Quando il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione comporta la causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159?
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: la rilevanza di una pronuncia assolutoria nel giudizio di revocazione
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Assise e Misure di prevenzione, rigettava un’istanza di revocazione proposta contro un provvedimento di confisca di prevenzione adottato dal Tribunale di Palermo, e confermato dalla Corte territoriale palermitana.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e motivazione apparente, in relazione agli artt. 4, lett. a), 28, d.lgs. n. 159 del 2011, 125, co. 3, c.p.p.. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l’assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (cfr. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019).
Invero, per i giudici di piazza Cavour, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all’intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (cfr. Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019).
Orbene, a fronte di tale approdo ermeneutico, per la Suprema Corte, nella motivazione del provvedimento impugnato era ravvisabile un errore di diritto laddove la Corte territoriale aveva fondato il rigetto dell’istanza di revocazione sul presupposto che il ricorrente aveva prospettato una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, posto a fondamento della misura ablatoria e non sulla base dell’accertamento di nuovi fatti, che escludevano la sussistenza dei presupposti della confisca senza avere accertato, attraverso un puntuale esame delle ragioni che avevano condotto all’assoluzione in entrambi i gradi di giudizio dell’impugnante, se fosse o meno configurabile l’assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca ovvero se il fatto escluso in sede penale era esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità
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3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 28, co. 1, lett. b), d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che la “revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice (…) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione comporta la causa di revocazione contemplata da questo precetto normativo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che, in materia di confisca di prevenzione, la semplice assoluzione in sede penale non comporta automaticamente la revoca della misura di prevenzione ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159/2011, e ciò perché il giudizio di prevenzione è indipendente da quello penale, occorrendo per contro che nel processo penale sia accertata, nel merito, l’assoluta estraneità dell’interessato ai reati per i quali era stato ritenuto pericoloso e quindi era stata disposta la confisca.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se una pronuncia assolutoria possa fungere da provvedimento in grado di comportare la revocazione della confisca a norma dell’art. 28, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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