Giudici di pace: la retribuzione a cottimo è compatibile con la funzione giurisdizionale? Un’interrogazione parlamentare dell’On. Piscitello al Ministro della Giustizia.

sentenza 12/10/06
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Interrogazione a risposta scritta:
PISCITELLO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
i magistrati onorari che svolgono la funzione di giudici di pace sono circa
3.500 e, in base all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
vengono retribuiti con un’indennità sulla base di ogni procedimento o
ricorso definito;
le indennità corrisposte ai giudici di pace variano a seconda della quantità
dei procedimenti svolti e ciò, presentando caratteri analoghi a quelli
previsti dalla retribuzione a cottimo, non appare compatibile con la
funzione giurisdizionale, in quanto rischia di far sorgere nel giudice un
interesse personale, impedendogli di essere o, quanto meno, di apparire,
obiettivo ed imparziale;
la stessa Corte costituzionale ha affermato che «Va escluso nel giudice
qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere, e deve esigersi
che la legge garantisca l’assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come
di timori di alcun pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare
l’obiettività della decisione» (Sentenza n. 60/69);
le indennità percepibili dai giudici di pace sono soggetti al limite
previsto dalla legge 311/2004 – Legge finanziaria 2005 – che stabilisce un
limite massimo per ciascun giudice di 72.000 euro l’anno;
a giudizio dell’interrogante, tale sistema retributivo finisce per
determinare notevoli, e non sempre giustificabili, disparità di trattamento
tra magistrati che svolgono le stesse funzioni -:
se non ritenga opportuno rendere noto, con riferimento a ciascun ufficio, il
compenso medio dei giudici di pace nell’anno 2005 e il numero dei giudici di
pace che per lo stesso anno hanno percepito indennità pari al limite massimo
di 72.000 euro o, comunque, superiori a 40.000 euro;
se non intenda adottare iniziative normative di modifica delle norme vigenti
al fine di correggere il sistema retributivo degli anzidetti giudici in
aderenza ai principi dell’imparzialità dei magistrati e di una maggiore
credibilità della giustizia.
(4-01132)

sentenza

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