Gratuito patrocinio e recupero delle spese nel processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta e nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari

In materia di patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) l’articolo 135 DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo Unico spese di giustizia) detta le regole , in particolari procedimenti, in cui mancando uno specifico provvedimento di condanna1, risulterebbe difficile applicare le norme generali sul recupero delle spese prenotate e/o anticipate.

Il primo comma del richiamato articolo dispone, per le ipotesi relative al recupero delle spese nei processi di assenza o di morte presunta, che le stesse siano “ recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 50 , commi 2 e 3 , del codice civile2 e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell’ammissione”

Il secondo comma del richiamato articolo 135 dispone che “ le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario”

L’uso del temine “ hanno diritto di prelazione” in luogo dell’ordinario “ le spese si recuperano nei confronti di..” ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di recupero delle spese nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui parte è ammessa al gratuito patrocinio

Il dubbio è relativo al fatto se queste spese vadano recuperate secondo le modalità previste dal testo unico ( foglio notizie3, iscrizione nel registro modello 3/SG, trasmissione al concessionario) o vadano recuperate , nell’interesse dell’Erario, nei confronti del debitore o del terzo pignorato (nelle ipotesi di pignoramento presso terzi ) come regolarmente fanno i creditori procedenti privati per le assegnazioni a loro favore.

La problematica in questione trova soluzione:

  • sia in relazione al fatto che dalla sua entrata in vigore il testo unico spese di giustizia ” disciplina la riscossione delle spese processuali la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali”4

  • sia in relazione al fatto che con l’entrata in vigore dell’articolo 223 legge 133/208 5 è stata eliminata la fase della redazione dell’invito al pagamento dell’ufficio giudiziario per come prevista dall’articolo 212 T.U. spese di giustizia. Tra gli aspetti più importanti della legge 133/2008 ricordiamo la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari che venivano definitivamente attribuite ai concessionari.6

  • sia al fatto che, già a far data del 1 gennaio 1998, la competenza alla riscossione sia bonaria che coattiva dei crediti erariali non spettavano più direttamente agli uffici giudiziari ma al concessionario del servizio riscossione ( ex art. 7 D.Lgvo 327/97).7

Quindi nelle ipotesi in oggetto il recupero avvera nelle modalità ordinarie per come stabilite e regolamentate dal testo unico spese di giustizia, e nello specifico:

  • La cancelleria dell’esecuzione civile procederà alla regolare annotazione sul foglio notizie 8 delle spese anticipate e/o prenotate a debito e, chiuso regolarmente, lo stesso unitamente a copia del provvedimento del magistrato, sarà trasmesso all’ufficio recupero crediti9.

  • Sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione, previo il provvedimento da parte del magistrato ai sensi dell’articoli 133 e 135 Testo unico spese di giustizia , chi procede alla vendita ( Istituto Vendite Giudiziarie, ufficiale giudiziario, notaio delegato o altro professionista delegato ecc ) verserà l’importo corrispondente alle spese anticipate e/o prenotate a debito per tramite modello F23, in caso di insufficienza della somma ricavata la differenza sarà richiesta, dalla cancelleria, al debitore per tramite il concessionario

  • Nei pignoramenti presso terzi promossi da creditori ammessi al patrocinio a carico dello Stato il giudice assegna in pagamento a favore dell’erario la somma equivalente alle spese (spese prenotate a debito e spese anticipate10), sostenute dalla parte per l’esecuzione e liquidate nel provvedimento di assegnazione11. L’ufficio recupero crediti, ricevuto il foglio notizie e copia del provvedimento di assegnazione, procederà alle annotazioni sul registro modello 3/SG e trasmetterà la documentazione contabile al concessionario il quale si attiverà per il recupero nei confronti del terzo pignorato limitatamente alla somma assegnata e vincolata. Nel caso di insufficienza della somma vincolata12 il concessionario procederà, per la differenza, nei confronti del debitore principale. Nel caso, anche questa ipotesi difficile da verificarsi, che per la somma vincolata sia superiore a quanto dovuto il debitore dovrà presentare istanza di restituzione della somma residua al giudice dell’esecuzione.

 

 

1 Vedi relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

2 Ai sensi dell’articolo 50, 2 e 3 comma, codice civile, si tratta di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, nonché i legatari , i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente

3 Ai sensi dell’art. 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate in materia di foglio notizie anche circolari Ministero della Giustizia n 9 del 26 giugno 2003, n prot. 116/10062/AM/GM/I del 3 febbraio 2004, n prot 1/9473/44/NV dell’ 1 settembre 2004, n. prot 1/12311/44/U-04 dell’8 novembre 2004,

4 Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

5 Legge Finanziaria anno 2009

6La parte relativa alla riscossione ha dovuto fare i conti con la riforma avviata nel 1996 e proseguita con adattamenti successivi fino al 2001 che – attraverso la soppressione degli uffici di cassa finanziari e l’attribuzione delle competenze ai concessionari – ha uniformato la disciplina della riscossione delle entrate dello Stato, ricomprendendo tra queste le spese di giustizia e le pene pecuniarie” dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

7 Vedi circolare Min. Giust. 843/98/U del 28 marzo 1998

8 Come giustamente sottolinea la richiamata in nota 3 circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie, introdotto dall’art. 280 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come evidenziato dalla relazione allo stesso testo normativo, è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio

9 In materia di ufficio recupero crediti vedi nota Ministero della Giustizia 5 ottobre 2005 prot. dg.DAG22002.U

10 Da ricordare che gli onorari di avvocato vanno liquidati dal magistrato con decreto ex articolo 82 Testo unico spese di giustizia

11 Le spese ed onorari dovuti ai difensori di parte ammessa al gratuito patrocinio devono essere ex art. 83 dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ( vedasi circolare ministero Giustizia dg. DAG 13/10/2009.0124745.U

12 è una ipotesi di scuola che difficilmente si verifica considerato che il magistrato nel provvedimento di assegnazione deve, ai fini del recupero, tenere conto di tutte le somme prenotate a debito e/o anticipate,

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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