Gli interessi in parola, ovvero quelli relativi alle ipotesi di rimborso fiscale a seguito dell’emissione di un provvedimento di sgravio conseguente ad una sentenza favorevole al contribuente da parte del giudice tributario, trovano il loro fondamento principale nel combinato disposto di cui agli artt. 44 e 68 rispettivamente del Dpr 602/73 e del D.Lgst. 546/92, e notoriamente maturano in ciascun semestre (con l’eccezione del primo), con computo avente decorrenza dalla data del versamento dell’indebito tributo sino a quello dell’effettivo ordinativo di pagamento da parte dell’Ufficio interessato (così anche nella basilare Cass. 15246/12). Il relativo tasso, fissato ex lege 244/07 a mezzo di decreto ministeriale, ammonta ad oggi (ed a partire dal 2010) al 2% annuo (D.M. del 21.05.09) ed è comunque quello vigente alla scadenza di ciascun semestre (Cass. 15246/12); il calcolo dell’ammontare complessivo degli interessi dovuti è onere del medesimo Ufficio sgravante ex art. 44 Dpr 602/73 solitamente coincidente con l’Ente impositore beneficiario del versamento dell’indebito su cui grava l’esborso degli interessi.
Circa la relativa istanza di liquidazione, vertendosi in materia di interessi moratori ex lege (Cass. 2610/04), si ritiene che non osti alla loro liquidazione il difetto di apposita domanda processuale in primo grado (a meno che non sia relativa ad interessi moratori compensativi, Cass. 23603/10) né tantomeno la sua proposizione (per la prima volta) nell’eventuale giudizio di secondo grado (limitatamente ai soli interessi maturati successivamente alla sentenza di primo grado, art. 57 D.Lgst. 546/92).
Trattandosi, infine, di importo riconosciuto al contribuente successivamente all’avvio della fase esecutiva di recupero del tributo (non dovuto), la concreta effettiva liquidazione sarà curata dall’interessato agente della riscossione sulla scorta del relativo computo redatto dall’ente sgravante; in difetto, il nuovo dettato dell’art. 68 del D.Lgst. 546/92, superando ogni relativa precedente perplessità di dottrina e giurisprudenza, prevede il ricorso al giudice dell’ottemperanza (quindi anche per il mancato versamento degli interessi).
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