Gratuito patrocinio, computo del reddito in caso di separazione

Redazione 29/06/18
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Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 D.p.r. n. 115 del 2002, chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata soglia, che viene annualmente aggiornata con Decreto ministeriale. Ciò, salvo quanto previsto dall’art. 92 cit. D.p.r., secondo cui se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni del predetto art. 76, comma 2, ma i limiti di reddito ivi indicati, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante; mentre si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

Coniugi separati, non può tenersi conto del reddito imputabile alla moglie

Ciò detto, per l’ammissione al gratuito patrocinio di un uomo, relativamente al computo dei limiti reddituali per l’anno di imposta di riferimento, non può tenersi conto dell’ammontare della quota imputabile alla di lui moglie, qualora dagli atti risulti che i coniugi fossero legalmente separati e vivessero da tempo in una situazione di forte conflittualità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 27423 del 14 giugno 2018, accogliendo il ricorso di un soggetto, avverso il provvedimento di revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio – su richiesta formulata dall’Agenzia delle Entrate – per accertato superamento dei limiti reddituali indicati dalla legge. Fondate dunque le ragioni del ricorrente, il quale aveva dato conto di un persistente e duraturo conflitto con la ex moglie, dalla quale viveva da anni separato, anche in forza del provvedimento di divieto di avvicinamento per aver commesso delle molestie ai danni della donna.  Orbene, in virtù dell’art. 76 comma 4 D.p.r. n. 115/2002, detta circostanza impedisce di tener conto dei redditi della moglie separata e della figlia, ai fini del computo del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio.

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