Getto pericoloso di cose: l’offesa deve essere rivolta a persone e non ad altre cose

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19605 del 16 maggio 2024, ha chiarito che l’offesa prevista dalla contravvenzione di getto pericoloso di cose, per integrare il reato, deve essere rivolta a persone e non ad altre cose.

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Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 19605 del 16/05/2024

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Indice

1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’imputato avverso la Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Sondrio per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, 674, 624, 625, n. 7 e 7-bis cod. pen.
In particolare, l’imputazione ex art. 624 c.p. (getto pericoloso di cose) era stata disposta per avere l’imputato versato della cenere non solo sulle piante di sua proprietà, ma anche su quelle del vicino di casa, con il quale sussiste un contesto di conflittualità.
Il ricorso era affidato a quattro motivi fra cui, quello che in questa sede rileva: violazione di legge, in riferimento all’art. 674 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto le ceneri sono da considerarsi un fertilizzante, né risulta che le piante siano state danneggiate; in ogni caso, la condotta è stata posta in essere nei confronti di cose e non di persone.
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2. Getto pericoloso di cose: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, si sofferma sull’unico motivo considerato ammissibile (quello in commento) posto che “la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone“.
Si ricorda che la contravvenzione di getto pericoloso di cose dispone che “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206“.
Nel caso in esame, ad avviso della Corte, non risulta alcuna specifica circostanza da cui desumere un turbamento alla persona offesa.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ripreso un consolidato principio di diritto emesso nel giudizio relativo all’imbrattamento di una pubblica via, cagionato dal riversamento a terra di cumuli di rifiuti nel corso di una manifestazione di protesta, nella quale la Suprema Corte ha proceduto a riqualificare la condotta, originariamente rubricata sotto l’art. 674 cod. pen., nella diversa fattispecie di cui agli artt. 639, comma secondo e 639-bis cod. pen. (Cass. sent. n. 19968/2017). Secondo i giudici di legittimità, dunque, la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa non sia rivolta esclusivamente a persone da cui possa emergere un turbamento.
Per ciò che riguarda gli altri motivi di ricorso, invece, questi sono stati considerati inammissibili, in quanto non si sono confrontati neanche con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla citata fattispecie, perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili nei confronti della persona offesa e l’eliminazione della relativa pena inflitta, pari ad euro 66,00, così determinata per il rito.

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