Gli strumenti di finanziamento per le imprese.

Sommario :1. I contratti di finanziamento ?2. ?Contratto di leasing ? leasing operativo e finanziario ? c.d. ?sales and lease back? – 3. Il contratto di factoring –? 4. Il mutuo di scopo

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1.I contratti di finanziamento

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La categoria dei contratti di finanziamento si caratterizza dalla costante presenza di una peculiare causa consistente nel procurarsi i mezzi finanziari necessari con l?obbligo di restituirli ad una determinata scadenza: tale funzione assume per? connotati specifici a secondo delle tipologie pattizie adoperate in concreto.

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Generalmente si tratta di contratti di durata dove la facolt? riconosciuta all?impresa finanziata ? qualificabile come ? Utilitas? da intendersi, a differenza del godimento, e comprende la possibilit? di trarre tutti i possibili benefici economici senza doversi preoccupare di seguire determinate regole poste a tutela degli interessi del finanziatore al quale ? riconosciuta il solo diritto alla restituzione della somma di danaro maggiorata dagli interessi.

I principali contratti di finanziamento maggiormente utilizzati nella prassi delle realt? aziendali sono il leasing, factoring ed il mutuo di scopo.

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2. Il contratto di Leasing

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Ogni impresa ha la necessit? di reperire sul mercato le risorse per lo svolgimento della propria attivit? economica e non sempre reputa conveniente acquisirle a titolo definitivo, perch? non possiede la disponibilit? economica oppure si tratta di beni che sono destinati a divenire in breve tempo obsoleti per il rapido evolversi delle tecnologie.

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Le c.d. societ? di leasing svolgono un ruolo di intermediario tra le imprese produttrici di macchinari industriali di alta tecnologia e le aziende che ne richiedono il godimento temporaneo in cambio di un corrispettivo sotto forma di canone periodico.

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Il relativo contratto, nonostante sia utilizzato nella prassi frequentemente (anche dagli enti pubblici), non ho finora ricevuto una specifica disciplina, ma il legislatore si ? limitato ad una mera enunciazione per fini fiscali.

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Pu? aversi fondamentalmente una duplice configurazione per quanto ne concerne la struttura e si parla pertanto di leasing operativo e leasing finanziario.

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Il primo consiste nel conferimento in locazione ad una impresa di beni strumentali al processo produttivo per un periodo di tempo pari alla loro vita economica ed alla scadenza verranno sostituiti con quelli di nuova costituzione.

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La disciplina di riferimento ? quella del contratto di locazione e la finalit? ? di esentare l’impresa utilizzatrice dagli oneri derivanti dall’essere proprietaria del bene, ottenendo contemporaneamente la somministrazione di servizi accessori quali la manutenzione e l’assistenza.

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Alla scadenza del contratto il bene pu? essere riscattato dall’impresa committente oppure rivenduto dalla societ? di leasing ai terzi per un prezzo corrispondente di solito, al loro valore di mercato.

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Il leasing finanziario, invece consiste in una operazione di finanziamento a medio-lungo termine composta da tre distinti contratti coi quali una societ? di leasing concede ad una impresa il godimento di un bene, da essa precedentemente acquistato secondo le sue indicazioni, in cambio del pagamento di un canone periodico proporzionale alla sua vita economica e con l’attribuizione alla scadenza della facolt? di diventarne proprietario mediante l’esercizio del diritto di opzione.

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Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica e continuata,l’eventuale risoluzione ( che pu? anche derivare dal fallimento di una delle parti) non ha rilevanza per le prestazioni gi? eseguite.

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Secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza il leasing finanziario ? composto da due contratti autonomi e distinti ( quello di compravendita tra cedente e fornitore e quello di locazione tra cedente ed utilizzatore) tra i quali non sussiste il fenomeno del collegamento negoziale.

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Una particolare applicazione si verifica nel c.d. ?sales and lease back? in cui un’ impresa, che necessit? di mezzi finanziari, si priva temporaneamente della propriet? di alcuni dei suoi beni, trasferendoli temporaneamente ad una societ? di leasing che a sua volta li cede in locazione al venditore: la particolarit? di tale operazione ? la presenza di due parti anzich? di tre, come di regola. La Cassazione si ? pronunciata sulla fattispecie sancendone innanzitutto la legittimit?, purch? non sia compiuta in violazione del divieto del patto commissorio, che si verificherebbe nel caso in cui tale operazione svolgesse finalit? di garanzia e non di procurare una immediata liquidit? al venditore/utilizzatore: lo scopo di garanzia non assumerebbe rilevanza di mero motivo ma penetra nell’elemento causale.

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Un’ ulteriore distinzione tra le operazioni di leasing, evidenziata dal Supremo Collegio, ? tra quello c.d. tradizionale o di godimento e quello c.d. traslativo, dove nella prima ipotesi il canone periodico versato dall’utilizzatore corrisponde alla perdita di valore del bene a causa dell’uso e della consequente usura, mentre nella seconda ipotesi il canone non ? sancito in rapporto con l’uso ma secondo il prezzo di mercato del bene che non subisce variazioni nonostante l’uso ed il trascorrere del tempo.

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Infine la suddivisione viene ad essere sancita da quello che ne pu? costituire l’oggetto e cio? un bene mobile ( macchinari ed impianti), oppure un bene immobile dove la particolarit? risiede nel fatto che il contratto deve essere di lunga durata, onde consentire che i canoni di locazione possano renderne economicamente vantaggiosa la gestione per le societ? di leasing.

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3. Factoring

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Nel corso della propria attivit? economica le imprese possono venirsi a trovare nella situazione in cui necessitano di liquidit? pur vantando la disponibilit? di situazioni creditorie attive. Uno dei rimedi a tale problema consiste nel rivolgersi ad una societ? di factoring alla quale andranno ceduti i propri crediti in cambio della loro relativa anticipazione monetaria.

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Un ulteriore vantaggio per l?impresa cedente consiste nello snellimento della propria attivit?, avendo delegato all?esterno la gestione dei propri crediti compresa quella contabile; Inoltre ne trae vantaggio anche il settore commerciale visto che conoscer? in anticipo la liquidit? su cui pu? contare e quindi ne risulter? agevolata la relativa pianificazione finanziaria.

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Sotto il profilo giuridico tali operazioni vengono inizialmente catalogate nell?alveo del rapporto contrattuale della cessione del credito, dove si assiste alla sostituzione dell?originario creditore con un nuovo soggetto, senza che sia necessario il? consenso del debitore ceduto per la sua validit?. Considerata, per?, la peculiarit? della situazione in cui tale trasferimento ha luogo, e cio? i rapporti commerciali di impresa, la fattispecie si arricchisce di ulteriori elementi dando luogo ad una autonoma fattispecie negoziale definita factoring.

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Il legislatore ? intervenuto per la sua regolamentazione con la legge n.52 del 1992 che ne ha chiarito l?ambito di applicazione onde migliorare i rapporti tra le parti. Innanzitutto vengono ne precisate le condizioni per la sua configurabilit?, e cio? il cedente deve essere un imprenditore, i crediti devono essere maturati a causa della sua attivit? ed il cessionario deve essere una banca oppure un intermediario finanziario. In carenza di tali requisiti si applica la disciplina ordinaria della cessione del credito.

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Una fondamentale previsione a favore del factoring la si ritrova a proposito della possibilit? che siano oggetto di cessione anche i crediti futuri semprech? sia indicato il nominativo del debitore ed il relativo importo sia almeno determinabile.

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Per quanto concerne il regime delle eccezioni si ritiene che il debitore ceduto possa opporre alla pretesa creditoria della societ? di factoring le eccezioni personali, quelle poteva far valere verso il creditore originario ed il requisito della incedibilit? del credito. Non risultano opponibili al factor le situazioni che modificano o estinguono il credito che sono maturate successivamente alla cessione.

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Il contratto di factoring pu? prevedere un termine finale oppure essere a tempo indeterminato.

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Nell?ambito di tali rapporti possono verificarsi delle problematiche qualora viene ad essere risolto il rapporto principale tra l?impresa cedente ed il suo debitore.

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Altra situazione nevralgica si verifica quando l?impresa abbia ceduto il medesimo credito a distinte societ? di factoring, generando una situazione di confusione per il debitore che non ha la certezza verso chi adempiere per ottenere la liberazione.

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4.Il mutuo di scopo

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Uno degli strumenti attraverso i quali le imprese ottengono le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attivit? sono i contratti di finanziamento che vengono stipulati con gli istituti di credito.

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Tra di essi, uno dei pi? diffusi ? il negozio di mutuo che viene definito dal codice civile come quel contratto in cui una parte ( il mutuante) consegna ad un?altra ( Il mutuatario) una determinata quantit? di denaro (oppure di beni fungibili) con l?obbligo di restituirla alla scadenza prestabilita.

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Durante l?esecuzione del contratto il mutuatario assume la qualifica di proprietario dei beni ricevuti e la loro consegna assume il ruolo di elemento essenziale del negozio trattandosi di un contratto reale. Il trasferimento del bene pu? anche avvenire a mezzo di un ausiliare che non deve necessariamente assumere la qualifica di? rappresentante e non deve possedere la capacit? necessaria alla stipula del contratto.

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La circostanza che si debba trattare di beni fungibili non significa che ne debba avvenire l?effettiva consumazione e che si deve verificare la loro confusione col patrimonio del mutuatario.

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Altro elemento a cui prestare attenzione ? la circostanza che tra consegna e restituzione dei beni non esiste un rapporto di sinallagmaticit?, e quindi il mutuante non pu? pretenderne la restituzione in caso di mancato adempimento delle prestazioni a carico del mutuatario che su di lui gravano nel corso della esecuzione del contratto.

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Nella prassi si assiste ad una fattispecie di tipo consensuale qualora vi sia una promessa di mutuo con la quale il mutuante si impegna a prestare una somma di denaro: la particolarit? risiede nella circostanza che il cambiamento delle condizioni patrimoniali del mutuatario legittima l?inadempimento dell?obbligo di finanziamento a carico del mutuante. Secondo l?opinione dominante, l?inadempimento della promessa di mutuo non pu? dar luogo ad una esecuzione in forma specifica ma solo al risarcimento del danno.

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La causa del mutuo ? variabile potendo essere onerosa qualora sia previsto la corresponsione degli interessi, oppure gratuita se ? sancito solo l?obbligo della restituzione. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica si tratta inoltre di un contratto traslativo comportando il trasferimento della propriet? dei beni (visto che sono fungibili), di durata perch? gli effetti si realizzano per tutta il periodo in cui la somma viene lasciata nella disponibilit? del mutuatario ed a forma libera fatta eccezione per le clausole che sanciscono un interesse superiore al tasso legale.

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Una applicazione particolare si verifica nel mutuo di scopo in cui Il mutuante si obbliga a fornire le risorse economiche indispensabili affinch? sia consentito al mutuatario il conseguimento delle finalit? previste da una normativa pattizia oppure legislativa. Assume pertanto interesse centrale l?inserimento nel regolamento pattizio di una clausola di destinazione, per la quale il mutuatario assume l?impegno di svolgere le attivit? necessarie per il conseguimento dello scopo previsto. Si tratta in particolare di una fattispecie attraverso la quale si realizza l?intervento dello Stato nella vita economica del Paese e rappresenta un incisivo strumento di programmazione.La sua particolarit? ? la circostanza che acquista rilievo causale l?obbligazione del mutuatario di realizzare una specifica finalit? con le risorse economiche ricevute.

Pu? esservi una fattispecie tipica oppure atipica a secondo che l?obbligo di conseguire il risultato sia stabilito dalla legge oppure dalle parti. In caso di mancato utilizzo delle risorse economiche per lo scopo previsto, il mutuante potr? richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Nel caso in cui le parti si accordano al momento della stipula affinch? i fondi siano utilizzati per finalit? differenti da quelle prestabili, il contratto sar? nullo per difetto originario di uno dei suoi elementi essenziali:la causa.

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La consegna dei fondi nel mutuo di scopo rappresenta un momento esecutivo di un contratto gi? perfezionato diversamente da quanto accade nella fattispecie generale dove anche l?aspetto causale ? diverso in quanto si tratta di conferirne il mero godimento, mentre nella prima ipotesi rappresenta un elemento strumentale per il conseguimento di ulteriori finalit?.

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Dott. Alessandro Allaria? -Giurista di impresa -www.contrattiesocieta.com

Bibliografia:

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Galgano, Diritto civile e commerciale vol. II –? Cedam

Ferri , Diritto commerciale ? Utet

I nuovi contratti ? La Tribuna ? Autori Vari

I contratti di finanziamento,? Leasing e Factoring,? Renato Clarizia ,? Utet

Allaria Alessandro

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