La legge 29 marzo 2001 n 1341 nel riformare l’intero istituto del patrocinio ne ha sancito l’estensibilità a tutti i procedimenti sia civili che penali.2
Oggi il diritto alla difesa nel processo penale è espressamente previsto nel codice di rito, specificamente con il patrocinio dei non abbienti ex articolo 98 codice di procedura penale, mentre in generale tutta la materia attinente sia al processo penale che civile, amministrativo e tributario è regolamentata dal testo Unico Spese di Giustizia 3 che “ riunisce e coordina anche le norme in materia di patrocinio a spese dello stato” 4 tenendo conto di tutte le modifiche legislative.
Tra le varie problematiche relative all’istituto del patrocinio a spese dello Stato quella che maggiormente ha diviso dottrina e giurisprudenza è quella relativa al momento in cui decorrono gli effetti nel processo civile.
Di tale problematica ci siamo occupati in un precedente lavoro nel quale avevamo evidenziato e rimarcato la differenzazione della decorrenza a secondo se l’ammissione riguardasse il processo penale o il processo civile.
L’ammissione al patrocinio produce degli effetti relativamente al processo civile, amministrativo, contabile e tributario ( cfr articolo 131 T.U. spese di giustizia) e al processo penale ( cfr articolo 107 T.U. spese di giustizia) ai sensi dei quali alcune spese sono prenotate a debito ( processo civile e processo penale limitatamente per quest’ultimo alle ipotesi nelle quale vi è costituzione di parte civile) altre sono anticipate ( processo civile e penale), altre gratuite ( diritti di copia nel processo penale) .
Alla domanda “quando decorrono temporalmente gli effetti dell’ammissione nel processo civile?” partendo dall’assunto che il testo unico spese di giustizia solo per il processo penale, articolo 109, ne dispone espressamente la decorrenza “dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza..” parte della giurisprudenza e della dottrina , aveva concluso che gli effetti nel processo civile in assenza di espressa norma decorrono dalla data di accoglimento dell’istanza 5 da parte del Consiglio Ordine.
Altri autori , partendo da una interpretazione letterale dell’articolo 131 T.U spese di giustizia secondo il quale “per effetto dell’ammissione al patrocinio….” non essendo il Consiglio dell’ Ordine Avvocati un organo giurisdizionale e che detta ammissione, per espressa previsione dell’articolo 126 T.U. spese di giustizia è solo in via anticipata e provvisoria, facevano decorrere gli effetti dalla verifica da parte del magistrato a seguito della comunicazione da parte del Consiglio dell’Ordine necessitando, anche se la normativa in vigore non prevede espressamente l’emanazione di tale provvedimento, per la sua piena efficacia un successivo provvedimento giurisdizionale 6
Secondo invece il prevalente orientamento della giurisprudenziale di legittimità anche nel processo civile l’individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato , in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono7, senza nessun effetto retroattivo, ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell’istanza 8, effetto quest’ultimo non espressamente previsto dalla normativa in oggetto.
Per la Suprema Corte gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza e non dalla data di accoglimento da parte del Consiglio dell’ordine “è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.
L’indirizzo giurisprudenziale, ricordiamo non vincolante per gli uffici giudiziari, aveva creato gravi disparità di trattamento in materia a seconda se l’ufficio giudiziario avesse o meno aderito all’indirizzo della Suprema Corte.
A risolvere i conflitti, anche se ancora una volta con il discutibile sistema della nota diretta solo all’ ufficio giudiziario richiedente e non a tutti come pretenderebbe l’importanza della materia, ci ha pensato, anche se con forte ritardo rispetto alla pronuncia della Corte di Cassazione, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia- Ufficio I del Ministero della Giustizia.9
La nota in oggetto nel ricordare che “il DPR n 115 del 30 maggio 2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile mentre all’articolo 109 del citato DPR disciplina espressamente la decorrenza dell’istituto in esame nel processo penale riconducendolo tale momento alla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato “
E che “ la Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011 ha ritenuto che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione ( che deve avvenire ai sensi del DPPR 30 maggio n 115 art. 126 nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’ istanza di ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per fatto ad esso non addebitabile”
Conclude nel “ ritenere corretto operare in conformità all’orientamento espreso dalla Suprema Corte”
Nel contestare l’assunto ministeriale secondo il quale “il DPR n 115 del 30 maggio 2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile” visto che il momento è determinato dal disposto di cui agli articoli 126 e 131 del richiamato DPR 115/2002 che certamente non coincide, anche se irragionevolmente, con la data di presentazione, non possiamo non dare atto che con l’indirizzo ministeriale si supera non solo una grave ed ingiustificata differenzazione tra processo civile e penale ma uniforma in materia le attività di tutti gli uffici giudiziari.
1 “ la disciplina della materia è stata fortemente innovata dalla legge 29 marzo 2001 n 134. Sino a tale data sono esistiti nell’ordinamento due discipline generali: a) quella del gratuito patrocinio nel processo civile (R.D. n 3282/1923)al quale rinviavano norme relative agli altri processi e norme di settore per particolari processi civili;b) quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale( legge 217/90) alla quale rinviavano norme di settore. Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi che regolamentavano gli effetti dell’ammissione” dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
2 Con l’entrata in vigore della legge 134/2001 è abrogato il R.D. 3282/23
3 Parte III titoli dal I al V articoli dal 74 al 145 e Parte IV dei processi particolari titoli dal I al V articoli dal 146 al 159
4 cfr Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
5 Istanza redatta in carta semplice ( vedi circolare ministero giustizia n 8/3621/7(90) del 19.11.1990) e, a pena di inammissibilità, sottoscritta direttamente dall’interessato la cui firma va autenticata dal difensore o attraverso la sottoscrizione effettuata innanzi al funzionario addetto alla ricezione o con la presentazione unitamente all’istanza di copia non autenticata di un documento di indennità del richiedente. L’istanza va iscritta nel registro mod 39 (DM 1 dicembre 2001) e si forma un sub fascicolo contenente tutti gli atti relativi al patrocinio, dall’ammissione la cancelleria del giudice innanzi al quale pende il giudizio provvede all’annotazione sul foglio notizie di tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate
6 In ordinanza tribunale di Cosenza del 25.11.2003
7 Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729
8 Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24723 contro tale interpretazione la dottrina
9 Ministero della Giustizia DAG.17/10/2014.0138763.U
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