Con la seguente decisione, la prima Sezione del T.A.R. Campania- Salerno ha dichiarato inammissibile un ricorso in ottemperanza, proposto per l’esecuzione di una ordinanza del Giudice ordinario adottata ai sensi dell’art. 700 c.p.c..
Sottolinea la sentenza che il giudizio di ottemperanza è riservato all’esecuzione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario” ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.).
Non rientra in tale ipotesi l’ordinanza sottoposta al vaglio del Giudice amministrativo, sia per la non idoneità al giudicato dei provvedimenti d’urgenza emessi nei giudizi ex art. 700 c.p.c., la cui caratteristica è quella di essere provvedimenti provvisori e strumentali, sempre revocabili, sia per la riserva legislativa allo stesso Giudice ordinario competente per la fase cautelare delle misure di attuazione dei medesimi provvedimenti (art. 669 duodecies c.p.c.).
L’interessato, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione che ometta di dare esecuzione a un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., deve adire lo stesso Giudice della cautela, con le modalità di cui all’art. 669 duodecies c.p.c. .
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