Gli accordi quadro nella disciplina degli appalti

Redazione 27/05/24

L’articolo “Gli accordi quadro nella disciplina degli appalti” è un estratto del volume “Il formulario degli appalti di servizi e forniture”

Indice

Gli accordi quadro nella disciplina degli appalti


L’art. 59 del codice dei contratti disciplina gli accordi quadro.
Per “accordo quadro” s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Si puntualizza che l’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento (che possono essere utilizzate per stipulare un accordo quadro) sono quelle previste dal codice dei contratti (aperte, ristrette, negoziate e così via) in relazione alle soglie di importo.
L’art. 59 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro.
L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente paragrafo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell’indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l’operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.
Il comma 4 prevede che l’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l’accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo effettuerà la prestazione; l’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. Il comma 5 prevede che gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell’oggetto dell’appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Volume fonte dell’estratto

FORMATO CARTACEO

Il formulario degli appalti di servizi e forniture

Il volume, aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha l’obiettivo di fornire al RUP una guida per il corretto svolgimento di tutte le procedure relative agli appalti di servizi e di forniture.A tale scopo, viene resa disponibile al lettore la modulistica per poter gestire gli affidamenti diretti nonché le procedure negoziate, aperte e ristrette, tanto nel sopra soglia che nel sotto soglia, con riferimente al criterio del prezzo più basso sia a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.La modulistica è completata da facsimili dedicati anche alle fasi di progettazione e programmazione dell’appalto, nonché dai principali modelli necessari per un esaustivo espletamento della procedura di gara nel rispetto degli obblighi di legge, quali: anomalia dell’offerta, trasparenza, nomina della commissione di gara, nomina del RUP, comunicazione di aggiudicazione, comunicazione di non aggiudicazione, comunicazione di esclusione, verbali di gara e così via.Il formulario è arricchito da modelli riguardanti la fase di esecuzione dell’appalto, quali: applicazione di penali, cessione del credito d’appalto, contestazione di grave inadempimento, recesso dal contratto, risoluzione, verifica di conformità, proroga contrattuale e molti altri.Con riferimento alle procedure sotto soglia, vengono resi disponibili il regolamento completo di delibera di approvazione, la modulistica per la creazione dell’albo dei fornitori e quella per la ricerca dell’operatore economico mediante pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. Infine, particolare attenzione è dedicata alle procedure minori e ai microacquisti, con l’inserimento di modelli per attuare l’affidamento diretto. Con riferimento a quest’ultimo, vengono fornite tre tipologie di provvedimenti e in particolare: provvedimenti di affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, affidamenti mediante ODA del Mercato elettronico sotto i 140.000 euro, affidamenti diretti mediante confronto di preventivi del Mercato elettronico, sotto i 140.000 euro.I modelli relativi agli affidamenti diretti e alle procedure di gara, così come quelli dedicati alle diverse fasi dell’appalto (progettazione, programmazione, affidamento ed esecuzione) sono preceduti da una parte illustrativa/descrittiva che ne delinea le principali peculiarità, nonché da flow chart riassuntive che ripercorrono l’iter procedimentale.Salvio BiancardiFunzionario di primario Comune, autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione.

Salvio Biancardi | Maggioli Editore 2024

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