Geo-blocking: divieto e violazione

A partire dal 3 dicembre 2018 si applica (anche in Italia) il Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018, con cui l’Unione Europea ha vietato il cosiddetto “geo-blocking” (ossia, il “blocco geografico”) in quanto insieme di pratiche discriminatorie e lesive dei diritti dei consumatori, che di fatto impedivano la realizzazione effettiva del mercato unico digitale europeo[1].

Il Regolamento si applica alle transazioni transfrontaliere aventi ad oggetto l’offerta,  online oppure offline, di beni mobili e/o servizi da parte di un venditore stabilito all’interno dell’UE o in un Paese terzo in favore di un cliente cittadino UE oppure residente o stabilito all’interno dell’UE.

Cos’è il divieto di “geo-blocking”?

Con il termine “geo-blocking” si intende la pratica impiegata da venditori online consistente nell’imporre limitazioni agli acquisti dei clienti che si collegavano da altri Paesi dell’Unione Europea, applicando condizioni di vendita diverse, costringendo a comprare da altri siti registrati nei loro Paesi di provenienza o, ancora, a chiedendo di pagare con una carta di debito o di credito di un determinato Paese.

In altri termini, i venditori online potevano applicare delle barriere e imporre delle restrizioni ai consumatori basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno, bloccando l’accesso dei clienti di alcuni Stati europei al proprio negozio online o reindirizzandoli su un altro portale dedicato (redirect).

I divieti sanciti dal Regolamento per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente riguardano tre aspetti in particolare :

1) accesso alle interfacce online: divieto di bloccare o limitare l’accesso alle interfacce online (siti web, applicazioni), nonché divieto di reindirizzamento automatico del cliente a una diversa versione dell’interfaccia online, salvo che il cliente abbia dato il proprio consenso esplicito.

2) accesso ai beni o servizi: divieto dell’applicazione di termini e condizioni generali -prezzi inclusi- di accesso a beni o servizi differenziate se il venditore

  1. vende beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui egli propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente;
  2. eroga servizi tramite mezzi elettronici (ad esempio, servizi di cloud computing[2], archiviazione dei dati, hosting[3] di siti web e installazione di firewall[4]);
  3. eroga servizi che il cliente riceve nel Paese in cui ha sede il venditore (quali, per esempio, l’alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto o la vendita di biglietti d’ingresso per festival musicali o parchi divertimento).

3) strumenti e le condizioni di pagamento: divieto di applicazione, nell’ambito dei mezzi di pagamento accettati, di condizioni diverse a un’operazione di pagamento se

  1. è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
  2. i requisiti di autenticazione del cliente sono soddisfatti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366;
  3. le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal venditore.

Quali sono le eccezioni?

Vi sono, però, nel Regolamento de quo sicuramente delle criticità, atteso che alcune restrizioni restano valide.

Innanzitutto, come il nome stesso del fenomeno suggerisce, il trattamento discriminatorio è proibito solo se collegato o dipendente da fattori di carattere geografico, appunto (e non da altri, quali, ad esempio, il fattore temporale; ragion per cui le imprese potranno adattare prezzi e condizioni a tempi, circostanze e tipologie di clientela e potranno praticare offerte stagionali).

E’ inoltre prevista una deroga nei casi in cui la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto una norma della legislazione europea o nazionale (es. divieto di visualizzare specifici contenuti in alcuni Stati membri).

Inoltre, la differenziazione tariffaria non sarà vietata e gli operatori saranno quindi liberi di offrire diverse condizioni generali -prezzi inclusi- e di privilegiare, in particolari territori, determinati gruppi di clienti.

Ed ancora, al venditore viene concessa la facoltà di consegnare in alcuni Paesi soltanto; pertanto, non può essere obbligato a consegnare la merce in un paese UE in cui non effettua spedizioni; in questo caso il consumatore può comunque concludere l’ordine, ma deve concordare la consegna in un Paese in cui il commerciante offre i propri servizi.

Rimane inoltre consentito prevedere prezzi per la consegna diversi a seconda del Paese di destinazione.

La normativa in questione non trova tuttavia applicazione nel caso di servizi connessi a contenuti tutelati dal copyright (diritto d’autore), servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e locali. Tuttavia, entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione effettuerà una prima valutazione del loro impatto sul mercato interno, che comprenderà l’eventuale estensione dell’applicazione delle stesse anche a questi settori.

Infine, il Regolamento non obbliga le imprese a tradurre i propri siti web in tutte le lingue dell’Unione né ad uniformare la propria politica commerciale, non interviene sui profili fiscali, né sulle aliquote Iva.

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Quali sono le conseguenze in caso di violazione?

Laddove i venditori online violino le norme di cui sopra, il loro comportamento potrà essere intercettato dal regolamento e dalle regole europee della concorrenza, sulla cui applicazione il Regolamento non incide.

Conformemente all’articolo 7 del Regolamento, gli Stati membri hanno dovuto designare uno o più organismi responsabili dell’adeguata ed efficace applicazione del regolamento entro la data di inizio dell’applicazione dello stesso, adottando “misure efficaci, proporzionate e dissuasive” nei confronti dei venditori che violano il Regolamento stesso.

In Italia spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di garantire il rispetto del regolamento, di vigilare sull’applicazione dello stesso e, se del caso,  di sanzionarne le violazioni.

Ad oggi, abbiamo un primo esempio di sanzione comminata proprio a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento oggetto di esame: dopo un’indagine di un anno, il 17 dicembre 2018 la Commissione europea ha reso noto di aver sanzionato la società di abbigliamento Guess per €uro 39.821.000 per aver assunto con i propri distributori accordi che impedivano la pubblicità online e le vendite transfrontaliere ai consumatori di altri Stati membri, in violazione dell’articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed anche, appunto, del Regolamento (UE) 2018/302 relativo al divieto di “geo-blocking”.

In definitiva, oggi, grazie ai divieti di discriminazione su base geografica, il consumatore può scegliere tra prodotti con prezzi più competitivi, acquistare al miglior prezzo e beneficiare di un più ampio ventaglio di prodotti e servizi e di un miglior rapporto qualità-prezzo.

Note

[1]              Uno spazio senza demarcazioni in cui le persone e le imprese possono commerciare, innovare e interagire in modo legale, sicuro e a costi accessibili.

[2]              Il cloud computing è la distribuzione di servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete, software, analisi, altri ancora, tramite Internet (“il cloud”)

[3]              Servizio di rete che consiste nel collocare su un server web delle pagine web di un sito web o di un’applicazione web, rendendolo così accessibile da Internet.

[4]              Dispositivo per la sicurezza della rete che permette di monitorare il traffico in entrata e in uscita utilizzando una serie di regole di sicurezza per consentire o bloccare gli eventi.

Antonella Lamanna

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