Il giudizio di fronte al Giudice di Pace – Scheda di Diritto

Il Giudice di Pace è un organo di giustizia di primo grado per controversie di minore valore economico o che richiedono una particolare celerità.

Redazione 01/02/25

Il Giudice di Pace è un organo di giustizia di primo grado che si occupa di controversie di minore valore economico o che richiedono una particolare celerità. Previsto dal Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è parte del sistema giudiziario italiano e opera come magistrato onorario. Le sue competenze, sia civili che penali, sono definite dagli articoli 7 e 8 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) e da specifiche norme del codice penale.

Indice

1. Ruolo e funzioni del Giudice di Pace


Il Giudice di Pace svolge una funzione peculiare nel sistema giuridico, in quanto:

  • È un giudice onorario, non di carriera, nominato per un tempo determinato (rinnovabile).
  • Si concentra su controversie di modesta entità economica e di carattere sociale rilevante, per promuovere una rapida risoluzione dei conflitti.
  • In ambito penale, si occupa di reati di minore gravità, con l’obiettivo di favorire il ricorso a misure riparatorie o conciliative.

2. Competenza civile


L’articolo 7 c.p.c. definisce le competenze del Giudice di Pace in materia civile, che possono essere:

  • Per materia: Riguarda specifiche tipologie di controversie, indipendentemente dal valore, come:
    • Cause relative a beni mobili derivanti da rapporti di locazione.
    • Questioni di viabilità stradale (es. danni da circolazione di veicoli e natanti).
  • Per valore: Riguarda cause relative a beni mobili il cui valore non superi:
    • 5.000 euro per le cause ordinarie.
    • 20.000 euro per le controversie derivanti da incidenti stradali.
  • In materia condominiale: È competente per questioni relative al godimento delle parti comuni o controversie di modico valore tra condòmini.
  • Per equità: L’art. 113 c.p.c. prevede che il Giudice di Pace decida secondo equità nelle cause di valore non superiore a 1.100 euro, se le parti non richiedono l’applicazione del diritto.

3. Procedura civile davanti al Giudice di Pace


La procedura civile davanti al Giudice di Pace è caratterizzata da formalità ridotte e da una gestione diretta da parte del giudice stesso. Tra le peculiarità:

  • Introduzione del giudizio: Avviene tramite citazione o, in alcuni casi, con ricorso. Il giudice fissa l’udienza e invita le parti a comparire.
  • Comparizione personale: È obbligatoria, salvo casi di rappresentanza legale. Il giudice favorisce la conciliazione delle parti.
  • Istruttoria semplificata: L’assunzione delle prove è diretta e meno rigida rispetto al tribunale ordinario.
  • Decisione: Può essere emessa immediatamente dopo l’udienza o, in casi complessi, mediante sentenza differita.

4. Competenza penale


Il Giudice di Pace ha una competenza limitata a reati di minore entità, definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Si tratta, ad esempio, di:

  • Lesioni personali lievi.
  • Minacce non aggravate.
  • Diffamazione.
  • Ingiurie (prima della loro depenalizzazione).

Particolarità della procedura penale:

  • Obbligo di conciliazione: Il Giudice di Pace tenta di promuovere la composizione bonaria tra le parti.
  • Riparazione del danno: Il risarcimento della vittima o l’assunzione di condotte riparatorie possono estinguere il reato.
  • Sanzioni applicabili: Privilegia pene di tipo pecuniario o la permanenza domiciliare.

5. Impugnazioni delle decisioni


Le decisioni del Giudice di Pace possono essere impugnate:

  • In materia civile:
    • Con appello presso il Tribunale, se la controversia supera il valore di 1.100 euro o riguarda questioni di diritto.
    • Con ricorso per Cassazione nei casi previsti dalla legge.
  • In materia penale:
    • Con appello presso il Tribunale monocratico.
    • Con ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.

6. Vantaggi e criticità del sistema


Vantaggi:

  • Procedura rapida e semplificata.
  • Maggiore accessibilità per i cittadini.
  • Forte focus sulla conciliazione.

Criticità:

  • Alta mole di lavoro e risorse limitate.
  • La natura onoraria del giudice potrebbe incidere sulla qualità delle decisioni.
  • Difficoltà nell’uniformità delle pronunce.

Volume consigliato per approfondimenti

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato del processo civile innanzi al Giudice di pace

<p>Il testo, aggiornato alle nuove disposizioni processuali introdotte dalla <strong>Riforma Cartabia</strong> (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e ai nuovi <strong>criteri di redazione degli atti</strong> di cui al D.M. Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, raccoglie <strong>oltre 150 formule</strong>, coordinate con il <strong>nuovo rito semplificato</strong>, corredate da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.<br /><br />Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilit&agrave; per il Professionista che deve impostare un&rsquo;<strong>efficace strategia difensiva</strong> nell&rsquo;ambito del processo civile innanzi al giudice di pace.<br /><br />L&rsquo;opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, <strong>disponibile anche online in formato editabile e stampabile</strong>.<br /><br /><strong>Lucilla Nigro</strong><br />Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall&rsquo;anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.</p>

 

Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2023

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento