Giudizio Cassazione: rinunzia a trattazione orale da tutti i coinvolti

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Nel giudizio in Cassazione, la rinunzia alla richiesta di trattazione orale, per essere valida, deve essere formulata da tutte le parti convolte dal giudizio.
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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 26787 del 15-02-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Modena dichiarava una s.r.l. responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, commesso dal legale rappresentante dell’ente e, riconosciute la circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 231 del 2001, codesta società era condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00.
Ciò posto, fermo restando che la pronuncia era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, avverso questo provvedimento era proposto ricorso per Cassazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Per quello che rileva in questa sede (nel merito, il ricorso suesposto era dichiarato inammissibile), va osservato come, in via preliminare, la Cassazione ebbe modo di affrontare la seguente questione.
Posto che il difensore della società ricorrente aveva fatto tempestiva istanza per la trattazione in forma orale e partecipata del presente ricorso e che, successivamente, la istanza in questione era stata accolta, tuttavia, a mezzo di apposita nota, il difensore aveva espressamente dichiarato di volere rinunziare alla trattazione orale del ricorso.
Orbene, il Supremo Consesso riteneva come una tale rinunzia fosse priva di effetti, posto che, una volta richiesta ed accolta la istanza di trattazione orale, poiché una siffatta opzione opera nei confronti di tutti i soggetti del processo, l’eventuale rinunzia ad essa, per essere valida, dovrebbe promanare non dal solo soggetto richiedente, come nella fattispecie, ma da tutte le parti convolte dal giudizio (in relazione alla irretrattabilità della richiesta di trattazione orale del giudizio si veda: Corte di Cassazione, Sezione II penale, 18 novembre 2021, n. 42410; Sezione VI penale, 17 giugno 2021, n. 22248).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, nel giudizio in Cassazione, la rinunzia alla richiesta di trattazione orale, per essere valida, deve essere formulata da tutte le parti convolte dal giudizio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, una volta richiesta ed accolta la istanza di trattazione orale, poiché una siffatta opzione opera nei confronti di tutti i soggetti del processo, l’eventuale rinunzia ad essa, per essere valida, dovrebbe promanare non dal solo soggetto richiedente, ma da tutte le parti convolte dal giudizio.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, una volta avanzata istanza di questo genere, rinunciarvi in modo unilaterale, senza, cioè, che le altre parti facciano lo stesso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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