Gli istruttori sportivi autonomi con partita Iva non devono essere iscritti all’Enpals, ma solo gli istruttori inquadrati come dipendenti (lavoro subordinato).
Infatti, la norma prevede che gli esercenti arti e professioni si iscrivano all’Inps (Gestione separata, prevista per i professionisti senza albo).
Contestata, da parte di taluna Dottrina, l’interpretazione fornita sulla circolare Enpals n. 7/2006.
Di recente, una risposta del 01.12.2008 (sulla Rubrica de L’esperto risponde de Il Sole 24 Ore) ad un quesito posto da un lettore concernente il caso in cui un personal trainer, con regolare partita Iva, che svolge lezioni a privati in quale forma previdenziale si debba iscrivere (Enpals o Inps), ha riproposto la tematica previdenziale degli istruttori sportivi.
Infatti, l’Esperto de Il Sole 24 Ore ha evidenziato che, preliminarmente, occorre inquadrare il personal trainer nell’ambito previdenziale.
Poi ha precisato che gli istruttori in genere sono obbligati ad assicurarsi con l’Enpals (Ente previdenza spettacolo) per il fatto che, in base alla nuova classificazione in vigore dal 2005, vi rientrano tra l’altro istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness.
Nonché istruttori presso associazioni sportive.
Documenti di prassi non conformi alla normativa previdenziale
Tale inquadramento viene ritenuto (dall’esperto) obbligatorio sia che l’attività venga svolta come dipendente dell’impianto sportivo, sia che sia svolta in forma autonoma (sulla base di una interpretazione rinvenibile nella circolare Enpals n. 7/2006), invece, ciò secondo altra Dottrina (per tutti: Avv. Bolognini, in
www.diritto.it ) riguarda solo i lavoratori dipendenti del circolo sportivo e non, quindi, i lavoratori autonomi che hanno aperto la partita Iva per l’esercizio dell’attività di allenatore sportivo sia pure presso associazioni sportive e non solo presso la sede di privati.
La risposta al quesito ha poi fatto notare che, tuttavia nel caso del personal trainer il lavoro di istruttore viene svolto non presso un impianto o un’associazione sportiva, ma presso un privato che remunera la prestazione.
In tale ipotesi si è addirittura in presenza di un attività lavorativa svolta al di fuori di palestre, impianti sportivi o società sportive, con la conseguenza che previdenzialmente non rientra tra le attività assicurate con l’Enpals.
Infine, la risposta ha chiarito che si tratta di un’attività autonoma e come tale soggetta a contribuzione Inps nella gestione separata se svolta professionalmente (art. 2, Legge n. 335/1995).
Viceversa se l’attività autonoma dovesse svolgersi in via occasionale l’assoggettamento alla gestione separata Inps scatterebbe solo al superamento della quota di 5.000 euro annui percepiti dal lavoratore anche da parte di più committenti (art. 44, Legge n. 326/2003 – Inps, circolare 103/2004).
Tuttavia, tale risposta fornita daa l’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore non ha tenuto conto della criticità della situazione normativa, invece, evidenziata in www.diritto.it (dall’Avv. Lorenzo Bolognini) che sul caso ha osservato (si riporta di seguito un ampio stralcio dell’articolo del suddetto avvocato): “Come ho anticipato, il D.M. 15.3.2005, entrato in vigore il 22.4.2005, ha adeguato le categorie di lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione all’ENPALS, introducendo una nuova elencazione nell’ambito della quale, al n. 20, si trova la categoria di “20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
E’ evidente, allora, che mentre prima si parlava di “addetti agli impianti sportivi”, oggi l’espressione utilizzata è “addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere”.
Rimanendo fermo questo aspetto inerente le modifiche legislative introdotte, a questo punto occorre verificare come l’ENPALS interpreti le disposizioni di cui al citato D.M. 15.3.2005.
Ciò si desume dalla recentissima circolare n. 7 del 30.3.2006 avente anche il dichiarato scopo di fornire “le declaratorie delle figure professionali introdotte dal predetto decreto, le precisazioni volte ad agevolare gli operatori del settore e le istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all’assolvimento degli obblighi contributivi, a partire dal 22 aprile 2005, relativi alle nuove categorie”.
Infatti, non si vede quale modifica legislativa possa giustificare un mutamento di pensiero atteso che, l’espressione “di qualsiasi genere”, introdotta dal D.M. 15.3.2005 e riferita agli “impianti e circoli sportivi”, come chiarito dalla medesima ENPALS, attiene alla destinazione dell’impianto e non tanto alla sua proprietà.
Su questo primo aspetto, pertanto, a noi verrebbe da concludere che i lavoratori addetti ad impianti che non sono di proprietà del datore di lavoro non debbano essere iscritti all’ENPALS.
In secondo luogo, l’ENPALS insiste nell’affermare che “l’obbligatorietà dell’iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma – del rapporto di lavoro” e ciò (sempre secondo l’istituto) “alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005”.
Anche su questo punto (lo abbiamo già anticipato) non riteniamo di essere pienamente d’accordo, soprattutto con riferimento al dichiarato fondamento della tesi interpretativa formulata.
Infatti, non ci pare che il D.M. abbia introdotto norme che affermino esplicitamente l’obbligo di iscrizione anche per gli istruttori per i quali non sussista il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto che era stato individuato come necessario dal Consiglio di Stato con parere n. 1036/84. Ebbene, all’esito della nostra analisi non neghiamo che la situazione sia piuttosto complessa e meriterebbe ulteriori approfondimenti, tuttavia ci è sembrato doveroso evidenziare tutti i nostri dubbi in merito alla correttezza della interpretazione che l’ENPALS, con la circolare, n. 7, dello scorso 30 marzo, propone di dare al D.M. 15.3.2005”.
Conclusione
Per cui in definitiva è stata ritenuta (in particolare dall’Avv. Bolognini) troppo estensiva l’interpretazione data sulla citata circolare n. 7/2006 dell’Enpals.
Se l’intenzione del Legislatore è quella di assoggettare tali soggetti autonomi ad Enpals, in luogo dell’Inps (gestione separata), si dovrebbero porre in atto modifiche alla normativa di base, e non tanto diffondere documenti di prassi (in materia previdenziale) ambigui (ciò sulla base della tesi che scaturisce dall’interpretazione sistematica della normativa previdenziale).
Infatti, tale circolare non menziona apertamente la parola istruttori quali lavoratori autonomi.
Sulla stessa posizione (contraria all’Enpals) l’articolo del 25.05.2007, dell’Avv. Alessandro Corvino, in
www.fmb.unimore.it
A cura di Vincenzo D’Andò
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