Giudizio dinanzi al CNF: l’incolpato può farsi assistere da un altro avvocato?

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Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che: 1) deve essere antecedente alla proposizione del ricorso (non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc); 2) deve contenere l’espresso conferimento del potere di impugnazione; 3) deve essere apposta in calce, a margine del ricorso, o su foglio autonomo materialmente congiunto all’atto cui si riferisce.

È quanto ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 25 luglio 2016, n. 212, mediante la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso e nel fare ciò ha confermato quanto già deciso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

 

La vicenda

La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere infliggeva all’avvocato TIZIO la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo degli avvocati, avendolo riconosciuto responsabile delle seguenti incolpazioni (in questa sede viene citata solo una in quanto la vicenda interessa per altro motivo come di seguito si dirà):

Perché in violazione degli artt. 5 e 6 del Codice Deontologico, si rendeva responsabile del reato di tentata estorsione ovvero mediante minaccia di una lettera anonima recante un proiettile e la frase “Fai attenzione: questo è solo un avviso! La prossima volta sarà diverso”, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto in danno dell’avvocato L. Z. da Vicenza, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Segnatamente la lettera minatoria era finalizzata a costringere la vittima a rinunciare a gran parte dei suoi onorari (e precisamente £ ……. circa) da percepire dalla famiglia M., cosicché l’avvocato TIZIO potesse lucrare tale somma all’insaputa dei clienti.

Fatto per il quale ha riportato condanna con sentenza passata in giudicato.

Avverso la suddetta deliberazione l’avvocato TIZIO proponeva ricorso al C.N.F. con l’assistenza dell’avvocato CAIO, formulando quattro motivi di impugnazione.

 

I motivi di ricorso

Il ricorrente con il primo motivo lamentava la nullità del giudizio e della decisione in quanto emessa senza la presenza dell’incolpato e del suo difensore.

Con il secondo motivo lamentava che il giudizio penale, pur certificato quale giudicato, è ancora pendente.

Con il terzo motivo lamentava che l’azione disciplinare doveva considerarsi prescritta alla data del 24 aprile 2010, e quindi prima dell’udienza di trattazione del procedimento disciplinare.

Infine, il ricorrente con il quarto motivo, lamentava che il COA non aveva compiutamente istruito il procedimento avendo omesso di sentire l’incolpato, di acquisire documenti e di escutere i testimoni.

 

La decisione

Il Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 212/2016 ha rigettato il ricorso.

Precisa il C.N.F. che il ricorso è stato sottoscritto soltanto dall’avv. CAIO, il quale ha dichiarato di essere difensore di fiducia dell’avvocato TIZIO, ma non ha indicato nel corpo dell’atto alcun dato riferibile alla procura.

Al ricorso sono stati allegati 13 documenti. L’ottavo documento è costituito da una “nomina a difensore di fiducia” conferita in data 2 ottobre 2014 dall’avv. TIZIO all’avv. CAIO.

Tale “nomina” non soddisfa i requisiti della procura speciale, prescritta per il ricorso davanti al CNF, mancando in essa il conferimento del potere di impugnazione. Inoltre, anche se essa “nomina” dovesse ritenersi equivalente alla procura, la stessa non è stata apposta né in calce né a margine del ricorso ma è redatta su foglio autonomo.

Essendo stata rilasciata su foglio separato avrebbe dovuto essere congiunta materialmente all’atto cui si riferisce, come prescrive il comma 3 dell’art. 83 cpc.

Stante ciò, conclude il C.N.F., il ricorso è inammissibile per difetto di ius postulandi, non essendo stato sottoscritto dal ricorrente, ma esclusivamente dall’avvocato CAIO, privo di procura speciale, necessaria per l’impugnazione davanti al CNF, da parte di professionista diverso dell’interessato, dei provvedimenti disciplinari adottati dal COA.

Ai sensi, infatti, nell’articolo 60, comma 4, del R.D. n. 37/1934 “nel procedimento davanti al CNF il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 33 RDL 27 nov. 1933, n. 1578, munito di mandato speciale”.

È pacifico, per giurisprudenza consolidata del CNF, confermata dalla Corte di Cassazione, che il ricorso sia ammissibile solamente qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di ius postulandi, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto nell’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale, che deve rispettare le forme di cui all’art. 83 cpc, conferita successivamente alla pronuncia della decisione del COA, ma prima della proposizione del ricorso al CNF (cfr. CNF n. 29/2014; 178/2014; 107/2014; 16/2014; 149/2013; 41/2012).

Il conferimento della procura, infine, deve rispettare la forma di cui all’art. 83 cpc.

Sentenza collegata

612745-1.pdf 181kB

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Avv. Mancusi Amilcare

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