Gli intermediari finanziari, per poter rivestire la funzione di garante negli appalti pubblici di lavori devono avere due caratteristiche: l’ iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. n° 385/1993 e l’autorizzazione come da dpr 115/2004

Lazzini Sonia 19/01/06

Il Tar Puglia, Prima Sezione di Lecce, con la sentenza numero 3853 del 26 luglio 2005 ci ricorda che:

-a seguito dell?entrata in vigore dell?art. 145 comma 50? della Legge n? 388/2000 (di modifica dell?art. 30 della Legge 11 Febbraio 1994 n? 109) e del D.P.R. 30 Marzo 2004 n? 115, risulta ampliata (rispetto alla normativa precedentemente in vigore) la legittimazione, non di tutti gli intermediari finanziari, ma solo di quelli iscritti nell?elenco speciale di cui all?art. 107 T.U. n? 385/1993 e che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit? di rilascio di garanzie, purch? sottoposti a revisione contabile da parte di societ? di revisione a tanto abilitata e muniti dell?autorizzazione ministeriale prevista dal D.P.R. n? 115/2004 –

a cura di Sonia LAZZINI

qui la sentenza

Lazzini Sonia

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