Gli atti sessuali con minorenni si configurano anche in assenza di un contatto diretto con la vittima

Redazione 24/07/13
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Lucia Nacciarone

Purchè la condotta posta in essere dal soggetto agente sia idonea a cagionare uno stato d’ansia reattivo nel minore.

A deciderlo sono i giudici di legittimità con la sentenza n. 31290 del 22 luglio 2013, che ha confermato le statuizioni dei giudici di merito relativamente al fatto commesso dall’imputato, uomo 44enne reo di aver avvicinato ed accerchiato un gruppo di bambini, chiedendo loro il compimento di atti sessuali e facendo proposte esplicite.

Ad avviso del supremo Collegio di legittimità anche se nel caso di specie non si erano verificati dei veri e propri atti sessuali, c’era stata comunque una lesione dell’integrità psico-fisica, conseguenza degli approcci pesanti ed insistenti, idonei a realizzare l’offesa al bene giuridico, non potendosi parlare di molestie a sfondo sessuale.

Infatti i bambini avevano avuto una reazione di ansia di fronte alle richieste ed agli approcci insistenti dell’aggressore.

E, per la Suprema Corte, il delitto è configurabile anche in assenza di un contatto fisico tra imputato e persona offesa, in quanto non soltanto la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura e incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.

Nel caso di specie la condotta posta in essere dall’imputato si è arrestata, per cause indipendenti dalla sua volontà, alla soglia del tentativo, ma di certo gli atti commessi sono stati ritenuti idonei a determinare l’invasione della sfera corporea delle vittime.

L’invasività della condotta, il vero e proprio ‘accerchiamento’ della vittima, correttamente è stata considerata dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso degli atti sessuali invocati.

E, per il riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale non si deve tenere conto dell’azione effettivamente compiuta dall’agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà.

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