Governo: via al Milleproroghe, riscritti i bonus edilizi

Nella seduta del 28 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto Milleproroghe, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Ridefiniti i bonus edilizi con apposito d.l.
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Indice

1. Pubblica amministrazione nel decreto Milleproroghe


Nell’ambito degli enti, il testo:

  • consente, sino al 31 dicembre 2024, l’impiego temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica;
  • proroga sino al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate in materia di l.s.u. e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei l.s.u. e di pubblica utilità e prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l’anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024;
  • proroga al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all’UPP e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR;
  • apporta modifiche alle disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, in materia di contributi versati in eccedenza al massimale annuo della base contributiva e pensionabile (rimborsabili sino al 31 dicembre 2024);
  • in materia di sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle p.a. e in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, prorogati sino al 31 dicembre 2024;
  • differisce il termine ordinariamente previsto per i versamenti contributivi previdenziali-assistenziali stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni, sino al 31 dicembre 2024, in deroga agli ordinari termini prescrizionali, adempiano agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione sostitutiva dell’INPGI-AGO, escludendo l’applicazione di sanzioni o interessi di mora;
  • consente che le procedure concorsuali già autorizzate e relative alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024;
  • proroga, sino al 30 giugno 2024, il termine che autorizza il Ministero della cultura ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

2. Economia e finanze


Il testo approvato:

  • proroga al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali;
  • estende sino a 72 mesi il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma;
  • proroga, per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA);
  • proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024;
  • prevede che le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, previste per il solo 2023, continuino a svolgersi anche nel 2024;
  • consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, ove sussistano determinate condizioni.

3. Salute


Per quanto afferisce alla salute, il testo:

  • proroga sino al 31 dicembre 2024 la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati col S.s.n.;
  • proroga fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle a.s.l., delle aziende ospedaliere e degli altri enti del S.s.n.;
  • proroga, sino al 31 dicembre 2024, il termine relativo all’applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
  • proroga, al 31 dicembre 2024, il termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, nonché il termine relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per dirigenti medici e personale del ruolo sanitario, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale.

4. Istruzione e merito


Per l’a.s. 2024/25 stabilisce che le Regioni provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con determinate modalità e la possibilità, per le medesime Regioni, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 % del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e, al contempo, prevede, a decorrere dall’a.s. 2024/25, la possibilità di richiedere la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento anche per le istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

5. Infrastrutture e trasporti


Tra le altre misure, il testo:

  • proroga al 30 giugno 2024 il termine per l’applicazione delle disposizioni relative ad alcuni interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC relativi a procedure di affidamento semplificate per l’incentivazione degli investimenti pubblici;
  • proroga al 31 dicembre 2024 il termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e prevede per tali veicoli la possibilità di derogare al divieto di circolazione;
  • proroga, al 30 giugno 2024, il termine entro cui trova applicazione, in relazione agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE;
  • differisce al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente e proroga, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali e, nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione per l’anno 2024.

6. Giustizia 


Il testo:

  • differisce al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi soltanto i magistrati che hanno partecipato all’apposito corso di formazione;
  • prevede che se il periodo massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scada prima del 31 dicembre 2024, sia prorogato fino a tale data;
  • proroga al 17 ottobre 2024 la data sino alla quale si può continuare a delegare ai giudici onorari l’ascolto dei minori;
  • differisce al mese di ottobre le elezioni dei membri non di diritto dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione;
  • in materia di impugnazioni, proroga al 30 giugno 2024 l’efficacia del regime precedente alle modifiche apportate con la riforma “Cartabia”;
  • proroga al 1° gennaio 2026 il termine del 1° gennaio 2025 a partire dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni che modificano le circoscrizioni delle città di L’Aquila e di Chieti, sopprimendo tribunali, procure e sedi distaccate.

7. Bonus edilizi


Nella medesima seduta il C.d.M. ha approvato un d.l. che introduce misure urgenti in ambito di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del d.l. n. 34/20, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/20. Con riferimento ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, viene riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023, mentre per le opere ancora da effettuare, dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste dalla legislazione vigente. Per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto un s.a.l. non inferiore al 60 % al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo viene erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con d.m. da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Dalla data di entrata in vigore del d.l., si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo. A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, viene limitato il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e le ipotesi rispetto alle quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. E’ infine necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti ed è richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con “bonifico parlante”.

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Avv. Biarella Laura

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