Il regolamento n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 istituisce1 un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
“Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa.
Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l’accesso alla giustizia“.2
Ai sensi dell’articolo due il Regolamento europeo in esame si applica alle controversie transfrontaliere 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura del’organo giurisdizionale , nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in esame ( ex articolo 2) le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili,escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
Il procedimento europeo, come per tutte le tipologie analoghe, funziona in base a moduli standard 4 e si svolge per iscritto, a meno che il Giudice non ritenga necessaria un’audizione ovvero vi sia la richiesta in tal senso di una delle parti..
Per il procedimento in esame sorge il problema di determinare se esso sia soggetto o meno al pagamento del contributo unificato 5, al pagamento dell’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile 6 , agli eventuali diritti di copia 7 e se a conclusione del procedimento la decisione sia o meno soggetta al pagamento dell’imposta di registro.8
Preliminarmente c’è da evidenziare che sebbene il regolamento in esame, nella parte introduttiva 9 disponga che “ il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare ,riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modeste entità..” in nessuna sua parte preveda esenzioni e/o riduzioni relativamente alle cosidette spese di spese giustizia..
Anzi lo stesso Regolamento 10 espressamente prevede che “ la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale.” statuendo, nell’articolo 16, che “ la parte soccombente sopporta le spese processuali”
Inoltre l’articolo 2 del regolamento ne limita l’applicazione ai giudizi non eccedenti i 2000 euro , esclusi interessi, diritti e spese.
Mentre l’articolo 20 ,al punto 2 ,riconosce alla parte il diritto di ottenere dall’organo giurisdizionale il certificato relativo ad una sentenza emessa nell’ambito del procedimenti europeo per le controversie di modesto valore senza spese supplementari.
Quindi stante anche la natura tributaria del contributo unificato11, dei diritti di copia 12, dell’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile 13, e di registrazione della sentenza 14 in mancanza di un espressa esenzione gli stessi vanno regolarmente riscossi.
Appare utile precisare, e rimarcare, come nei procedimenti in esame trovino piena applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia 15 e gli indirizzi ministeriali in materia purché conformi alla normativa europea.
Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell’importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall’articolo 13 DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia in relazione al valore della controversia.
L’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento , ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13. 16
In relazione al contributo unificato, e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.d.r. operata dalla legge 311/04) dell’articolo 15 del DPR 115/2002 Testo Unico spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”
Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia..
Nei casi di eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto è dovuto il pagamento di autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02.
Ai diritti di copia, all’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile e registrazione della sentenza si ritiene applicabile la esenzione delle spese, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991. n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace. 17
All’anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile, nello specifico, riteniamo applicabile, perché conforme alle disposizioni europee che non prevedono ipotesi di rifiuto dell’atto per mancato pagamento di diritti, quanto disposto dalla circolare ministeriale già emanata in tema di opposizione ad ingiunzione europea.18
La citata nota ministeriale infatti chiariva che “al momento dell’ iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 ( NB = ora € 27 ) 19 a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio”.
Specificando però in merito che “tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.”
Nei procedimenti oggetti del regolamento in esame riteniamo, inoltre, trovi piena applicazione la normativa relativa al patrocinio nelle controversie transfrontaliere di cui il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE20
Per essere ammesso al detto patrocinio 21 il reddito dichiarato non deve essere superiore a € 9.296,29.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia.
In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1032,91 per ogni componente la famiglia.
Il 14 giugno 2014 Il Ministro Orlando in occasione del semestre UE ha illustrato le priorità italiane sulla giustizia tra le quali è stata indicata anche una revisione del regolamento sulla risoluzione delle controversie di modesta entità.
1 Articolo 1 Regolamento CE 2007/861
2 Punto 7 delle considerazioni preliminari al regolamento
3 Art 3 “ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito” ai sensi dell’articolo 2 “per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.”
4 Ai sensi dell’art 4 del regolamento, gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.
Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli (art. 11).
Per adempiere alla disposizione comunitaria gli uffici giudiziali si devono premunire del modulo di domanda, reperibile presso il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (http://ec.europa.eu/’civiljustice) sotto la voce Atlante giudiziario europeo, in tutte le lingue comunitarie.
5 Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
6 Articolo 30 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
7 Articoli 267,268,269 ,270 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
8 Articolo 37 DPR 131/1986
9 Punto 8 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame
10 Punto 29 delle considerazioni preliminari del Regolamento in esame
11 Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario
12 l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge (vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),
13 Ai sensi della circolare ministero Giustizia n 1/12244/15/44 del 29 settembre 2003 .. relativamente ad altre ipotesi dubbie si rammenta che il dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n 6 dell’8 ottobre 2002 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivocabile l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.
14 ai sensi dell’articolo 16 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio».
15 D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002
16 Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I – senza numero del 10 marzo 2008
17 Ricordo che nei giudizi innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 46 Legge 21 novembre 1991 n 374 e succ mod. ed int. Nei procedimenti inferiori ad € 1033 vi è esenzione dal pagamento dell’indennità ex art 30 DPR 115/02 (notificazioni a richiesta dell’ufficio) dai diritti di copia e dall’imposta di registro
18 Ministero della Giustizia Dip. Aff. Giust., Dir. Gen. Giustizia civile DAG20/09/2010.00113135.U
19 Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014
20 intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
21 Il patrocino a spese dello stato garantisce: la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio; l’assistenza legale; spese di interprete; spese di traduzione; spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;
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