Con ordinanza n. 180 del 16.01.2014, il TAR del Lazio, Sez. III bis di Roma, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente in seno al giudizio di merito instaurato per l’annullamento della graduatoria nazionale di merito nominativa con cui, in data 30.09.2013, il MIUR ha reso noti -mediante pubblicazione sul sito www.accessoprogrammato.miur.it– i risultati del test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014, svoltisi in data 09.09.2013 su tutto il territorio nazionale.
In particolare, con il ricorso in esame il ricorrente ha rilevato l’illegittimità della ridetta graduatoria nella parte in cui ha collocato lo stesso al posto n. 18.339 per l’errata valutazione di n. 2 delle complessive risposte dallo stesso fornite in sede di prova. Dette risposte, infatti, anziché essere valutate come corrette, sono state (erroneamente) considerate come non esatte.
In applicazione della griglia di correzione predisposta dal MIUR con D.M. 449/2013, tale errata valutazione ha determinato in capo al ricorrente non solo la mancata attribuzione di 3,00 punti per le risposte correttamente fornite (1,5 punti per ciascuna risposta esatta), ma anche la decurtazione di 0,8 punti per le risposte erroneamente ritenute sbagliate (0,4 punti per ciascuna risposta errata).
Il mancato riconoscimento di 3,8 punti legittimamente spettantigli ha così impedito al ricorrente di immatricolarsi immediatamente al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché di beneficiare dell’eventuale scorrimento della graduatoria nell’ipotesi (a) di rinuncia tout court all’iscrizione da parte di alcuni candidati che lo precedevano in graduatoria ovvero ancora (b) di manifestata preferenza da parte dei candidati che hanno superato il test in favore di una delle diverse sedi originariamente indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di ammissione al test.
Ciò ha comportato un’intollerabile violazione dell’art. 2, co. 1, del D.M. n. 449/2013.
Tale norma, nell’indicare le modalità di espletamento della prova di ammissione ai predetti corsi di Laurea, ha infatti espressamente chiarito che il candidato deve dare soluzione ai sessanta quesiti scegliendo, tra le cinque soluzioni di risposta prospettate, l’unica esatta e scartando di conseguenza le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.
Con il ricorso presentato, il ricorrente ha dimostrato che le risposte da lui fornite ai due quesiti contestati, rispettivamente, in materia di biologia e di ragionamento logico, erano le uniche certamente possibili (avallando addirittura nel primo caso la propria tesi con un parere pro veritate a firma di un illustre professore di Biologia), chiedendo conseguentemente al TAR l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria nazionale di merito.
Per tale motivo, nella camera di consiglio del 09.01.2014, la III Sez. Bis del Tar Lazio – Sez. Di Roma, ritenendo sussistente il fumus di fondatezza del gravame proposto, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione interessata di riesaminare la posizione del ricorrente e di attribuire allo stesso l’esatto punteggio spettantegli, per aver correttamente risolto i quesiti in contestazione.
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