Tutte le società e associazioni sportive, anche se svolgono unicamente attività istituzionale e non hanno un impianto contabile, hanno l’obbligo di predisposizione e invio del Modello 770 (direttamente tramite le procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi della consulenza di un intermediario abilitato quali consulenti del lavoro, commercialisti ed altri) purché abbiano erogato compensi, premi o rimborsi anche al di sotto della soglia di imponibilità.
Tali associazioni quindi dovranno in ogni caso procedere a raccogliere i dati fiscali dei percepenti, a far sottoscrivere apposita ricevuta delle somme corrisposte ed inoltre a compilare e presentare il suddetto modello di dichiarazione fiscale anche qualora siano esonerate dalla presentazione del Modello Unico. La società sportiva ha l’obbligo di certificazione dei compensi corrisposti entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’erogazione.
Al fine di applicare la ritenuta corretta, o di non applicare ritenuta, le società o associazioni sportive all’atto del pagamento del compenso, premio o rimborso, dovranno farsi rilasciare, da parte del percepiente, un’autocertificazione dei compensi già percepiti nell’anno dalla quale risulti il regime applicabile.
L’anno fiscale delle società di calcio dilettantistiche non coincide con l’anno solare (1/1-31/12) ma con la stagione sportiva (1/7-30/06).
In relazione al pagamento dei compensi, rimborsi o premi sopra descritti occorre precisare che le società e associazioni sportive hanno l’obbligo di rendere trasparenti tutte le movimentazioni finanziarie di importo superiore a € 516,56 ai sensi dell’art. 255 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e quindi nel caso di specie, il pagamento dei compensi dovrà avvenire attraverso sistemi bancari, bollettini di conto correnti postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat, carte di credito.
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