civili: il caso

Il mancato riconoscimento della paternità anche in Italia ostava alla trascrizione del nominativo del partner padre non biologico come secondo padre, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Quest’ultimo infatti si era opposto adducendo che l’attribuzione della genitorialità di un minore a due soggetti del medesimo sesso è contro l’ordine pubblico, e non legittimo in base alla normativa vigente. Di seguito, anche il Procuratore generale e il Ministro dell’Interno sono intervenuti sulla questione: il primo dichiarando incompetente la Corte di Trento, ha affermato che la Legge Cirinnà attualmente vigente non consentirebbe un’interpretazione estensiva che porti a tale risultato. Il secondo, invece, ha ribadito il contrasto con l’ordine pubblico del fatto di attribuire lo status di genitore o genitrice ad un soggetto non biologicamente collegato ai figli in questione.

 

Il Riconoscimento di una sentenza straniera nello Stato italiano: quando non si può negare?

Tuttavia, la motivazione della Corte è ineccepibile da un punto di vista giuridico: infatti, oggetto della sua decisione non è la legittimità o meno ai sensi della legge italiana vigente di concedere il riconoscimento della patria potestà a genitori dello stesso sesso; ciò su cui è stata tenuta a decidere, infatti, è meramente il riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano del provvedimento emesso dal giudice straniero che abbia già accertato e assodato l’esistenza di una relazione di genitorialità tra i due minori e il padre non biologico. L’iscrizione del nominativo nello Stato Civile, dunque, si configura solo come conseguenza necessaria alla decisione già presa da altro organo giudiziario, al fine di non causare un deterioramento dello status dei minori.

 

Genitorialità e legame biologico: è derogabile?

Infatti, il diniego dello status filiationis nei confronti del padre non biologico determinerebbe un pregiudizio per i minori, che non si vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti che a tale status conseguono, invece, in un altro Stato, tra i quali quello ad avere due genitori e quello d’identità familiare. Secondo la Corte, infatti, non è il legame genetico a dover costituire il criterio di riconoscimento della genitorialità, bensì la volontà di cura e l’assunzione di responsabilità: questo sarebbe dimostrato anche dalla legittimità dell’istituto adottivo, nonché della fecondazione eterologa nelle modalità consentite.

Inoltre, la Corte d’appello di Trento è stato il primo organo giurisdizionale ad applicare i principi di diritto già enunciati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19599/2016. In particolare, la Suprema Corte aveva statuito in primis che per valutare la coerenza di un fatto con l’ordine pubblico bisognava avere riguardo non tanto dell’omogeneità della norma italiana e di quella straniera, bensì delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia.

Inoltre, ciò che rileverebbe in termini di riconoscimento legittimo dello status filiationis nei confronti di due genitori, anche non biologici, sarebbe il progetto di genitorialità condivisa che i minori ha portato alla nascita.

Sentenza collegata

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