Governo, riflessioni sul Tribunale unificato per i brevetti e politiche per il lavoro

Redazione 04/05/16
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Il Consiglio dei Ministri n. 115 riunitosi nella serata dello scorso 29 aprile, tra le diverse misure adottate, ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti a favore degli investitori nelle quattro banche poste in liquidazione con il decreto c.d. “salva-banche”. Approvati, altresì, in esame definito gli statuti dell’ Ispettorato del lavoro e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Indennizzi agli investitori. 

Coloro che hanno acquistato obbligazioni delle banche summenzionate entro il 12 giugno 2014 possono richiedere indennizzi automatici oppure accedere alla procedura arbitrale, mentre per chi abbia proceduto all’investimento in data successiva si apre la strada della procedura arbitrale prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016.

In entrambi i casi le risorse vengono attinte dal Fondo di solidarietà istituito con la Legge di Stabilità per il quale viene eliminato il tetto di 100 milioni di euro di ammontare inizialmente previsto.

Modifiche alla legge fallimentare. 

Il medesimo decreto include alcune modifiche alla legge fallimentare e nel dettaglio, allo scopo di rendere più celeri le procedure fallimentari, viene prevista la possibilità di ricorrere alle tecnologie telematiche per le udienze e le adunanze dei creditori, mentre presso il Ministero della Giustizia viene istituito un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere completamente digitalizzate. Si prevede infine la revoca del curatore che non rispetti i termini fissati per la procedura.

Tribunale unificato dei brevetti. 

Nella medesima seduta il Governo ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti siglato a Bruxelles il 19 febbraio 2013. Si rafforza così la partecipazione dell’Italia alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo unitario, in modo da consentire agli operatori italiani innovativi di usufruire di un titolo valido in tutta l’Unione, garantito da una giurisdizione sovranazionale unitaria e specializzata.

Ispettorato del lavoro e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha, altresì, approvato in esame definitivo il decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell’Ispettorato del lavoro, nonché il decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Sia l’Ispettorato che l’Agenzia hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotati di autonomia organizzativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro, disciplinato dal d.lgs. n. 149/2015, avrà il compito di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, e la funzione di coordinare, sulla base delle direttive del Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Organi dell’Ispettorato, che restano in carica 3 anni rinnovabili per una sola volta, sono: il Direttore, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori.

L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata “ANPAL”, invece, è disciplinata dal d.lgs. n. 150/2015 ed avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro. Gli organi dell’Agenzia restano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta e sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di vigilanza ed il Collegio dei revisori. 

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