Genericità dei motivi dell’atto di appello: chiarimenti della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17877 del 07 maggio 2024, ha chiarito che, per dichiarare l’inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi, la Corte d’appello deve valutare le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato.

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Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 17877 del 07/05/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena, avendo ritenuto generici i motivi di gravame.
Avverso detta ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l’impugnazione generica, atteso che con l’appello sarebbero state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste e sarebbe, inoltre, stato effettuato il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
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Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. Genericità dei motivi dell’atto di appello: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, rammenta che l’art. 581 cod. proc. pen. dispone che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quanto, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Riprendendo un consolidato principio di diritto, la Corte osserva che “l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, che, quand’anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili“.
Per valutare l’ammissibilità dell’appello, dunque, bisogna far riferimento all’indicazione delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, la Corte osserva come l’atto d’appello consentiva agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione così come l’oggetto della doglianza, costituito da precisi elementi opposti al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, la ricorrente aveva, con l’atto di appello, censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche ed evidenziato che la sua condotta poteva essere valutata più benevolmente, atteso che, benché integrasse il reato, non era stata contrassegnata da alcuna messa in scena, come affermato, invece, dal giudice di primo grado.
Inoltre, era stato sottolineato che le concrete modalità di realizzazione del fatto erano indici della scarsa intensità dell’elemento soggettivo ed in grado di incidere positivamente sull’entità del complessivo disvalore del fatto, concretamente realizzato.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione osserva che occorre “affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato“.
Alla luce di quanto finora esposto, la Suprema Corte sottolinea che, nel caso di specie, gli elementi offerti dalla difesa non possano risolversi in una contestazione generica e che, anzi, la Corte d’appello non si sia soffermata sulle doglianze proposte.
Per questi motivi, è stato disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, perché proceda al giudizio di secondo grado.

Riccardo Polito

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