La Cassazione, con la pronuncia commentata, afferma che il giudice del rinvio riesamina le prove con gli stessi poteri del giudice annullato, ma non può basarsi su motivi già censurati. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
- 1. La questione: violazione del principio di formazione progressiva del giudicato
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: i poteri del giudice del rinvio variano a seconda che l’annullamento sia dovuto a violazione della legge penale o a mancanza/illogicità della motivazione, come nel caso in esame
- Note
1. La questione: violazione del principio di formazione progressiva del giudicato
La Prima Sezione Penale della Cassazione annullava, limitatamente al reato di tentato omicidio, la pronunzia emessa dalla Corte di Appello di Palermo che, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, aveva ritenuto gli imputati colpevoli del reato di tentato omicidio in concorso, in esso assorbito il reato di cui all’art. 337 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata in riferimento.
Dal canto suo, la Corte di Appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, provvedendo sull’appello proposto da taluni degli imputati, del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, dichiarava gli accusati colpevoli del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e, ritenuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati, rideterminava la pena unica inflitta agli imputati in quella ritenuta di giustizia, già ridotta per il rito.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori di uno degli imputati che, con un unico motivo, deducevano violazione di legge e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al principio di formazione progressiva del giudicato, in relazione agli artt. 530, 546, comma 1, lett. e), 192, 624, 627, comma 3, 648, 649, cod. proc. pen., e 81, 112, comma 1, n.1, 337, cod. pen., quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. che, per la difesa, avrebbe superato i limiti del potere decisionale conferito dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era osservato quanto segue.
Quanto alla delimitazione del giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010), fermo restando però che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014).
Difatti, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nella seconda, invece, “l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010), non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012), tenuto conto altresì del fatto che, qualora l’annullamento con rinvio avvenga – sempre per vizio di motivazione – mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa ritenersi limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018).
Orbene, da quanto sin qui esposto, i giudici di piazza Cavour ne facevano conseguire che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità — ovvero alla valutazione positiva della gravità indiziaria, in sede cautelare — sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015).
Pur tuttavia, i principi appena richiamati trovano un unico limite nell’avvenuta formazione del giudicato progressivo, il cui effetto – che l’art. 627, comma 2, cod. proc. pen.[1] trasforma in obiettivo – è quello di delimitare sempre più l’oggetto del giudizio e non consentire una protrazione “ad libitum” del processo: effetto che, peraltro, può conseguire sia alla sentenza/ordinanza di secondo grado poi annullata, sia a quella di legittimità che abbia pronunciato un annullamento parziale.
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3. Conclusioni: i poteri del giudice del rinvio variano a seconda che l’annullamento sia dovuto a violazione della legge penale o a mancanza/illogicità della motivazione, come nel caso in esame
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali sono i poteri attribuiti al giudice del rinvio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, richiamando dei pregressi indirizzi interpretativi, che il giudice del rinvio deve esaminare nuovamente il materiale probatorio con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, ma non può fondare la sua decisione sugli argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione.
In particolare, i poteri del giudice dipendono dal motivo dell’annullamento dato che, se, per violazione della legge, è vincolato al principio di diritto formulato dalla Cassazione, invece, nel caso di mancanza di motivazione, può rivisitare liberamente il fatto e le valutazioni.
Ciò posto, il giudice di rinvio deve comunque ricostruire i fatti e apprezzare le fonti di prova, compiendo anche eventuali atti istruttori necessari, il che deve avvenire nel rispetto del principio della formazione del giudicato progressivo, che limita l’oggetto del giudizio.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere esattamente quali poteri spettano a siffatto giudice.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione”.
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