REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
9° SEZIONE CIVILE
Avv. *****************
Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 30.05.03 n. 17519/03 R.G. 33291/03 iscritto al n. 53412/03 R.G. tra:
M. A.**************************************O
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 30.05.03 n. 17519/03 R.G. 33291/03
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente
In via principale, nel merito, respingere, revocare, dichiarare nullo, annullabile, inammissibile e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe poiché le domande con esso proposte sono infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, respingere le domande tutte del signor C. M. poiché infondate in fatto e in diritto e per l’effetto condannare il medesimo a restituire all’opponente l’importo di €. 2.422,07, oltre gl’interessi e la rivalutazione monetaria dal 31.07.03 all’effettiva restituzione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte opposta
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, reso inter partes dal Giudice di Pace di Milano in data 30.05.03 e comunque condannare la signora A. M. al pagamento dell’importo di €. 1.799,20, o del minor importo che venisse ritenuto di giustizia, oltre gl’interessi dalle scadenze al saldo.
Rigettare ogni altra domanda proposta dall’opponente.
Condannare l’opposta alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricevuta notifica del decreto ingiuntivo emesso il 30.05.03 dal Giudice di Pace di Milano e indicato in oggetto per il pagamento di €. 1.799,20, oltre accessori e spese, al signor C. M. in ragione dell’asserito mancato pagamento del 50% delle tasse relative all’università frequentata dal figlio ****** e relativo precetto per il complessivo importo di €. 2.422,07, la signora A. M. proponeva opposizione, ritenendo del tutto destituita di fondamento tale pretesa.
Nel corso delle udienze celebrate dal 3.11.03 al 19.04.04, costituitesi le parti, il GdP, esperito senza esito il tentativo di conciliazione delle stesse, respinta la richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed esperita prova per testi, su richiesta unanime delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, la tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto è nullo perché emesso da giudice incompetente e, pertanto, va revocato.
Parte opponente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha eccepito che, a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 17.01.76 con il sig. C. M., veniva attribuito a ciascun coniuge l’obbligo di sostenere il “50% delle spese scolastiche e attività sportive e culturali di iniziativa della scuola frequentata dal minore, spese documentate”. Terminato il normale ciclo di studi, il figlio M. manifestava al padre il desiderio di frequentare l’Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze Politiche. Il padre, nell’occasione, senza informare, né consultare l’opponente, avrebbe assicurato al figlio, ormai maggiorenne, che si sarebbe fatto integralmente carico dei costi d’iscrizione e di frequenza relativi all’università. A distanza di tre anni dall’iscrizione all’università del figlio M., l’opponente si è vista destinataria della richiesta di parte opposta di una pretesa di pagamento del 50% delle spese d’iscrizione e successivamente di atto di precetto in uno con il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, con il quale le veniva rivolta formale ingiunzione di pagare €. 2.422,07, riferita agli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002. Al fine d’evitare la fase esecutiva, parte opponente provvedeva a pagare la somma indicata nell’atto di precetto, con riserva di azione di ripetizione, espressa con l’atto oggi all’esame di questo giudicante, atteso che, a suo dire, la richiesta è infondata in fatto e in diritto e perché il decreto ingiuntivo opposto è nullo, annullabile, inammissibile.
Parte opposta, per contro, con la comparsa di risposta, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di ogni domanda avversaria, atteso che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, posto a base del decreto ingiuntivo, impone ad entrambi i coniugi di sostenere ciascuno il 50% delle spese scolastiche, obbligo che non cessa per il raggiungimento della maggiore età del figlio *****.
In via preliminare e pregiudiziale, questo giudicante, rilevando che oggetto della domanda monitoria, donde la presente opposizione, è, in fatto e in diritto, una richiesta di modifica delle condizioni poste dal Giudice Ordinario in occasione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che detta materia non è compresa tra quelle di cui all’art. 7 cpc, si dichiara incompetente per materia a decidere del contenzioso odierno, essendo competente, invece il Tribunale Ordinario, ex art. 38, secondo comma, disposizioni di attuazione al C.C. e, per gli stessi motivi, deve dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
In tali termini si è più volte espressa anche la Corte di Cassazione anche a sezioni unite: “alla stregua del disposto dell’art. 38 disp. att. c.c., coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 c.c., 9 della legge 1.12.1970, n. 898 e 710 cpc, i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento ablativo o modificativo della potestà dei genitori sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 c.c., mentre in ogni altro caso sono devoluti alla competenza del tribunale ordinario” Cass. Sezioni Unite 2.3.83, n. 1551; conformi Cass. n. 3159/97, 1213/2000. E ancora: “Competente ad emettere i provvedimenti di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati o divorziati è il tribunale ordinario…”(Cass. n. 3433/1983, e anche Cass. n. 4273/1991; n. 1038/1983 ecc.). Sentenze tutte che hanno deciso in tema di competenza in giudizi con figli minori; a maggior ragione tale deve essere l’orientamento anche nel caso in esame, dove il figlio è maggiorenne.
Nel caso oggi in esame e con riferimento anche alla procedura monitoria che vi ha dato origine, il petitum posto dal M. è quello di ottenere, non già il pagamento di un debito o l’adempimento di un’obbligazione, bensì la modifica di una delle condizioni poste in occasione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Parte opposta, infatti, ritenendo che la locuzione “scolastiche”, di cui alle condizioni poste in occasione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano e riferite, tra le altre, alle spese che entrambi i coniugi avevano l’obbligo di attribuirsi, ciascuno nella misura del 50%, comprendesse anche le spese d’iscrizione e di frequenza del figlio all’Università degli studi, ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace di Milano decreto ingiuntivo di cui in premessa.
L’oggetto delle domande – quella monitoria e quella di opposizione – tuttavia, esula dalla competenza del giudice di pace, appartenendo, appunto, alla cognizione del Tribunale Ordinario, unico competente in materia di famiglia.
Si rileva, inoltre, che parte opposta, se davvero avesse ritenuto, in fatto e in diritto, fondata la sua pretesa, in esecuzione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, poteva adire direttamente il giudice dell’esecuzione, perché già in possesso del titolo necessario e sufficiente. L’aver adito il giudice di pace, per ottenere il decreto ingiuntivo opposto, invece, pone qualche dubbio in ordine alle valutazioni e alle conseguenze di cui all’art. 96 cpc; ma controparte non ha fatto alcuna specifica richiesta in merito.
Parte opposta, infatti, nella comparsa di risposta, citando la sentenza n. 3225/1994 ed altre del Giudice di legittimità, ha rilevato la stessa eccezione, facendo, tuttavia, pro domo sua, solo una voluta equiparazione tra spese scolastiche e spese universitarie.
Posto che i due termini – scolastiche e universitarie – indicano due realtà diverse (Ndr. diversa, infatti è anche la normativa che disciplina i due diversi cicli di studi), va rilevato che la fondatezza dell’eccezione preliminare e pregiudiziale di questo giudicante è contenuta nella stessa sentenza di divorzio.
Il Tribunale di Milano, infatti, nella sentenza del 29.1.92 n. 1471 (doc. 2 fascicolo opponente), ha stabilito l’obbligo per il signor M., parte opposta del presente giudizio, “di contribuire al 50% delle spese…scolastiche e per attività sportive e culturali d’iniziativa della scuola frequentata dal minore, spese documentate”. Le spese cui fa riferimento, insomma, sono quelle riferite “alla scuola” e non all’università. Se avesse voluto stabilire il contributo anche per quelle universitarie lo avrebbe detto espressamente, perché, in tale materia, le condizioni poste alla base della volontà di entrambi i coniugi di far dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, devono essere non solo espresse, ma chiare e specifiche. Evidentemente all’epoca tale eventualità, quella cioè che il figlio volesse frequentare anche l’Università, non è stata prevista dai coniugi e, pertanto, il Tribunale non l’ha espressa.
Richiedere, pertanto, al giudice di pace di emettere decreto ingiuntivo per ottenere, oltretutto in forma provvisoriamente esecutiva, la condanna dell’odierna opponente al pagamento del 50% delle spese universitarie è equivalso a chiedere una modifica delle condizioni espresse dal Tribunale di Milano nella sentenza di divorzio citata.
Tale procedura è prevista e regolata dall’art. 710 cpc, ma la cui competenza, come si è detto e dimostrato, è devoluta dalla norma al Tribunale Ordinario.
Orbene, in ragione di queste premesse, va ritenuta la fondatezza del ricorso in opposizione, essendo evidente la violazione dei principi regolatori della materia nei quali è incorso il giudice della procedura monitoria.
La stessa sentenza della Suprema Corte (Ndr. n. 3225/94) e citata da parte opposta ha così regolato la stessa vertenza, sebbene su richieste diverse: “dato per pacifico che la sentenza di divorzio nulla disponeva”, in quel caso circa la riduzione dell’assegno di mantenimento, “l’obbligato, per conseguire la decurtazione dell’assegno”, in questo caso, invece, l’attribuzione nella misura del 50% anche delle spese universitarie a carico del coniuge, “avrebbe dovuto o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell’art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 della legge 6.3.87, n. 74”.
In conclusione, non è quella del giudizio davanti al Giudice di pace, né tanto meno quella del giudizio monitorio la strada pertinente per chiedere e tentare di ottenere la modifica delle condizioni divorzili, bensì quella del procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza di divorzio.
Per queste ragioni la domanda di opposizione proposta dalla sig.ra A. M. accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato perché nullo, in quanto emesso da giudice incompetente, con l’aggravio non solo delle ulteriori spese del presente giudizio, meglio specificate nella parte dispositiva, ma anche della restituzione della somma di €. 2.422,07, oltre gl’interessi che, secondo l’insegnamento della suprema Corte (Cass. S.U. n. 1172/95), devono essere calcolati dal giorno dell’insorto credito (Cfr. dal 31.07.03, data dell’assegno emesso dall’opponente in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) e via via sulla somma che progressivamente s’incrementa per effetto della rivalutazione, così calcolando anche la rivalutazione stessa.
Sviluppando i calcoli, con rigorosa procedura aritmetica, tenuto conto del diverso tasso d’interesse dei due anni (2003 e 2004) e della rivalutazione, con la precisazione che gli interessi relativi all’anno successivo (2004) sono stati calcolati non più sulla somma originaria, bensì su quella rivalutata e che gli interessi di ciascun periodo sono stati accantonati per essere sommati poi al totale, si ottiene la seguente tabella, dove le rispettive righe indicano:
La prima, la somma di €. 2.422,07 dal 31.07.03 al 31.12.03 con i rispettivi interessi calcolati al tasso del 3% e rivalutazione;
La seconda, la somma così ottenuta, con gli interessi, al tasso del 2,5%, e la rivalutazione, dal 1.1.04 al 19.04.004 (data della sentenza);
la terza il sub totale di ciascuna colonna;
la quarta il totale, calcolato addizionando la somma complessiva rivalutata al 2004 più gli interessi via via accantonati.
Anno
SOMMA
Rivalutazione
Interessi
2003
2.422,07
2.470,68
30,68
2004
2.470,68
2.505,55
18,56
sub totale
2.505,55 +
49,24
TOTALE
2.554,79
e, pertanto, alla sig.ra A. M. dovrà essere liquidata la somma di €. 2.554,79, determinata, addizionando solo le somme rivalutate riferite all’anno 2004 e tutti gli interessi accantonati anno per anno.
A partire dalla data della sentenza gli interessi su €. 49,24 proseguono al tasso legale fino al saldo effettivo.
Alla soccombenza in giudizio segue di norma anche la condanna alle spese di giudizio che si indicano in dispositivo in aggiunta a quelle della procedura monitoria.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
accoglie l’opposizione proposta dalla sig.ra A. M. e condanna il sig. C. M. alla restituzione della somma di €. 2.422,07, oltre gl’interessi e rivalutazione e così al pagamento della somma di €. 2.554,79, determinata addizionando la somma dui €. 2.505,55 rivalutata e riferita all’anno 2004 e tutti gli interessi accantonati anno per anno; a partire dalla data della sentenza gli interessi su €. 49,24 proseguono al tasso legale fino al saldo effettivo;
revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di Pace di Milano il 30.05.03 n. 17519/03 R.G. 33291/0, perché nullo in quanto emesso da giudice incompetente per materia;
condanna, parte opposta al pagamento in favore della sig.ra A. M. delle ulteriori spese del presente giudizio, che liquida in €. 183,86 per spese, €. 719,94 per diritti, €. 768,37 per onorari, oltre 10% ex art. 15 T.F. e, così complessivamente in €. 1.672,17, oltre le spese del decreto ingiuntivo, CPA e IVA e tutte le ulteriori occorrende.
Così deciso in Milano il 19 aprile 2004
Il ********************** di pace
Avv. Gi*************************** n. 8628/2004, pubblicata il 17.8.04
al n. 6778/04 Repertorio
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