Gestione domiciliare dei pazienti Covid e libertà del medico di prescrivere farmaci

Redazione 11/02/22
Il Consiglio di Stato nella recente sentenza del 9 febbraio 2022 ha dichiarato la legittimità delle Linee guida dell’Aifa e della circolare del Ministero della Salute per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid19. I Giudici hanno affermato che le Linee guida contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti per i medici di medicina generale, in quanto costituiscono un documento riassuntivo ed indicativo delle migliori pratiche che la scienza e l’esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato.

I medici, nell’esercizio della propria autonomia professionale e nella consapevolezza della propria responsabilità sono liberi di prescrivere i farmaci che ritengano più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente.

Prescrizione dei farmaci e rispetto delle evidenze scientifiche

Nella sentenza, i Giudici chiariscono che “la prescrizione di un farmaco, da parte del medico, non può fondarsi su intuizioni o improvvisazioni sperimentate sulla pelle dei singoli pazienti, ma su evidenze scientifiche e, dunque, su rigorosi studi e precise sperimentazioni cliniche, ormai numerosi a livello internazionale anche nella lotta contro il virus Sars-Cov-2 dopo due anni dall’inizio della pandemia”.
Il singolo medico, nel prescrivere un farmaco, “può discostarsi dalle Linee guida, senza incorrere in responsabilità, purché esistano solide o, quantomeno, rassicuranti prove scientifiche di sicurezza ed efficacia del farmaco prescritto, sulla base dei dati scientifici, pur ancora parziali o incompleti, ai quali possa ricondurre razionalmente il proprio convincimento prescrittivo rispetto alla singolarità del caso clinico”. ​​​

Il Consiglio di Stato ci tiene poi a precisare che non si vuole negare che l’esperienza clinica dei singoli medici a livello territoriale sia preziosa e fondamentale per la ricerca scientifica nella lotta contro il Sars- CoV-2, anzi, ma proprio per questo i risultati e i dati di questa esperienza non possono essere sottratti ad un rigoroso approccio scientifico che consenta, anche in condizioni di emergenza epidemiologica, di valutare comunque la sicurezza e l’efficacia del farmaco, non affidabile certo individualmente e solamente al buon senso o addirittura al caso.

La prescrizione di farmaci non previsti o, addirittura, non raccomandati dalle Linee guida non può dunque fondarsi su un’opinione personale del medico, priva di basi scientifiche e di evidenze cliniche, o su suggestioni e improvvisazioni del momento, alimentati da disinformazione o, addirittura, da un atteggiamento di sospetto nei confronti delle cure “ufficiali” in quelle che sono state definite le contemporanee societés de la défiance, le società della sfiducia nella scienza.

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Sentenza collegata

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