Giudizio amministrativo e termini per l’impugnazione

sentenza 07/10/10

La piena conoscenza del provvedimento amministrativo censurato in via giurisdizionale (innanzi al Giudice Amministrativo) si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti.

Il che equivale a dire che i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale (innanzi al Giudice Amministrativo) iniziano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo e dalla conseguente lesione della sfera dei suoi personali interessi e non dalla puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano.

 

N. 07247/2010 REG.SEN.

N. 02763/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2763 del 2009, proposto da:
Cog & Ap Spa in Pr. e Nq. Capogruppo Mandataria Ati, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso **************, in Roma, via Pelagio I, 10; Ati – Sve Spa;

contro

Comune di Salerno, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ******************, in Roma, via Taranto N. 18;

nei confronti di

*********************** – Gruppo Italsud in Pr. e ****. Ati, Ati – Ciel Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO- SEZIONE I

n. 03881/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALASALERNO – RIS. DANNI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2010 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto e ****, per delega dell’Avv. **********;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Con bando del 26 marzo 2005, il comune di Salerno indiceva una licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione del “Palasalerno”.

La Co. G. & Ap spa impugnava l’aggiudicazione fatta in favore dell’ATI Delfino, sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato di possedere il requisito, previsto dal bando, di aver conseguito, nell’ultimo quinquennio, una cifra d’affari pari ad almeno tre volte l’importo complessivo dell’appalto; con ulteriore ricorso, impugnava, poi, il provvedimento di valutazione positiva del giudizio di anomalia espresso dall’amministrazione nei riguardi della stessa “*******

Costruzioni srl “.

Il Tar, dopo aver riunito i due gravami, respingeva il primo e dichiarava l’irricevibilità del secondo.

Con l’appello in esame la Co. E G. & Ap spa, con riferimento al primo ricorso, ha dedotto l’erroneità della pronuncia di primo grado, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il comune di Salerno, costituitosi in giudizio, ha sostenuto, in via incidentale, l’irricevibilità anche di questo ricorso introduttivo, perché notificato il 9/12/05, ossia, oltre il termine di decadenza, che va riferito alla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione in favore della “ *******************” (19/9/05) e non al successivo accesso agli atti; ha sostenuto anche l’inammissibilità del gravame, perché proposto dalla sola mandataria dell’ATI e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

L’appello deve essere respinto, dovendo ritenersi fondata l’eccezione di irricevibilita del ricorso introduttivo, proposta dal comune di Salerno.

Al riguardo, il collegio condivide l’orientamento prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale la piena conoscenza del provvedimento è legata alla cognizione dei suoi elementi essenziali.

E’ stato, infatti, ritenuto che “ la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti ” (C.S. n. 292/10; cfr. anche C.S. n. 2540/08).

Infatti, “ i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale iniziano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo e dalla conseguente lesione della sfera dei suoi personali interessi e non dalla puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano” (C. S. n. 1853/08; cfr. anche C.S. 3649/10; C.S. n.4334/10).

Tali motivazioni sono pienamente condivise dal collegio.

L’accoglimento del primo motivo, proposto in via incidentale dal comune di Salerno, preclude l’esame dei motivi e delle domande proposte dall’appellante.

Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 2763/09, accoglie l’appello incidentale proposto dal comune e, per l’effetto, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; pone le spese di entrambi i gradi del giudizio, per complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), a carico dell’appellante principale ed in favore del comune.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2010, con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

************, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, ***********, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

sentenza

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