Gli arresti domiciliari

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Premessa 

Gli arresti domiciliari  rappresentano una misura cautelare personale, coercitiva e custodiale, prevista e disciplinata dall’art. 284 c.p.p. Più nello specifico, attraverso la misura de qua si incide negativamente sulla sfera di libertà dell’imputato, comportandone un notevole restringimento della stessa ancor prima che intervenga una sentenza di condanna definitiva a suo carico. Da tale circostanza si può facilmente evincere che la misura cautelare degli arresti domiciliari, per un certo verso, si collochi in una posizione intermedia tra la misura cautelare di certo meno afflittiva dell’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quella sicuramente più gravosa della custodia cautelare in carcere. Sul punto appare opportuno evidenziare che nel nostro ordinamento processual – penalistico la custodia cautelare in carcere costituisce, per espressa volontà del legislatore, una vera e propria extrema ratio, con ciò volendo intendersi che  «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate» ex art. 275, c. 3 c.p.p.

Rapporto tra gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere

Gli arresti domiciliari, ex lege, sono considerati come una misura cautelare equivalente alla misura di custodia cautelare in carcere sia per quanto attiene i termini (la durata degli arresti viene detratta, a seguito della sentenza di condanna definitiva, dalla pena concretamente da espiare da parte del condannato), sia per quanto attiene le conseguenze di una possibile sottrazione alla misura de qua da parte dell’imputato (è prevista, in tal caso, una sanzione al pari del reato di evasione nonché la conseguente sostituzione degli arresti domiciliari con la ben più coercitiva misura della custodia cautelare in carcere)[1].

Tuttavia, sebbene dalle suesposte considerazioni risulti, ictu oculi, che gli arresti domiciliari, di fatto, equivalgano alla misura della custodia cautelare in carcere, è pur vero che, rispetto a quest’ultima, essi, rappresentino il gradino immediatamente inferiore per il minore livello di afflittività che li contraddistingue: i domiciliari, infatti, si scontano nel domicilio dello stesso imputato e non, invece, nella ben più angusta casa circondariale e possono, tra l’altro, subire finanche delle notevoli mitigazioni dettate dalla possibilità che il giudice autorizzi l’allontanamento dal luogo ove essi sono eseguiti per esigenze di lavoro proprie dell’imputato stesso.

Gli arresti domiciliari

Il giudice impone gli arresti domiciliari quando in capo ad un determinato soggetto vi sia la presenza di gravi indizi di colpevolezza. Di conseguenza, si procede agli arresti domiciliari non solo quando c’è  un’alta probabilità che il presunto colpevole, abbia commesso il reato ma anche quando v’è un’alta probabilità che potrebbe commetterne di altri, o che se lasciato libero, egli potrebbe inquinare le prove a suo carico o addirittura potrebbe darsi alla fuga sfuggendo definitivamente al corso della giustizia. Sul punto appare opportuno evidenziare che per la legge, il soggetto agli arresti domiciliari si considera formalmente in custodia cautelare.

Alla  luce di quanto su esposto, attraverso il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione (ovvero, dal luogo ove il soggetto conduce usualmente la propria vita domestica e privata) o da altro luogo di privata dimora (si pensi ad esempio, ad un camper) ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

Da ciò si evince che la prima regola che deve essere rispettata da parte di chi si trovi in stato di arresto domiciliare è il totale divieto di uscire al di fuori delle proprie mura domestiche, non potendosi, in alcun modo, violare i confini imposti con il provvedimento dell’organo giudicante[2]. Tuttavia, sebbene non si possa limitare la libertà del soggetto costretto ai domiciliari al raggio d’azione di una sola ed unica stanza, è pur vero che l’imputato non possa allontanarsi per nessun motivo dal luogo ove è costretto, con ciò volendosi intendere che gli spazi in comune, come cortili o vie di passaggio non rientrano tra i luoghi ammessi al perimetro entro il quale il soggetto può liberamente muoversi. Se ad esempio, l’imputato dovesse recarsi in giardini, cortili e spazi condominiali che non siano di stretta pertinenza dell’abitazione stessa, egli incorrerebbe nella grave violazione degli arresti domiciliari con tutte le conseguenze penali del caso.

Il recente comma 1 bis, dell’art. 284 c.p.p. ha, peraltro, stabilito che la scelta operata dal giudice circa il luogo ove verranno scontati gli arresti domiciliari deve essere fatta in modo da assicurare, in primis, le prioritarie esigenze di tutela e protezione della persona offesa: va, infatti, sempre privilegiata, rispetto alle mere esigenze dell’imputato, la sicurezza della vittima del reato stesso.

Prescrizioni aggiuntive

Quando risulta necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono (art. 284 co. 2 c. p.p.).

Sul punto appare opportuno evidenziare che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è  privato della libertà personale in egual misura rispetto ad un comune detenuto costretto in istituto penitenziario. Tale circostanza si traduce nel divieto di ricevere visite per colui che si trovi ai domiciliari, potendo, egli, rimanere in contatto, per espressa previsione di legge, unicamente con i familiari ammessi a conviverci e con il proprio difensore (a tutela del suo inalienabile diritto di difesa).

La ratio legis è  proprio quella di evitare che il presunto colpevole possa “a distanza”, per il tramite di terze persone, avere la possibilità di inquinare le prove a proprio carico oppure proseguire lo svolgimento di ulteriori attività illecite. Per lo stesso motivo, la legge non si è limitata a precludere unicamente il contatto vis-à-vis, ma ha fatto esplicito divieto finanche dell’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza come il telefono o social network.

La Cassazione ha, infatti, stabilito che il soggetto agli arresti domiciliari non può utilizzare nemmeno la piattaforma di facebook (o Twitter) grazie alla quale, con un semplice clic, ben può avviare comunicazioni ed interscambi di informazioni con la realtà ed il mondo esterno.

Deroghe

Eccezionalmente sono consentite alcune deroghe, seppur temporanee, all’efficacia delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari.

Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita ovvero versi in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario al fine di provvedere al soddisfacimento delle suddette indispensabili esigenze di vita ovvero per esercitare una attività lavorativa retribuita utile al suo sostentamento.

Trattasi, dunque, di situazioni estreme in cui il soggetto è, di fatto, impossibilitato a provvedere ai propri bisogni di natura materiale, spirituale, personale e fisica (si pensi alle visite mediche o al pagamento dell’affitto di casa).

Limite soggettivo

Un preciso limite soggettivo è previsto dal comma 5 bis dell’art. 284 c.p.p., in termini di divieto di concessione degli arresti domiciliari nei confronti degli imputati già condannati (con sentenza irrevocabile) per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede.  La volutas legis è quella, cioè, di sottrarre al giudice la possibilità di optare per la misura cautelare degli arresti domiciliari data la presenza di una condotta per la quale risulta, nel caso specifico, idonea unicamente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere[3].

Arresti domiciliari: controlli e braccialetto elettronico

Durante gli arresti domiciliari, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono controllare in ogni momento, anche di propria iniziativa, che l’imputato osservi le prescrizioni che gli sono state imposte dall’ organo giudicante. Sul punto appare opportuno evidenziare che l’imputato si considera posto in uno stato di autocustodia, e ciò comporta l’ovvia conseguenza che non vi sia la necessità di alcuna forma di piantonamento dello stesso, di per sé eccessivamente dispendiosa,  ma che, invece, basti un mero controllo occasionale circa la sua presenza in casa (centro di cura, casa famiglia, o altro).

Peraltro il giudice, quando dispone gli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, di norma dopo aver verificato la disponibilità presso la Polizia giudiziaria, prescrive procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, come ad esempio il braccialetto elettronico a condizione che li ritenga necessari in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (art. 275 bis c.p.p. ).

Il braccialetto elettronico, in parole semplici, consiste in uno strumento che viene applicato alla caviglia del soggetto destinatario della misura, collegato in rete da una centralina posta nel domicilio del detenuto. Lo scopo, dunque, è quello di garantire un livello di sorveglianza costante nei confronti del soggetto interessato il quale, così, non potrà mai abbandonare il luogo di espiazione dei domiciliari senza che le forze dell’ordine non vengano prontamente allertate.

L’imputato può dare o negare il consenso all’applicazione di tali procedure di controllo con dichiarazione espressa resa all’ufficiale giudiziario o all’agente incaricato di eseguire l’ordine l’ordinanza che ha disposto la misura (art. 275 bis co. 2 c.p.p.).

Se accetta deve agevolare le procedure di installazione e osservare le prescrizioni impostegli (art. 275 bis co. 3 c.p.p.).

Se nega il consenso si deve applicare nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere: ciò sta a significare che l’imputato debba essere reso previamente edotto del fatto che la non accettazione implichi in automatico l’adozione della misura carceraria (art. 275 bis c.1 c.p.p.).

La dichiarazione con cui accetta o nega il consenso deve essere trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero unitamente al verbale di esecuzione delle operazioni (art. 275 co. 2 c.p.p.).

Pertanto, si disporrà l’uso del braccialetto elettronico unicamente previo consenso dell’imputato e solo se vi è l’ effettiva disponibilità del dispositivo presso la p.g., motivo per il quale il giudice può anche disporre gli arresti domiciliari senza apposite misure tecnologiche di controllo[4].

 

Note

[1] AA.VV., Procedura penale, edizione 2014, G. Giappichelli Editore, Torino

[2] A.A.V.V., Memento, edizione 2020, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano

[3] P. Giaquinto, Compendio di diritto commerciale e procedura penale, edizione 2020, StudioPigi Editore, ebook

[4] G. Conso,V. Grevi, M. Bargis, Compendio di procedura penale, 2014, Cedam Editore, Padova

 

Angela Malafronte

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