Indice:
- Le novità introdotte dal testo
- Le novità riguardanti il diritto processuale penale
- Le novità concernenti il sistema sanzionatorio
- L’istituzione dei centri per la giustizia riparativa presso ogni Corte d’Appello
1. Le novità introdotte dal testo
Il testo inserisce disposizioni che sono volte a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo prefissato è quello di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026. I provvedimenti riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio penale e la giustizia riparativa.
2. Le novità riguardanti il diritto processuale penale
Con riferimento alla procedura penale, si interviene sull’intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. Una delle principali novità è rappresentata dall’implementazione del processo penale telematico. È previsto un più largo uso della digitalizzazione e delle tecnologiche informatiche per tutta la durata del procedimento. Ad esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che a volte possono richiedere mesi o anni. Vengono rivisti i termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare lo stallo del fascicolo, nell’interesse di vittime e indagati. Viene valorizzato il ruolo deflattivo dei riti alternativi (quali, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. patteggiamento, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie. Vengono predisposti maggiori filtri per la celebrazione dei processi. Ad esempio nell’udienza preliminare, prevista per i più gravi delitti, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Viene predisposta un’udienza predibattimentale per i delitti meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre con la finalità di filtrare i procedimenti. Il ricorso in appello diventa inammissibile nel caso di mancanza di specificità dei motivi. Diventano inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.
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3. Le novità concernenti il sistema sanzionatorio
In merito al sistema sanzionatorio, gli interventi rispondono ad un doppio fine: differenziare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento mediante i riti deflattivi. Si determina un’innovazione riguardante il sistema dell’esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie, per rendere le sanzioni effettive e certe. Invero, da diverso tempo vengono registrati tassi di conversione e riscossione delle pene pecuniarie molto bassi. È prevista la possibilità, per chi non paga, di convertire la pena pecuniaria in misure limitative della libertà personale, sulla base di quanto già sperimentato in Europa. Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole determinato da cause di insolvibilità.
Viene attuata una riforma del sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando così una risposta alla situazione dei c.d. “liberi sospesi”. Si tratta di migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Con la finalità di rendere effettive e tempestive le condanne, sarà, adesso, il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sulla base del modello di origine anglosassone, ad applicare, immediatamente, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi – quali la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare e semilibertà -. Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Tale norma, testualmente, dispone che: “1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge o a norma dell’articolo 323 bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609 bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonché agli articoli 609 bis e 609 octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13 bis della presente legge.
- Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
- Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.”
Viene implementato l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato artt. 168 bis ss. c.p. ad un alveo di delitti circoscritto a quelli puniti con pena non superiore a sei anni. Il pubblico ministero può, laddove lo ritenesse opportuno, prospettare all’indagato/imputato la messa alla prova, conseguendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali. Si interviene anche sull’istituto della particolare tenuità del fatto in una triplice direzione: estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica; i reati in materia di stupefacenti; l’incendio boschivo; violenza sessuale. Sarà competenza del giudice determinare in concreto l’eventuale tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Rimane confermato l’esclusione della causa di non punibilità laddove si tratti comportamento abituale.
Viene esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, mediante remissione della querela.
4. L’istituzione dei centri per la giustizia riparativa presso ogni Corte d’Appello
In merito alla giustizia riparativa, in linea con la legge delega approvata dal Parlamento, viene fornita per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Vengono istituiti, mediante il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa viene accosta, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati. L’intervento riformatore segue la Dichiarazione di Venezia dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.
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