Gratuito patrocinio 2018: gli effetti dell’ammissione
L’art. 131 DPR prevede che per effetto dell’ammissione le spese a carico della parte ammessa, si distinguono in due categorie.
Nella prima categoria vi sono le spese prenotate a debito. Esse ricomprendono: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile; d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Le spese anticipate dall’erario sono: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell’opera
non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.
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Gratuito patrocinio 2018: gli effetti della revoca
Nelle variazioni di reddito rilevanti debbono farsi rientrare tutti i mutamenti del reddito verificatisi, indipendentemente dal fatto che siano idonei a determinare il superamento del limite previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, con la conseguenza che l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. pen. sez. IV, 7 ottobre 2014, n. 43593, rv. 260308).
D’altronde una diversa interpretazione del disposto normativo contrasterebbe con il dato letterale, che fa riferimento esplicito alle variazioni verificatesi nell’anno precedente, escludendo dunque che sia rimessa all’imputato la valutazione circa l’incidenza di dette variazioni sulla sua situazione economica.
A favore della tesi sposata dalla giurisprudenza di legittimità milita anche l’argomento sistematico in quanto la revoca del beneficio è, peraltro, prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. a) per l’omissione della comunicazione di eventuali variazioni del reddito, quale ipotesi distinta dall’accertato superamento dei limiti previsti dall’art. 79 DPR (art. 112, comma 1, lett. b) DPR).
Pertanto, la comunicazione è, dunque, dovuta anche quando le variazioni non siano tali da implicare il superamento delle condizioni per il mantenimento (Cass. sez. V, n. 13309 del 24 gennaio 2008, rv. 239387; Cass. sez. V, n. 13828 del 6 marzo 2007, rv. 236532).
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