Graduatorie concorsi enti locali: confermata la durata di due anni

Il TAR Campania si pronuncia sul mancato coordinamento di TUPI e TUEL riguardo al termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi enti locali.

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Il Tar Campania, sezione III, con la sentenza n. 1792/2024, si è pronunciato in merito ad un mancato coordinamento tra il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche “TUPI”) e il Decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267 (di seguito anche “TUEL”).
In particolare, l’articolo 91, comma 4, del TUEL rubricato “assunzioni” rileva che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”. Pertanto, con tale disposizione, la durata delle graduatorie per gli enti locali è di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.
In tema, invece, l’articolo 35, comma 5-ter, del TUPI dispone che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.
Pertanto, si crea una problematica relativamente a quale norma prevalga in tema di durata delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti locali.
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TAR Campania -sezione III- sentenza n. 1792 del 18-03-2024

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Indice

1. La durata biennale delle graduatorie di concorso


In tema, è intervenuta la sentenza del Tar Campania, sezione III, n. 1792/2024. Nel caso specifico, la parte ricorrente ha, tra l’altro, rappresentato che il Comune di Carmignano, detentore della graduatoria di provenienza per la selezione cui aveva originariamente partecipato la ricorrente, ha comunicato lo specifico diniego alla cessione della richiamata graduatoria sulla scorta della sopravvenuta nota protocollata presso il Comune di Ercolano con prot. n. 17265 del 20 marzo 2023. Ha, inoltre, aggiunto che tale graduatoria di provenienza, approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020, risulterebbe decaduta, per scadenza del termine biennale massimo di efficacia, in data 19 agosto 2022.
La parte ricorrente, invece, sostiene che tale scadenza biennale della graduatoria sarebbe immotivata e illegittima in quanto la validità biennale non riguarderebbe gli enti locali per le quali rimarrebbe ferma la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede il termine triennale per l’utilizzo della graduatoria. Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’impugnata delibera nella parte in cui dalla ritenuta scadenza del termine biennale di utilizzazione della graduatoria ne discende “la insussistenza ab origine delle condizioni per la partecipazione alla predetta selezione da parte della istante”.
Secondo il Tar Campania, devono ritenersi infondate le censure con cui la parte ricorrente, in riferimento alla decadenza “per scadenza del termine biennale massimo di efficacia” della graduatoria di provenienza, approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020 e scaduta in data 19 agosto 2022, sostiene che tale scadenza biennale della graduatoria sarebbe illegittima richiamando la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede il termine triennale per l’utilizzo della graduatoria. Per l’approfondimento consigliamo il volume Il lavoro pubblico

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A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021

2. La conclusione del TAR


il Collegio ritiene di condividere quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che “Ferma restando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”. Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del TUEL, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.

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