Con l’ordinanza che si annota il Tribunale di Napoli nega che i nonni siano titolari di un diritto pieno ed azionabile nei confronti dei genitori ad intrattenere rapporti stabili con i minori. Nella fattispecie viene in rilievo il cd. diritto di visita dei nonni sulla cui natura, consistenza ed ampiezza ancora oggi si discute. Prima della riforma intervenuta con la legge n. 54/06, che, riformulando l’art. 155 c.c., ha sancito, tra l’altro, il diritto del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in caso di separazione dei genitori, ci si chiedeva se era configurabile e tutelabile l’interesse dei parenti prossimi alla frequentazione dei minori.
Dall’esame della giurisprudenza si evince che, pur in mancanza di una espressa previsione di legge, non poteva ritenersi precluso al giudice (Tribunale dei minori o Tribunale ordinario, in caso di separazione) riconoscere e regolare i rapporti tra i nonni e i minori (cfr. Cass. n. 9606/98) , non potendosi lasciare privi di tutela vincoli derivanti dalla tradizione familiare che trova riconoscimento anche nella Carta Costituzionale all’art. 29. Pur tuttavia, tali provvedimenti dovevano sempre essere finalizzati all’esclusivo interesse del minore, interesse ad intrattenere significativi rapporti con i propri ascendenti, onde consentire un corretto ed armonico sviluppo della sua personalità. Un corretto esercizio della potestà parentale da parte dei genitori, dunque, non poteva prescindere dal garantire anche la stabilità di tali relazioni. Pertanto il diritto di visita dei nonni andava di regola riconosciuto dal giudice, potendo essere escluso nel solo caso in cui vi fossero gravissimi motivi ostativi . In tale ottica traspare in tutta evidenza che il diritto dei nonni era soddisfatto solo se e nella misura in cui coincideva con l’interesse del minore ad intrattenere rapporti con essi.
Il quadro , invero, non sembra mutato dopo l’intervento della legge n. 54/06. In tale materia, come ritiene anche l’ordinanza del Tribunale di Napoli, anche con il novellato art. 155 c.c. non vi è spazio per diritti pieni in capo ai nonni, azionabili nei confronti dei genitori ma solo per obblighi che i genitori devono adempiere al fine di salvaguardare l’interesse del minore a non essere privato nel suo percorso di crescita e formazione dell’apporto e dalla frequentazione degli ascendenti. Tale opinione è conforme all’orientamento della giurisprudenza prevalente che nega l’esistenza del diritto di visita dei nonni, preferendo qualificare l’interesse di questi come interesse legittimo di diritto privato, protetto solo in via riflessa ; mentre una giurisprudenza minoritaria qualifica la posizione giuridica soggettiva dei nonni come diritto soggettivo ma condizionato dalla sussistenza di un prevalente interesse contrario del minore. Al riguardo sembra corretto ritenere che il diritto di visita dei nonni si atteggi in realtà ad interesse legittimo di diritto privato, il quale si configura genericamente nella fattispecie in cui la realizzazione della posizione di vantaggio di un soggetto dipende dall’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’esercente una potestà di diritto privato.
Ed , invero, a tale schema ben si attaglia la situazione del minore titolare del diritto pieno ad intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti, nel piu’ ampio quadro dell’interesse agli affetti familiari , che deve essere realizzato dai genitori, consentendo i contatti e venendo cosi’ incontro alle aspettative di visita dei nonni. Parlare di diritto soggettivo condizionato di cui sarebbero titolare gli ascendenti e, per quello che qui interessa, i nonni, sembra, invece, effettuare un’inutile descrizione della medesima situazione giuridica soggettiva attiva (l’interesse legittimo), mediante l’utilizzo di una diversa ed imprecisa formula nominalistica .
L’ordinanza che si annota chiarisce anche che il riformato art. 155 c.c., in realtà, contiene il riconoscimento in capo al minore, di un nucleo di diritti indispensabili ed insopprimibili per una crescita piena ed equilibrata, a prescindere dallo specifico contesto di una crisi coniugale. Cio’ in virtu’ tanto di una lettura sostanziale della norma quanto del tenore letterale della stessa laddove recita: “in caso di separazione personale dei genitori…”; se il diritto del minore viene riconosciuto “anche” in caso di separazione , a fortiori esso è configurabile anche ove non vi è separazione.
Da ultimo il Tribunale di Napoli, nel declinare la propria competenza a favore del Tribunale dei minori (ex art. 38 disp. att. c.c.), indica nitidamente che il mezzo con cui i nonni possono tutelare il loro “diritto di visita” ai nipoti, mediante l’adempimento dei genitori dell’obbligo di consentire tali relazioni, risiede unicamente nell’attivazione del procedimento delineato dall’art. 333 c.c.: i parenti possono chiedere al giudice una verifica circa l’esercizio della potestà dei genitori e, quindi, anche i nonni, laddove i genitori impediscano loro di vedere i nipoti, conculcando il diritto di questi ultimi a rapporti significativi con i propri ascendenti.
(Nota di Gennaro Lezzi)
Tribunale di Napoli
Il Giudice dott. Gagliardi
Nella procedura n°40734/2006 avente ad oggetto: ricorso ex articolo 700 cpc, proposto da
C. G. e P. A., rapp. ti e difesi dall’avv. to P. G., presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via
RICORRENTE
Nei confronti di
A.C., rapp. to e difeso dalll’avv.to S. C., presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via
RESISTENTE
Sciogliendo la riserva, osserva:
con ricorso depositato il 22/11/2006, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso che: 1) dal matrimonio contratto dalla signora C. A., figlia di essi ricorrenti, e di A.C., era nata in data x/x/1999, una bambina di nome Roberta; 2) dieci mesi dopo aver dato alla luce la figlia, la signora C.A. si ammalava e in data x/x/2005, decedeva; 3) che, anche per tale motivo, la piccola, sin dai primi mesi di vita, aveva avuto un contatto quotidiano con gli ascendenti materni; 4) che dalla data del decesso della moglie, il signor A.C. aveva progressivamente iniziato ad ostacolare gli incontri tra essi ricorrenti e la minore, e, da quando si era legato sentimentalmente ad altra donna, aveva, addirittura, interdetto l’accesso alla propria residenza; ciò premesso, richiamando l’articolo 155 1° comma cc, che prevede, espressamente, il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, chiedevano che il giudice disponesse regolari incontri tra essi ricorrenti e la minore, determinando tempi e modalità di incontro.
Si costituiva A.C., eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, sul rilievo che il richiamato articolo 155 cc atteneva esclusivamente ai rapporti personali con gli ascendenti, in relazione al processo di separazione dei genitori.
Evidenziando la competenza al riguardo del tribunale di minorenni, nel merito, sottolineavano come il comportamento dei nonni materni della piccola avesse arrecato, in conseguenza di alcuni episodi verificatisi dopo la morte della moglie (e madre della bambina) gravi danni alla personalità della minore.
Al riguardo, precisava che i rapporti con i genitori della moglie erano stati improntati a reciproco rispetto, sino a quando egli non aveva iniziato a frequentare altra donna.
Da quel momento, infatti, i nonni avevano iniziato una lenta opera di denigrazione della sua figura di padre agli occhi della bambina, pretendendo di intromettersi nelle scelte educative della bambina. Si erano, poi, verificati alcuni scontri, anche violenti, con C.G. e, culminati in una aggressione, da parte di quest’ultimo e delle zie materne, nei suoi confronti e della stessa bambina, oggetto di un tentativo di sottrarla violentemente al padre, all’uscita di scuola.
Dopo aver ricordato il suo profondo attaccamento alla figlia e la sua costante attenzione alle esigenze della piccola, ribadiva le sue eccezioni preliminari, chiedendo, in ogni caso, respingersi nel merito la domanda, sul rilievo assorbente, che gli episodi di cui si erano resi responsabili i ricorrenti avevano indotto, nella piccola, paura ed avversione nei loro confronti.
La domanda non è ammissibile.
Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, sebbene l’articolo 155 cc- nella nuova formulazione risultante dall’’introduzione dell’articolo 1 della legge 54/2006- si inserisca nel capo V- intitolato “dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi”- ciò nonostante, esso, al primo comma, contiene il riconoscimento, in capo al minore, di un nucleo di specifici diritti che, per il loro carattere generale, esulano e prescindono dallo specifico contesto della crisi coniugale.
Affermare, infatti, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale significa, da un lato, individuare gli obiettivi che il giudice della separazione deve perseguire nella regolamentazione delle vicende della crisi familiare, ma anche, dall’altro, riconoscere il contenuto di tali diritti come il necessario ed indispensabile presupposto per una crescita piena ed equilibrata di ogni minore, e indicare come valori fondanti la personalità (di un minore) l’apporto paritario dei genitori in tema di cura educazione ed istruzione, oltre che il mantenimento di un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quindi, in altri termini, la norma, pur dettata con riferimento allo specifico momento della crisi familiare, riconosce al minore un nucleo di diritti insopprimibile, ed esprime la necessità di evitare, possibilmente, che la vicenda familiare si risolva in una menomazione dell’aspirazione del minore ad un’esistenza piena, serena ed equilibrata.
E’ allora evidente che l’articolo 155 cc, richiamato da parte ricorrente, pone al centro dell’attenzione la figura del minore, rispetto al quale, le figure di riferimento per il suo percorso di crescita e formazione, non costituiscono che necessari strumenti per quello scopo.
Il che deve indurre, anche, a ritenere che laddove il legislatore ritiene significativo per un minore il rapporto con gli ascendenti, il riferimento a tali soggetti è solo strumentale rispetto all’obiettivo indicato; con la conseguenza che, se tale rapporto per il minore costituisce il contenuto di un diritto pieno ed assoluto, azionabile e tutelabile, nessuna tutela la norma appresta, invece, direttamente, per i soggetti che di quel percorso di crescita sono dal legislatore individuati come pedine.
Tale premessa rende ragione della inammissibilità dell’istanza.
Invero, ritenere che l’articolo 155 cc individui e costituisca in capo gli ascendenti un diritto pieno, azionabile anche nei confronti dei genitori, affinché siano individuate le modalità attraverso cui realizzare ed attuare quel rapporto significativo che i minori, per l’equilibrio della loro crescita, debbono tendenzialmente mantenere con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, significa stravolgere completamente il significato ed il contenuto della norma, dettata, per quel che si è detto, non nell’interesse dei soggetti cui il minore ha diritto di rapportarsi, ma solo ed esclusivamente dei minori.
Nella fattispecie, peraltro, non può non evidenziarsi come la vita della minore sia stata dolorosamente segnata dalla precocissima perdita della madre; cosicché, è di tutta evidenza che quell’esigenza- che la legge individua come significativa per la crescita- si carica, nel contesto sopra ricordato, di una valenza speciale, posto che il contatto con i nonni materni e con l’ambiente di vita della madre, se improntato a senso di responsabilità e maturità, può assicurare la conservazione, per la minore, di un patrimonio di ricordi utile per la sua crescita.
Con la conseguenza che appare necessario accertare se il distacco e l’allontanamento che si è venuto a creare tra la minore ed i ricorrenti, alla luce dei comportamenti che si assumono tenuti dalle parti, integrino un evento pregiudizievole per lo sviluppo della minore.
Tale accertamento, come si è detto, esula dalla competenza del tribunale ordinario e deve svolgersi nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 333 cc.
La natura delle questioni impone una compensazione integrale delle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese tra le parti.
Napoli, 01/02/2007
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