A fronte di un’istruttoria disposta e non adempiuta dalla P.A. il Giudice Amministrativo, in applicazione della regola di giudizio di cui all’articolo 116 c.p.c., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, ma solo se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa.
In presenza di un’istruttoria disposta dal Giudice Amministrativo, e non adempiuta dalla P.A., il Giudice stesso, in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 116 c.p.c., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, ma solo se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa.
Infatti, se è vero che la pubblica amministrazione ha un preciso obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal Giudice Amministrativo e che il comportamento processuale dell’amministrazione che si sottragga all’onere di cooperazione così impostole, omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti, è valutabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., deve osservarsi che la valutabilità del comportamento processuale delle parti costituisce un elemento della formazione del libero convincimento del giudice, che può giungere anche a ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte a sostegno del ricorso, senza tuttavia che ciò costituisca un effetto automatico e necessitato del non corretto e sleale comportamento delle parti (pena la negazione dello stesso principio del libero convincimento del giudice), tanto più quando dagli atti emergano elementi contrastanti.
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