Giudici tributari e Tabelle: Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar del Lazio, dà torto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (CdS Sent. n. 1940/2005 del 27 aprile 2005).

sentenza 12/05/05
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R? E? P? U? B? B? L? I? C? A???? I? T? A? L? I? A? N? A
N.1940/2005
Reg. Dec.
N. 9578
Reg. Ric.
Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
???????? Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9578? dell’anno 2004 , proposto dal Ministero dell
‘Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, e dal
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in persona del Presidente
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, ex
lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Associazione Nazionale dei Giudici Amministrativi (ANMA) in persona del
Presidente e Segretario generale pro tempore ed ********* rappresentati e
difesi dagli ************************* e ************* ed elettivamente
domiciliati in Roma, via Portuense n. 104 presso la signora **********
Angelis;
e nei confronti di
**************, ******** e ******, non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II,
n. 6815 del 13 luglio 2004;
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ANMA;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 15 marzo 2005? la relazione del
Presidente ***************, uditi gli avvocati ******** su delega dell’Avv.
M. Vignola e l’Avvocato dello Stato ******;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Per disciplinare la nomina dei giudici tributari, l’art. 44 ter, d.lgs n.
545 del 1992 – introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. b), l. n. 448 del
2001 – ha stabilito che <<i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle
tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme
parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze>>.
2. E’ intervenuto il d.m. 6 giugno 2002 – emesso in conformit? ai pareri
espressi dall’organo di autogoverno della magistratura tributaria nelle
delibere 30 aprile e 23 maggio 2002 – che ha modificato i criteri di
valutazione e i punteggi per la nomina a componente delle commissioni
tributarie di cui alle menzionate tabelle E ed F, disponendo al contempo la
cessazione dell’efficacia dei criteri e dei punteggi indicati nelle
corrispondenti tabelle allegate al d.lgs n. 545 del 1992 (art. 1, commi 1 e
2).
3. Avverso tali atti, nonch?, contro la deliberazione del presidente del
consiglio di presidenza della giustizia tributaria 25 luglio 2002 (recante
il bando di concorso per la copertura delle vacanze dei posti di giudice
tributario nonch? l’approvazione dello schema di domanda), hanno proposto
ricorso al T.a.r. per il Lazio quattro magistrati amministrativi (tre
consiglieri di T.a.r. ed un primo referendario) e l’Associazione Nazionale
dei Giudici Amministrativi (in prosieguo ANMA).
4. Questi i motivi a sostegno del ricorso introduttivo, articolati in una
pluralit? di autonomi profili:
a) illegittimit? costituzionale dell’art. 44 ter cit., per contrasto con l’
art. 108 Cost., che pone una riserva di legge statale non solo in ordine all
‘esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche con riferimento all’
investitura dei giudici speciali; il decreto ministeriale, non preceduto
dalla fissazione di criteri fondamentali da parte della legge, risulterebbe
pertanto emesso in spregio della riserva di legge;
b) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica e
violazione dei criteri legali fissati nelle precedenti tabelle E ed F in
quanto: I) volendo ritenere immune dal dedotto vizio di incostituzionalit?
il richiamato art. 44 ter, dovrebbe ritenersi che i criteri fondamentali
sanciti nelle precedenti corrispondenti tabelle non potessero essere
stravolti come effettivamente accaduto, costituendo il perimetro
invalicabile all’interno del quale Ministro e consiglio di presidenza
avrebbero dovuto esercitare la propria discrezionalit?; II) la nuova tabella
E, a differenza della precedente non distingue affatto tra le funzioni
svolte dai magistrati e fra i gradi rivestiti, attribuendo l’identico
punteggio, a parit? di anni di servizio, con l’insufficiente correttivo del
punteggio aggiuntivo di 3,5 per coloro che abbiano superato un concorso di
secondo grado; III) esorbitanza del punteggio attribuibile ai dirigenti (e
dipendenti che abbiano svolto funzioni equiparate) del Ministero dell’
economia sia rispetto ai dirigenti di altri ministeri sia rispetto ai
giudici amministrativi; IV) illogicit? del trattamento di favore previsto
per gli ufficiali della Guardia di finanza rispetto ai punteggi conseguibili
dalle pi? alte qualifiche della magistratura ordinaria (ed equiparati);
c) il d.m. impugnato avrebbe dovuto rispettare, in ossequio all’art. 108
Cost., i principi fondamentali ritraibili dalle precedenti tabelle, tesi
avvalorata dal testo della disposizione sancita dall’art. 44 ter che si
riferisce non alla <<sostituzione>> delle precedenti tabelle, bens? alla
loro <<modifica>>;
d) violazione dell’obbligo di astensione da parte dei componenti del
consiglio di presidenza (beneficiati da evidenti punteggi di favore rispetto
al precedente sistema), al momento di emanazione del richiesto parere di
conformit?; eccesso di potere per abnormit? manifesta della nuova tabella F,
nella parte in cui equipara: al servizio di presidente di commissione
tributaria regionale, l’attivit? dei giudici componenti del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, di capo di gabinetto nonch? capo
ufficio legislativo del Ministero dell’economia; al servizio di presidente
di sezione della commissione regionale, l’attivit? di vice capo di gabinetto
ovvero di componente dell’ufficio legislativo del medesimo dicastero;
e) illegittimit? della previsione contenuta nella tabella F circa l’
attribuzione di ben 18 punti per le voci <<laboriosit?, diligenza e
attitudine>> dimostrate nell’esercizio delle funzioni di giudici tributari,
senza alcuna indicazione dei parametri oggettivi cui ancorare tale
punteggio, individuati scorrettamente dal presidente del consiglio di
presidenza, solo in sede di approvazione dello schema di domanda.
5. L’impugnata sentenza:
a)???? ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai singoli giudici
amministrativi per difetto di interesse ad agire (tale capo non ? stato
impugnato ed ? coperto dalla forza del giudicato interno);
b)???? ha accertato la legittimazione attiva dell’ANMA (anche tale capo di
sentenza non ? stato impugnato ed anzi gli appellanti hanno espressamente
riconosciuto tale legittimazione, cfr. pagina 9, rigo 16 dell’atto di
gravame);
c)???? ha riconosciuto l’interesse ad agire dell’ANMA indipendentemente
dalla conclusione delle procedure concorsuali in corso di svolgimento e
nonostante la natura di atto a contenuto generale del decreto 6 giugno 2002;
d)???? ha accolto con una serie di argomenti, il secondo, quarto e quinto
motivo di ricorso, annullando tutti gli atti impugnati e statuendo nel senso
della reviviscenza delle originarie tabelle E ed F;
e)???? ha assorbito l’esame dei restanti motivi (ritenuti meno
satisfattivi),dichiarando, sotto tale angolazione, non rilevante la dedotta
questione di costituzionalit? dell’art. 44 ter, per altro gi? rimessa alla
Corte cost. con ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato n.
4210/2002 del 4 novembre 2003;
f)?????? ha compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio.
6. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2004, e depositato il successivo 3
novembre, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria proponevano appello avverso la su
indicata sentenza.
Con un unico complesso motivo:
a) si reiterava l’eccezione di inammissibilit? del ricorso proposto dall’
ANMA per carenza di interesse ad agire (pagine da 5 a 13);
b) si corroborava genericamente (pagine da 14 a 16), la bont? della scelta
compiuta dal Ministero nella modificazione delle tabelle E ed F, ispirata
alla duplice necessit? di valorizzare nuove categorie professionali capaci
di dominare al meglio le complesse tematiche del diritto tributario e di non
assegnare un ruolo centrale ai gradi della magistratura ordinaria (ed
equiparati), perch? ormai sganciati da una effettiva valutazione dei meriti,
a cagione del noto meccanismo di avanzamento del personale di magistratura
<<a ruoli aperti>>.
7. Si costituiva l’ANMA deducendo, da un lato, l’infondatezza del gravame
nella parte in cui reiterava l’eccezione di carenza di interesse ad agire,
dall’altro l’inammissibilit? del mezzo, stante la genericit? assoluta delle
critiche volte a contrastare le puntuali argomentazioni poste a fondamento
dei singoli capi dell’impugnata sentenza.
Riproponeva, altres?, tutte le censure dichiarate assorbite dal primo
giudice (pagine 23 della memoria difensiva del 12 novembre 2004).
8. Con ordinanza cautelare di questa sezione n. 5594 del 2004, veniva
rigettata la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
9. La causa ? passata in decisione all’udienza pubblica del 15 marzo 2005.
10. L’appello ? in parte infondato ed in parte inammissibile e deve essere
respinto nella sua globalit?.
10.1. Sostengono le appellanti che l’astratta e non contestata
legittimazione attiva d’ANMA (intesa quale titolarit? di una posizione
attiva di vantaggio differenziata da quella del quivis de populo), non
consentirebbe di acclarare l’ulteriore condizione dell’azione rappresentata
dall’interesse ad agire in giudizio, in quanto: a) difetterebbe il requisito
dell’immediatezza della lesione della propria sfera giuridica da parte degli
atti impugnati; b) la lesione avrebbe carattere solo potenziale e futuro; c)
sarebbe stato indispensabile attendere la definizione delle procedure
concorsuali che, costituendo il momento attuativo delle prescrizioni di
contenuto generale introdotte dal decreto ministeriale impugnato, uniche
avrebbero offeso effettivamente le prerogative ed il prestigio dei
magistrati amministrativi.
La tesi non ha pregio.
In primo luogo deve sottolinearsi che l’atto in questione non si rivolge ad
una platea di soggetti non determinabili, ma, al contrario, ? destinato a
produrre effetti sfavorevoli in capo a ben individuabili magistrati
amministrativi.
Il contenuto delle sue clausole, inoltre, ? cos? puntuale da esaurire nella
sostanza la discrezionalit? dell’amministrazione. Infine, ? inoppugnabile
che l’ANMA, non potendo partecipare in quanto tale e per ovvie ragioni alla
selezione concorsuale, non debba attendere l’esito delle procedure per
vedere conculcata la propria sfera giuridica.
La lesione – a cagione della peculiarit? della sua posizione nell’
ordinamento? di settore e degli interessi di cui ? portatrice – ? originata
in via immediata e diretta anche dalla astratta previsione di criteri di
nomina dei giudici tributari menomativi delle prerogative e del prestigio
dei magistrati amministrativi.
Sul punto la sezione non intende discostarsi dai propri specifici precedenti
resi in casi analoghi (anche se non identici) dove si controverteva della
sussistenza dell0interesse ad agire di associazioni di categoria (cfr. se.
IV, 14 febbraio 2002, n. 880; sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391).
Gli snodi principali del ragionamento sono i seguenti:
???????????? I)????? la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere
valutata in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non
secundum eventum litis;
?????????? II)????? le associazioni di settore sono legittimate a difendere
in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno
la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della
violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche
ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi,
sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibile alla
sfera della categoria (cfr. sez. VI, 21 aprile 2004, n. 2281; sez. V, 7
marzo 2001, n. 1339; sez. VI, 3 giugno 1996, n. 624); con l’unico limite
derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli
iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee
(cfr. sez. VI, 29 novembre 2004, n. 7792; sez. II, 19 maggio 2004, n. 2937;
sez. V, 17 luglio 2004, n. 5138), circostanza questa che non ricorre nella
vicenda in trattazione;
??????? III)????? proprio perch? le associazioni di categoria non possono
occuparsi di questioni che interessino i singoli associati, ? giocoforza che
la delibazione della concretezza e dell’attualit? della lesione della
posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio debba essere vagliata
dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi e dunque
necessariamente morali, astratti e generici (cfr. sez. IV, 14 febbraio 2002,
n. 880; sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391).
10.2. Scendendo all’esame del merito del proposto gravame, la sezione ne
rileva l’inammissibilit? sotto plurimi profili.
10.2.1. Come gi? evidenziato, l’impugnata sentenza ha riconosciuto una
pluralit? di vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Le amministrazioni appellanti si dolgono esclusivamente e genericamente del
riconosciuto eccesso di potere, avuto riguardo alle nuove professionalit?
premiate dalle modifiche tabellari ed alla razionalit? della scelta di
ridurre i punteggi per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte dai
magistrati ordinari ed amministrativi.
Non vengono censurati i capi di sentenza relativi a tutti gli altri vizi
riscontrati.
Conseguentemente deve ritenersi inammissibile l’appello ove la sentenza
impugnata si regga, come nel caso di specie, su una pluralit? di motivi
autonomi, ognuno dei quali ? da solo in grado di sorreggerla perch? fondato
su specifici presupposti logico giuridici, e l’appellante abbia omesso di
censurare uno di essi (cfr. ex plurimis e da ultimo se. IV, 31 gennaio 2005,
n. 208; sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1166; sez. IV, 24 marzo 1988, n. 492.
10.2.2. Nel giudizio di appello – che non ? un iudicium novum – la
cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’
appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi; tale specificit?
dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata,
vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il
fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una
sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui,
alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta
di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma ? altres?
necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella
sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte
con sufficiente grado di specificit?, da correlare, peraltro, con la
motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis e da ultimo sez. IV,
7 giugno 2004, n. 3614; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4077).
Siffatto indirizzo configura l’appello al Consiglio di Stato come rimedio
impugnatorio, che avrebbe ad oggetto non la questione di legittimit? del
provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di primo grado. La
necessit? della indicazione specifica dei vizi della sentenza, ?
riconducibile all’art. 6, n. 3, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, che prevede l’
indicazione espressa dei motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo.
La disposizione risulta applicabile al giudizio d’appello in virt? del
richiamo operato dall’art. 29, 1? comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che
rinvia alle norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato (in
questo senso da ultimo, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; Cons. giust. amm.
sic., 6 novembre 2000, n. 435; sez. V, 9 maggio 2000, n. 2654).
Poich? l’appello in esame non esplicita, neppure sinteticamente, le ragioni
puntuali di critica all’intero apparato argomentativo dell’impugnata
sentenza, lo stesso risulta inammissibile.
11. Sulla scorta delle precisate conclusioni l’appello deve essere respinto.
In considerazione della novit? delle questioni affrontate e del loro
carattere processuale, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare
integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
-??????? respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
-??????? dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del
presente grado di giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorit? amministrativa.
Cos? deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2005 con la
partecipazione di:
*******************. Estensore?????? -? Presidente
*****************????????????????????????? -? Consigliere
**********???????????????????????????????????? -? Consigliere
**************????????????????????????????????? -? Consigliere
*************???????????????????????????????? -? Consigliere
IL PRESIDENTE F.F., estensore
***************
IL SEGRETARIO
Rosario *****************

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
27 aprile 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente

sentenza

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