È sempre devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di risarcimento dei danni per il mancato godimento proposta dal proprietario, ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall’ente convenuto siano venuti comunque meno o siano stati annullati.
La domanda di risarcimento del danno sopportato dal privato in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà sulla quale è stata realizzata un’opera pubblica, durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, deve essere ricondotta all’esplicazione del pubblico potere ed in conseguenza deve essere attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia. E ciò ancorchè il vulnus recato al diritto soggettivo debba forse farsi risalire in parte all’esplicazione dei pubblici poteri ed in parte a comportamenti invasivi sine titulo nella sfera del privato nel perseguimento con mezzi impropri di finalità pubblicistiche.
Invero, in linea di principio, è sempre devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di risarcimento dei danni per il mancato godimento proposta dal proprietario, ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall’ente convenuto siano venuti comunque meno o siano stati annullati.
Rientrano invece nella giurisdizione ordinaria le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie dell’occupazione c.d. usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di provvedimenti (né tale situazione risulta modificata a seguito della sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001).
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