Giudice di pace: i praticanti avvocati non possono proporre appello

Redazione 14/04/16
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Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace.

È quanto affermato dalla Cassazione civile, sez. II, con la sentenza n. 3917 del 29 febbraio 2016.

Il caso

Due cittadini convenivano in giudizio il Comune di Rapallo, proponendo opposizione avverso il verbale loro notificato, relativo a contravvenzioni al codice della strada, e chiedendone l’annullamento.

Il Giudice di Pace di Rapallo rigettava l’opposizione.

Sul gravame proposto dagli attori, il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, dichiarava la nullità dell’atto di appello, in quanto sottoscritto da praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell’atto di impugnazione.

Veniva, pertanto, proposto ricorso per cassazione.

La decisione

Gli Ermellini hanno evidenziato che poichè la disposizione di cui alla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 7 introduce una eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è subordinato al superamento dell’esame di stato e all’iscrizione nell’albo degli avvocati, se ne impone una stretta interpretazione e ai sensi dell’art. 14 preleggi non ne è consentita l’interpretazione estensiva, non potendo quanto essa prevede essere esteso oltre i casi da essa considerati.

E’ ben vero che le cause che l’art. 7 cod. proc. civ. individua per valore come di competenza del giudice di pace (cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5000 Euro e quelle relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a 20.000 Euro) potrebbero rientrare in astratto tra quelle per le quali la L. n. 479 del 1999, art. 7, lett. a), n. 1 (cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni delle vecchie lire) ammette il patrocinio del praticante avvocato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Tuttavia, nel silenzio della legge, deve escludersi che il legislatore abbia inteso concepire un sistema nel quale il patrocino del praticante avvocato nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sia consentito per alcuni segmenti della competenza del giudice di pace (quelli individuati per valore) e non per gli altri, con conseguente incoerenza del sistema.

In definitiva, nel silenzio della legge relativamente alla possibilità del praticante avvocato di esercitare il patrocinio in grado di appello e in considerazione del fatto che le norme che riconoscono lo ius postulandi al praticante avvocato sono di stretta interpretazione, va esclusa la possibilità di riconoscere al praticante avvocato l’esercizio dello ius postulandi in grado di appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Redazione

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