Testo tratto dal volume a cura di Maria Sabina Lembo e Giuseppe Potenza “La nuova disciplina delle misure cautelari personali dopo la L. 16 aprile 2015, n. 47”, Maggioli editore, luglio 2015.
Gli arresti domiciliari si configurano come misura coercitiva autonoma rispetto alla custodia in carcere alla quale sono solamente equiparati e consistono nel divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero, ove istituita da una casa famiglia protetta.
Se sussistono particolari esigenze di cautela processuale, possono essere imposti all’arrestato limiti alla comunicazione con persone diverse da quelle che coabitano con lui o che lo assistono. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il Giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
La legge n. 128 del 2001 ha apportato una modifica all’art. 284 comma 5 bis c.p.p. ponendo la regola che una tale forma attenuata di misura coercitiva non può essere imposta a chi “nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede” sia stato condannato per evasione.
Il Giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94). Rispondendo all’esigenza di superare le criticità della situazione carceraria italiana, il legislatore, ammonito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (C. eur., sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), ha varato il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 (in G.U., 2 luglio 2013, n. 153), recante «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena», che si propone di “alleggerire” l’endemica situazione del sovraffollamento carcerario con una serie di interventi sia all’interno del codice di rito che dell’ordinamento penitenziario, volti ad attenuare alcune rigidità che impedivano l’accesso alle misure alternative (un primo passo è sicuramente costituito dal riconoscimento della liberazione anticipata prima dell’emissione dell’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero).
L’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 1° luglio 2013, n. 78, che aggiunge il comma 1 bis all’art. 284 c.p.p. si pone a tutela della vittima del reato qualora il Giudice si trovi a dover determinare il luogo ove dovrà essere eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Trattasi di norma completamente avulsa dallo spirito del decreto legge che risponde all’esigenza di assicurare alla persona offesa dal reato (specialmente di quelli che germinano nell’ambiente familiare come i maltrattamenti e gli atti persecutori) una determinata distanza tra il ritenuto reo e la vittima.
Invero, come è stato osservato, il presidio normativo appare più rispondere a slogan politici piuttosto che ad esigenze cautelari in ordine alle quali vi è già un nutrito apparato normativo costituito, oltre che dal più generale art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., dagli specifici artt. 282 bis-282 quater c.p.p.
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari, ex articolo 284, comma 5 bis, c.p.p. per colui che “sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede”, opera sia al momento in cui la cautela deve essere adottata per la prima volta, sia nel successivo svolgimento della vicenda cautelare, impedendo anche l’applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia carceraria precedentemente irrogata.
Si tratta di una presunzione assoluta di inadeguatezza della misura custodiale domiciliare che trova il suo razionale fondamento nella particolare natura del reato di evasione, che consiste proprio nella violazione della misura restrittiva della libertà personale ed è indice, perciò, di un concreto pericolo di violazione di misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere (Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 1810).
FOCUS Art. 284 c.p.p. modificato dall’art. 6, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47
Il rigore normativo, come visto avallato anche per via giurisprudenziale, è stato temperato dalla recente l. 16 aprile 2015, n. 47 che mediante l’art. 6 è intervenuta sulla norma in commento, al pari di quanto è avvenuto con la riscrittura del comma 1 ter dell’art. 276 evitando «automatismi che destavano perplessità» senza alcun potere discrezionale per il Giudice in relazione al caso in concreto che invece, ora, può esercitare «sulla base di specifici elementi» quando il fatto è «di lieve entità» e «le esigenze cautelari possono essere soddisfatte» mediante gli arresti domiciliari.
Si interviene sull’art. 284, comma 5 bis, c.p.p. attribuendo al Giudice il potere di applicare ancora gli arresti domiciliari laddove risulti che il fatto sia di lieve entità e le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura.
Ne deriva il superamento di quella giurisprudenza (1), formatasi sull’originario disposto della norma secondo cui il divieto di applicazione degli arresti domiciliari era basato su una sorta di presunzione assoluta di inadeguatezza della misura custodiale domiciliare che trovava il suo razionale fondamento nella particolare natura del reato di evasione, consistente proprio nella violazione della misura restrittiva della libertà personale e, indice perciò di un concreto pericolo di violazione di misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere.
Nel corso dell’iter che ha condotto all’approvazione della legge n. 47/2015 la disposizione di cui al comma 5 bis era stata del tutto abrogata al fine di restituire, al Giudice procedente, la piena discrezionalità; nel testo poi definitivamente approvato invece si è preferito modificare la norma esistente, eliminando il descritto automatismo. Per un verso, infatti, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, in caso di trasgressione alle prescrizioni sul divieto di allontanarsi, viene oggi disposta dal Giudice “ salvo che il fatto sia di lieve entità”: in altri termini, l’applicazione della misura intramuraria non è più automaticamente ricollegata all’avvenuta trasgressione (2), ma necessita di un previo apprezzamento in ordine all’effettivo disvalore della trasgressione medesima.
Per altro verso, ai sensi del novellato comma 5 bis dell’art. 284 c.p.p., il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nel precedente quinquennio è tuttora operante, salvo che il Giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. Il ricorso al parametro della lieve entità, tuttavia, desta non pochi dubbi, data l’incertezza che lo contraddistingue e, di conseguenza, il rischio di un’applicazione dello stesso che assegna al Giudice un’eccessiva discrezionalità.
Ci si deve chiedere se la lieve entità del fatto, in questo contesto, possa essere assimilata al criterio della “particolare tenuità” che, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, esclude la punibilità o, piuttosto, a quello valorizzato nel testo unico sugli stupefacenti (art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990). Probabilmente risulterà impraticabile il ricorso alla “particolare tenuità del fatto” che inibisce non solo la punibilità ma, a monte, l’esercizio dell’azione penale. L’applicazione della cautela, infatti, presuppone un quadro indiziario e, nel caso di evasione, la commissione del reato già accertata con sentenza definitiva: dati, questi ultimi, che si pongono in antinomia con quanto stabilito dal nuovo art. 131 bis c.p. Considerare quei parametri che, nel concreto, consentono di definire il giudizio stabilendo la non punibilità, svuoterebbe di qualsiasi contenuto e legittimazione la statuizione cautelare in atto.
Anche la “particolare tenuità” di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, così come interpretata dalla giurisprudenza, mentre potrebbe essere utilizzata nelle ipotesi in cui si proceda per quel delitto, lo stesso non potrebbe dirsi in tutti gli altri casi. Spetterà, allora, probabilmente alla giurisprudenza offrire delle direttive sul punto, dovendo già da adesso rilevarsi la significativa discrezionalità che il criterio lascia al singolo Giudice, in grado di produrre esiti diversificati (e irragionevoli) pur a fronte di situazioni identiche.
(1) Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2013 n. 31434: il divieto ha carattere assoluto e deve intendersi quale divieto di applicazione di qualsivoglia misura cautelare meno afflittiva della custodia carceraria.
(2) In tal senso Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2011.
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