Con sentenza del 28 aprile 2011, n. 2542, il Consiglio di Stato ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è ammissibile il ricorso per ottemperanza per l’esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile. Infatti, il nuovo codice del processo amministrativo ha legittimato l’equiparazione di cui all’art. 824/bis del codice di procedura civile (secondo cui “il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”), prevedendo espressamente, all’art. 112, comma 1, lett. e), la proponibilità del rimedio dell’ottemperanza anche ai fini dell’esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili. Secondo tale orientamento, il lodo arbitrale, già di per sé idoneo ad acquistare efficacia di cosa giudicata, una volta reso esecutivo con decreto del pretore, è titolo esecutivo nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 474, del codice di procedura civile e costituisce presupposto per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ex art. 2819, c.c., nonché titolo per la trascrizione o l’annotazione nei registri immobiliari e, come tale, è suscettibile di formare oggetto del giudizio d’ottemperanza .
di Biancamaria Consales
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