Giornalismo: no a dettagli sanitari e dati clinici (Provvedimenti Garante per la protezione dei dati personali 29/11/2007 e 06/12/2007).

provvedimenti 13/03/08
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Newsletter Garante per la protezione dei dati personali n. 302 del 29 febbraio 2008:
 
Giornalismo: no a dettagli sanitari e dati clinici. Si viola la dignità del malato.
Pubblicare eccessivi dettagli privati e dati analitici di stretto interesse clinico, anche in caso di vicende di interesse pubblico, viola la privacy della persona e la dignità del malato. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali in due provvedimenti (relatore Mauro Paissan) con i quali ha vietato a tre quotidiani del Nord, l’ulteriore diffusione – anche attraverso i loro siti web – delle generalità e di altri dati personali di una donna defunta per una grave malattia. La vicenda ha inizio quando i quotidiani pubblicano la notizia di una donna morta quasi due anni prima per il morbo di Creutzfeldt-Jakob (il cosiddetto morbo della "mucca pazza”) con tanto di nome, cognome, luogo di nascita e di residenza,  professione, informazioni dettagliate sulla malattia. Una delle testate pubblicava anche una fotografia ripresa dalla lapide. Troppi, dunque, i dati riportati, soprattutto di natura sensibile: riferimenti dettagliati ai sintomi, alla durata e all’evoluzione della malattia, descrizione degli accertamenti medici svolti, ipotesi della diagnosi e risultati dell’autopsia indicati alla stampa dal personale ospedaliero. Presentando il reclamo al Garante, la figlia della defunta ha precisato, peraltro, che i dati sanitari non erano stati resi noti né dai familiari né da loro comportamenti tenuti in pubblico.
L’Autorità ha dato ragione alla donna, ricordando come il codice deontologico dei giornalisti stabilisca che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una persona, deve rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e il decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali e astenersi dal pubblicare "dati analitici di interesse strettamente clinico”. L’Autorità ha ritenuto, inoltre, che i servizi giornalistici, consentendo la diretta identificazione dell’interessata attraverso le generalità, non hanno rispettato il principio di essenzialità dell’informazione, considerato anche il tempo trascorso (circa due anni) dal decesso.
 
Allegati:
  1. Provvedimento Garante del 6 dicembre 2007 in www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1478059];
  2. Provvedimento Garante del 29 novembre 2007 in www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1478083].
 
 
1.                                                        Provvedimento del 6 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il reclamo, inviato in data 13 luglio 2007, con cui la sig.a XY, rappresentata dall’avv. Klaus Pancheri, ha lamentato una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, da parte del quotidiano Alto Adige (edizioni del AA e BA 2007), di notizie relative alla malattia e al decesso della madre, XZ, avvenuto alcuni anni prima;
VISTO il provvedimento adottato in data 29 novembre 2007 con il quale il Garante ha ritenuto fondato il reclamo e ha disposto nei confronti di Seta S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano Alto Adige, anche tramite il relativo sito web (http://altoadige.repubblica.it), delle generalità e di altri personali dati idonei ad identificare l’interessata;
RILEVATO che, tra la documentazione allegata al reclamo, vi è un articolo del Corriere delle Alpi del AA 2007, edito anch’esso dalla predetta società, il quale contiene, parimenti, diversi dati personali relativi alla deceduta quali le generalità, la professione, l’età, la località di residenza, il luogo di origine, di nascita e di degenza; rilevato che esso riporta anche dettagliati riferimenti ai sintomi, alla durata e all’evoluzione della malattia dell’interessata, nonché descrizioni degli accertamenti medici svolti, dei risultati degli esami autoptici e delle ipotesi formulate sulla diagnosi della malattia, individuate in una variante della sindrome di Creutzfeldt-Jakob;
RILEVATO ancora che, nell’ambito della medesima documentazione, vi è un articolo del quotidiano Dolomiten che riporta analogamente alcuni dati personali relativi all’interessata, quali le generalità e il luogo di residenza, nonché riferimenti al tipo di malattia ad essa diagnosticata; rilevato che tale articolo è ancora reperibile sul sito web  del quotidiano (www.dolomiten.it);
CONSIDERATO che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali);
RILEVATO che, anche nel caso di specie, la diretta identificazione dell’interessata in pubblico mediante indicazione delle generalità, considerato anche il tempo trascorso dal decesso, non risulta nel caso concreto giustificata dal punto di vista dell’«essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»; rilevato che la diffusione della notizia, con le predette modalità, ha concretato una violazione della dignità della persona (art. 137, comma 3, Codice cit.; artt. 5, 6 e 8, comma 1, del codice di deontologia cit.; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002 e del 23 novembre 2005, rispettivamente doc. web n. 1064770 e doc. web n. 1225898);
CONSIDERATO che la tutela della sfera privata e della dignità della persona non viene meno con il decesso della stessa (provvedimenti del Garante del 19 dicembre 2002 e del 15 luglio 2006, rispettivamente doc. web n. 1067167 e doc. web 1310796);
RILEVATO che diverse agenzie di stampa avevano diffuso la medesima notizia omettendo di pubblicare i dati identificativi dell’interessata e che i quotidiani Corriere delle Alpi e Dolomiten hanno invece integrato autonomamente la notizia con i dettagli sopra specificati;
RILEVATO che la diffusione del complesso di dati sopra indicati, sebbene riferita ad un episodio che poteva essere oggetto, in termini più generali, di una legittima attività di cronaca, risulta nel caso concreto contrastante con i princìpi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (art. 154, comma 1, lett. d) e art. 143 comma 1, lett. c) del Codice);
RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche ad una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);
RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Seta S.p.A. e di Athesia DrucK s.r.l., in qualità di titolari del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sulle testate Corriere delle Alpi e Dolomiten, anche tramite i relativi siti web, delle generalità e di altri personali dati idonei ad identificare l’interessata;
RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice;
RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
 
dispone, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Seta S.p.A. e di Athesia DrucK s.r.l., in qualità di titolari del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sulle testate Corriere delle Alpi e Dolomiten, anche tramite i relativi siti web, delle generalità e di altri dati personali idonei a identificare l’interessata;
dispone l’invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Roma, 6 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1478059]
 
2.                                            Provvedimento del 29 novembre 2007
 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il reclamo, inviato in data 13 luglio 2007, con cui la sig.a XY, rappresentata dall’avv. Klaus Pancheri, lamenta una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, da parte del quotidiano Alto Adige (edizioni del AA e BA 2007),  di notizie relative  alla malattia e al decesso della madre, XZ, avvenuto alcuni anni prima;
VISTE le deduzioni formulate dall’avv. Giancarlo Massari per conto di S.E.T.A  S.p.A. e del dott. Tiziano Marson, rispettivamente in qualità di editore e direttore responsabile del quotidiano;
RILEVATO che gli articoli pubblicati dall’Alto Adige e allegati al reclamo contengono numerosi dati personali relativi alla deceduta quali le generalità, la professione, l’età, la località di residenza, il luogo di origine, di nascita e di degenza, nonché una fotografia della donna;
RILEVATO che i predetti articoli riportano anche dettagliati riferimenti ai sintomi, alla durata e all’evoluzione della malattia della donna (taluni dei quali resi noti dai medici e altri operatori sanitari attraverso loro dichiarazioni), nonché descrizioni degli accertamenti medici svolti, dei risultati degli esami autoptici e delle ipotesi formulate sulla diagnosi della malattia, individuate in una variante della sindrome di Creutzfeldt-Jakob;
CONSIDERATO quanto rappresentato dalla reclamante riguardo all’origine della fotografia pubblicata dall’Alto Adige nelle citate edizioni del AA e BA 2007 e cioè che la stessa riproduce quella presente presso la tomba dell’interessata; rilevato che tale circostanza non è stata contestata nelle deduzioni formulate dell’editore e del direttore responsabile della testata;
CONSIDERATO che l’esposizione della predetta immagine in un luogo aperto al pubblico, quale un cimitero, aveva una circoscritta finalità relativa al ricordo, alla memoria e alla pietà per la defunta e non rendeva per ciò stessa legittima una sua captazione e sfruttamento per finalità di cronaca giornalistica (provvedimento del 19 dicembre 2002, doc. web n. 1067167); rilevato che l’utilizzo della fotografia dell’interessata risulta illecito alla luce del mancato rispetto dei princìpi di correttezza e proporzionalità del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a, b e d del Codice cit.);
CONSIDERATO, altresì, che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali);
RILEVATO che, nel caso di specie, la diretta identificazione dell’interessata in pubblico, mediante indicazione delle generalità e la fotografia, considerato anche il tempo trascorso dal decesso, non risulta nel caso concreto giustificata dal punto di vista dell’«essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»; rilevato che la diffusione della notizia, con le predette modalità, ha concretato una violazione della dignità della persona (art. 137, comma 3, Codice cit.; artt. 5, 6 e 8, comma 1, del codice di deontologia cit.; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002 e del 23 novembre 2005, rispettivamente doc. web n. 1064770 e doc. web n. 1225898);
CONSIDERATO che la tutela della sfera privata e della dignità della persona non viene meno con il decesso della stessa (provvedimenti del Garante del 19 dicembre 2002 cit. e del 15 luglio 2006, doc. web 1310796);
RILEVATO che alcuni tra i dati pubblicati risultano allo stato essere stati indicati alla stampa da operatori sanitari per i quali va riservata agli organismi competenti la valutazione della liceità della condotta relativa alla rivelazione di notizie riguardanti l’interessata;
RILEVATO che diverse agenzie di stampa avevano diffuso la medesima notizia omettendo di pubblicare i dati identificativi dell’interessata e che il quotidiano Alto Adige ha invece integrato autonomamente la notizia con i dettagli sopra specificati;
RILEVATO che la diffusione del complesso di dati sopra indicati, sebbene riferita ad un episodio che poteva essere oggetto, in termini più generali, di una legittima attività di cronaca, risulta nel caso concreto contrastante con i princìpi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;
RILEVATO che le informazioni personali in questione sono state diffuse anche attraverso il sito web della predetta testata giornalistica, nonché riprese da altre testate giornalistiche, anche on line, e che ciò ha determinato specifici effetti consentendo a numerosi utenti in rete di ottenere agevolmente, attraverso l’uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti solo la persona interessata;
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (art. 154, comma 1, lett. d) e art. 143 comma 1, lett. c) del Codice);
RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche ad una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);
RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Seta S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano Alto Adige, anche tramite il relativo sito web (http://altoadige.repubblica.it), delle generalità e di altri personali dati idonei a identificare l’interessata;
RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice;
RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nonché ai competenti ordini professionali per gli operatori sanitari indicati negli articoli pubblicati, per le valutazioni di rispettiva competenza;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
 
dispone, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Seta S.p.A. in qualità di titolare del trattamento descritto, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano Alto Adige, anche tramite il relativo sito web (http://altoadige.repubblica.it/), delle generalità e di altri dati personali idonei a identificare l’interessata;
dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nonché ai competenti ordini professionali per gli operatori sanitari indicati negli articoli pubblicati, per le valutazioni di rispettiva competenza.
Roma, 29 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1478083]

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