Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e fallimento del debitore esecutato

Redazione 17/02/20

di Martino Zulberti*

* Ricercatore nell’Università di Milano

Sommario

1. Lo stato dell’arte

2. L’ordinanza n. 9624 del 2018 della Cassazione

3. Rilievi conclusivi

1. Lo stato dell’arte

Con l’ordinanza n. 9624 del 2018 la Cassazione prende posizione sulle sorti del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – nella disciplina precedente alle modifiche introdotte agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 – in caso di dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. Posto che, a mente dell’art. 51 l. fall., le esecuzioni individuali, anche quando il pignoramento sia eseguito presso terzi, non possono essere proseguite in caso di fallimento del debitore esecutato, si pone il problema di stabilire quali siano le sorti del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

Secondo un primo indirizzo, l’improcedibilità che colpisce, ai sensi dell’art. 51 l. fall., l’esecuzione individuale per sopraggiunto fallimento del debitore esecutato si estenderebbe anche al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, vuoi sull’assunto per il quale questo giudizio, ancorché di cognizione, «incide indissolubilmente nell’esecuzione, perché tende, a norma dell’art. 549 c.p.c., ad una pronuncia giurisdizionale di accertamento circa la sussistenza del debito pignorato o la detenzione delle cose pignorante, che deve sostituire l’omessa o contestata dichiarazione»[1], vuoi perché, comunque, l’art. 51 l. fall. sarebbe applicabile anche al di fuori dell’espropriazione forzata, coinvolgendo tutte le azioni “indirettamente esecutive”, fra le quali anche il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui al previgente art. 548 c.p.c.[2].

Per contro, secondo un diverso ordine di idee, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui al previgente art. 548 c.p.c. subirebbe un’interruzione in ragione del fallimento del debitore con possibilità di essere riassunto nel contraddittorio del curatore fallimentare: il divieto di azioni esecutive sancito dall’art. 51 l. fall. riguarderebbe solo le procedure esecutive e non anche i giudizi di cognizione ordinaria, qual è quello di accertamento dell’obbligo del terzo[3]. A questa impostazione ha aderito anche una parte della giurisprudenza di legittimità che – ponendosi così in contrasto con quanto sostenuto in precedenza[4] – ha ritenuto che l’improcedibilità del processo esecutivo in caso di sopraggiunto fallimento del debitore esecutato, non si estenda al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo il quale, se già instaurato, potrebbe proseguire[5].

Questo orientamento muoveva dall’idea che il giudizio d’accertamento dell’obbligo del terzo non sarebbe volto solo ad individuare l’oggetto del pignoramento, ma sarebbe stato altresì idoneo a portare ad una decisione sul rapporto fra debitore esecutato e terzo pignorato (secondo la tesi c.d. del “doppio oggetto” sostenuta da Cass. 13 ottobre 2008, n. 25037[6]): secondo questa ricostruzione, procedimento di esecuzione e giudizio ex art. 548 c.p.c. sarebbero fra loro autonomi, in ragione dell’idoneità del secondo a condurre ad un accertamento sul diritto del debitore. Lo prova il fatto che, muovendo da siffatta premessa, si affermava che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo avrebbe potuto proseguire anche in quei casi, diversi dalla improcedibilità, in cui comunque il processo esecutivo non fosse stato portato a termine, come nell’ipotesi di una sua estinzione[7] o di dichiarazione di nullità del pignoramento in accoglimento di un’opposizione agli atti esecutivi[8].

[1] cfr. Cass. 20 aprile 1962, n. 789, in Foro it., 1962, I, 1728 ed in Dir. fall., 1962, II, 276. Conf. Trib. S. Maria Capua Vetere 1 febbraio 1992, in Dir. fall., 1992, II, 1192; Trib. Roma, 14 gennaio 1960, in Temi rom., 1960, II, 451; Pret. Roma, 26 aprile 1965, n. 121, in Temi rom., 1965, 548. In dottrina, cfr. V. De Martino, Nuovo commentario teorico-pratico alla legge fallimentare , III, Novara, 1980, 1632; A. Caron, F. Macario, Effetti del fallimento per i creditori, in U. Apice (a cura di), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, I, Torino, 2010, 460

[2] A. Scala, sub art. 51, in F. Santangeli (a cura di), Il nuovo fallimento, Milano, 2006, 247

[3] App. Roma 24 febbraio 1960, n. 368, in Dir. fall., 1960, 501 ss., con nota di S. Pellitti, Un singolare caso di illusione ottica processuale

[4] Cass. 20 aprile 1962, n. 789, cit.

[5] Cass. 7 gennaio 2009, n. 28. Conf., in dottrina, S. Di Amato, Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori, in L. Panzani (diretto da), Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2a ed., Torino, 2012, 292

[6] Sul punto, per approfondimenti, cfr. R. Rossi, Sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino, Napoli, 2005, 591 ss.; L. Pelle, Sull’oggetto del giudizio di accertamento del diritto pignorato nell’espropriazione presso terzi, in Giusto proc. civ., 2010, 611 ss.

[7] Così Cass. 13 aprile 1979, n. 2194, in Giur. it., 1980, I, 1742, con nota di F. Bucolo. In senso contrario, R. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Dig. it., VIII, Torino, 1992, 118; P. Frisina, Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., in Giust. civ., 1984, I, 457; A. Saletti, Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, in Riv. dir. proc., 2008, 1014; nonché A. Travi, voce Espropriazione presso terzi, in Noviss. dig. it., Torino, 1964, IV, 964, ancorché, forse non del tutto coerentemente, con la premessa, accolta dall’A., per la quale il giudicato del giudizio di accertamento non atterrebbe al rapporto sostanziale fra debitore e terzo pignorato e, comunque, fatta salva l’ipotesi in cui l’oggetto del giudizio non fosse stato esteso anche ad esso su istanza di parte.

[8] V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, 3a ed., Napoli, 1957, 206. Contra, Trib. Genova 7 maggio 1947, in Giur. it., 1948, I, 2, 114, con nota critica di E. Allorio, Legame tra esecuzione e accertamento nell’esecuzione forzata presso terzi e, in dottrina, R. Vaccarella, loc. ult. cit.

2. L’ordinanza n. 9624 del 2018 della Cassazione

In questo quadro interpretativo, si colloca l’ordinanza segnalata, che dà continuità alla più recente soluzione ed afferma che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo avrebbe perciò potuto proseguire anche a seguito della sopravvenuta improcedibilità dell’esecuzione per fallimento del debitore esecutato. La Corte osserva in primo luogo che l’idea per la quale il giudizio di accertamento, exart. 548 c.p.c. previgente, possa essere dichiarato improcedibile ex art. 51 l. fall. non considera l’eccezionalità di quest’ultima previsione, non estensibile ad un giudizio di cognizione ordinaria quale era quello di accertamento dell’obbligo del terzo. In secondo luogo, la dlgs. n. 5/06 ha ampliato la portata del divieto di cui all’art. 51 l. fall. alle azioni cautelari, ma nulla ha stabilito per il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, sicché tale silenzio suffragherebbe la lettura restrittiva della disposizione. In terzo luogo, l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, una volta esteso al rapporto sostanziale fra debitore e terzo pignorato, porta ad “autonomizzarlo” dalla procedura esecutiva.

È decisivo infatti, secondo la Corte, il fatto che la sentenza resa a valle di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo trascende la procedura esecutiva, perché mira a decidere del rapporto fra debitore e terzo pignorato. A seguito del fallimento del debitore, pertanto, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si interromperebbe exart. 43 l. fall., ma andrebbe al contempo riconosciuto l’interesse all’accertamento della sussistenza del credito tanto da parte del curatore fallimentare, il quale potrebbe riassumere il giudizio in luogo del debitore, quanto da parte del creditore procedente, in quanto la decisione favorevole, per un verso, permetterebbe di acquisire alla massa il credito e, per altro verso, gioverebbe anche al creditore procedente in vista di una sua insinuazione al passivo, nell’ottica così di trovare soddisfacimento del proprio credito in sede fallimentare.

In chiusura, la Corte afferma che le considerazioni svolte in relazione al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non perderebbero validità successivamente alle modifiche operate al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui alla l. 24 dicembre 2012, n. 228. La riformata disciplina dell’accertamento dell’obbligo del terzo stabilisce che, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, spetta al giudice dell’esecuzione risolvere tali contestazioni, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti ed il terzo, con ordinanza impugnabile con le forme di cui all’art. 617 c.p.c.: il giudizio, dunque, si snoda in due fasi, la prima, necessaria, in sede esecutiva e definita dallo stesso giudice dell’esecuzione, la seconda, eventuale, in sede di cognizione ordinaria, che si apre in caso di impugnazione dell’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione.

3. Rilievi conclusivi

L’ordinanza in rassegna, peraltro, là dove estende il principio di diritto al nuovo giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, sembra riferirsi alla sola fase che si svolge in sede di cognizione, vale a dire quella che si apre a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Difatti, davanti al giudice dell’esecuzione mi pare difficile ipotizzare l’applicazione dell’art. 43, comma 3, l. fall.[9]. Del resto, l’art. 107, comma 6, l. fall. stabilisce – con una soluzione ripresa per la liquidazione giudiziale dall’art. 216, comma 10, CCII – che il curatore, in alternativa a chiedere la pronuncia di improcedibilità, può subentrare sostituendosi al creditore – e non al debitore – nelle procedure esecutive, anche presso terzi[10], che proseguono come forma di liquidazione concorsuale svolta in sede esecutiva.

Inoltre, l’opinione prevalente esclude che in sede esecutiva il giudice renda un accertamento sul rapporto sostanziale, dal momento che, per alcuni, l’ordinanza risolutiva delle contestazioni costituirebbe un semplice atto esecutivo, di per sé inidoneo al giudicato, e, per altri, avrebbe natura decisoria, ma il rapporto sostanziale rimarrebbe al di fuori del decisum[11].

Sennonché, anche in sede di impugnazione contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, proponibile nei termini e le forme di cui all’art. 617 c.p.c., secondo quanto dispone l’art. 549 c.p.c., il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non conduce, secondo i più, ad una decisione idonea al giudicato sul rapporto sostanziale fra debitore e terzo[12]. Per tale ragione l’estensione del principio predicato dalla Corte con riferimento al sistema antecedente alle modifiche del 2012 – per il quale il curatore potrebbe riassumere il giudizio di accertamento per ottenere una decisione sul credito del debitore verso il terzo – non sembra condivisibile, poggiando su una concezione dell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo che non merita adesione.

Con ciò, peraltro, non intendo negare che il curatore possa avere interesse ad una decisione sulla domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, ancorché opti per l’improcedibilità della esecuzione. Con riferimento alla liquidazione giudiziale – che con l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sostituirà il fallimento – l’art. 216, comma 10, CCII stabilisce che, qualora il curatore non subentra nella procedura esecutiva pendente, il giudice dell’esecuzione, su sua istanza, ne dichiara l’improcedibilità e restano fermi, in tal caso, gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. Per quanto attiene al procedimento di espropriazione presso terzi, tali effetti, pur collegati alla notifica dell’atto di pignoramento, mi pare siano da ritenersi subordinati al perfezionamento dello stesso, che si realizza nel momento in cui si individua il suo oggetto. Per questa ragione, ogniqualvolta la dichiarazione manchi o il meccanismo della contestazione non possa operare, riterrei che il curatore, che voglia avvantaggiarsi degli effetti in parola, potrà avere interesse, ad una decisione sulla domanda di accertamento dell’obbligo del terzo[13] o a proporla egli stesso: si tratterà però di capire come il curatore, che opti per l’improcedibilità dell’esecuzione, possa prendere parte, in sede esecutiva, al subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo.

[9] Ma per un’apertura in tal senso, cfr. C. Di Corrado, sub art. 51, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova, 2007, 353; P. Bosticcio, sub art. 51, in Lo Cascio (a cura di), Codice commentato del fallimento, 4a ed., cit., 600.

[10] G.M. Nonno, sub art. 107, in M. Ferro (a cura di), La legge fallimentare , 3a ed., cit., 1482; M. Moramarco, sub art. 107, in A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, II, Torino, 2006, 1506; M. Montanaro, Il sistema riformato, cit., 152; P. Farina, L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, cit., 461; M. Cirulli, Espropriazione singolare e fallimento del debitore, in Dir. fall., 2016, 1489, per il quale il curatore potrebbe financo chiedere l’assegnazione del credito pignorato.

[11] Cass. 24 settembre 2019, n. 23644. In dottrina, cfr. G. Bongiorno, Le novità in materia di espropriazione presso terzi, in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, coordinato da G. Ruffini, Torino, 2013, 353; M. Bove, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 17; B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 4a ed., Torino, 2016, 222; V. Colesanti, Novità (non liete) per il terzo debitore (cinquant’anni dopo!), in Riv. trim. dir. proc., 2013, 1259 ss.; A. Saletti, Le novità dell’espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 24; G. Tota, Individuazione e accertamento del credito nell’espropriazione forzata presso terzi, Napoli, 2014, 280; A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014 , in Corriere giur., 2015, 395; P. Farina, L’espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 , in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 248 s.; R. Giordano, Considerazioni sul procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. esec. forz., 2016, 647; A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 6a ed., Milano, 2017, 1197; A. Crivelli, L’accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. esec. forz., 2016, 203; G. Stasio, La costituzionalità del nuovo “accertamento” dell’obbligo del terzo, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la ragionevole durata del processo, in Riv. esec. forz., 2019, 875; E. Cavuoto, La cognizione incidentale sui crediti nell’espropriazione forzata, Napoli, 2017, 314; G. Felloni (-M.C. Vanz), Il pignoramento presso terzi, in L. Dittrich (a cura di), Diritto processuale civile, III, Torino, 2019, 3835. In senso contrario, F. Russo, La tutela del terzo nell’espropriazione di crediti, in Giusto proc. civile, 2013, 872 s., nonché, se ben intendo, A.L. Bonafine, L’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi, in Riv. esec. forz., 2013, 393 e A. Merone, Opposizioni del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. , in Riv. esec. forz., 2017, 216

[12] M. Bove, La nuova disciplina in tema di espropriazione del credito, cit., 17; A. Saletti, Le novità dell’espropriazione presso terzi, cit., 14; S. Vincre, Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell’espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.), in Riv. esec. forz., 2013, 70; P. Farina, L’espropriazione presso terzi, cit,, 248 s.; L. Durello, Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo, Napoli, 2016, 230 ss.; A. Crivelli, L’accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. esec. forz., 2016, 203. Contra A. Carratta, Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell’obbligo del terzo, in Giur. it., 2014, 1034; F. Russo, La tutela del terzo nell’espropriazione, cit., 874 ss.; R. Giordano, L’espropriazione presso terzi, in C. Delle Donne (a cura di), La nuova espropriazione forzata, Bologna, 2017, 523.

[13] In senso differente, A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 1206, per la quale a seguito dell’improcedibilità dell’esecuzione individuale il giudizio di accertamento entrerebbe in uno stato di quiescenza

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento