Gli affidamenti sopra e sotto le soglie comunitarie

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Affidamenti sotto le soglie comunitarie

Per quanto attiene all’affidamento diretto sotto l’importo di 40.000 euro l’articolo 36 comma 2, lett a) non viene modificato.

Pertanto, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 eurosi procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.

In tal caso l’affidamento è diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici.

L’articolo 36 comma 2, lettera b) è oggetto di modifica.

Nel caso di affidamenti aventi ad oggetto lavori occorre procedere previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.

Nel caso di affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture occorre, invece, procedere previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

In particolare, il precedente dettato normativo è stato sostituito dal seguente: “ b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”.

In entrambi i casi si tratta di valutazione, pertanto il legislatore non richiede nel caso di specie una gara formale ma una procedura informale.

L’articolo 36 comma 2, lettera c) è oggetto di modifica.

La norma prevede la procedura negoziata di almeno dieci operatori economici.

Il comma 2, la lettera c), precedente formulazione è sostituita dalla seguente: “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”.

Anche l’articolo 36 comma 2, lettera c-bis) è oggetto di modifica.

La norma prevede la procedura negoziata di almeno quindici operatori economici.

L’articolo 36 comma 2, lettera c-bis prevede“ per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.”

Occorre, pertanto, procedere con l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con le formalità richieste dall’articolo 63.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie, infine, occorre fare ricorso alle procedure di cui all’articolo 60.

Occorre, pertanto, procedere attraverso il ricorso alla procedura aperta.

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Criteri di aggiudicazione nelle procedure sotto soglia

Ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 36 “sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In sede di legge di conversione è stato soppresso l’onere di motivare il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si registra una inversione di rotta rispetto al quadro normativo previgente che, superando il principio di equivalenza fra i criteri di aggiudicazione aveva accordato prevalenza alla regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Pertanto, è possibile ricorrere ad entrambi i criteri ed anzi il criterio del minor prezzo sembra essere la regola.

Tuttavia, l’art. 36 comma 9 bis fa salvi i casi di cui all’art. 95 comma 3, in cui rimane la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta delle ipotesi di aggiudicazione nei servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica o dei servizi ad alta intensità di manodopera. Si tratta, inoltre, dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale ed i contratti di notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo.

Ricapitolando nelle procedure sotto soglia, fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsti dall’art. 95 comma 3, le stazioni appaltanti procedono in via ordinaria all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, senza alcuna necessità di fornire alcuna motivazione circa la scelta.

Gli affidamenti sopra soglia: le nuove soglie di rilevanza europea

I Regolamenti delegati UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, della Commissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31/10/2019, modificano le soglie europee per gli appalti pubblici e le concessioni. Le nuove soglie si applicano, come specificato nei regolamenti, dal 1 gennaio 2020. I regolamenti richiamati modificano le soglie di rilevanza europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.

In particolare, il Regolamento 2019/1827 modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. Il regolamento 2019/1828 modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari. Il Regolamento 2019/1829 modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali. Il Regolamento 2019/1830, infine, modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

I regolamenti delegati UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, della Commissione rideterminano le soglie dei contratti pubblici di rilevanza europea prevedendo, pertanto, i nuovi importi

..nelle concessioni

Il Regolamento delegato UE 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare “all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»”.

..nei settori ordinari

Il Regolamento delegato UE 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari.

In particolare, “l’articolo 4 è così modificato:

  1. alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
  2. alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;
  3. alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».”

All’articolo 13, il primo comma è così modificato:

  1. alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
  2. b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».

Pertanto, nei settori ordinari le soglie sono di 5.350.000 euro per gli appalti di lavori, 139.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali, di 214.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per concorsi di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

..nei settori speciali

Il Regolamento delegato UE 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione nei settori speciali.

In particolare, “L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

 alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Pertanto, nei settori speciali le soglie sono di 5.350.000 euro per gli appalti di lavori, e di 428.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per concorsi di progettazione.

..nei settori della difesa e della sicurezza

Il Regolamento delegato UE 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2009/81 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza

In particolare, “l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

  1. a) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
  2. b) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Criteri di aggiudicazione nelle procedure sopra soglia

 

Nelle procedure sopra soglia rimane, invece, prevalente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Vi sono, tuttavia, alcuni casi in cui può essere utilizzato anche sopra-soglia il criterio del minor prezzo. Questi casi sono disciplinati dall’articolo 95 comma 4, il quale prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a). Tuttavia, in tali casi ai sensi dell’articolo 95 comma 5, le stazioni appaltanti ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

L’articolo 95 comma 3 prevede, inoltre alcune ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione è costituito esclusivamente dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questi casi pertanto non è possibile utilizzare il criterio del criterio del minor prezzo.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1 fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis). i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

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Dott.ssa Laura Facondini

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