La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 44900 dell’8 novembre 2023) ha chiarito che, in tema di gratuito patrocinio, l’avvenuta ammissione al beneficio, in quanto espressamente prevista dal legislatore come circostanza aggravante del delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non costituisce fattore ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.
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Indice
1. I fatti
La pronuncia della Cassazione scaturisce dal ricorso dell’imputato, ritenuto responsabile dalla Corte di appello di Palermo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato falsamente, in occasione di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito familiare inferiore a quello reale e, dunque, condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di avere conseguito il beneficio, alla pena di giustizia.
Il ricorso si dirama in due motivi: nello specifico, viene sollevata la pacifica circostanza di avere l’imputato fatto espressa menzione nell’istanza ed allegato materialmente ad essa la dichiarazione per il calcolo ISEE, circostanza, questa, che dimostrerebbe per tabulas, l’errore commesso in buona fede, anche in considerazione della mancanza di cognizioni tecniche da parte dell’imputato. L’errore, dunque, ad avviso del ricorrente, sarebbe da ritenersi scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 364 del 23-24 marzo 1988).
In subordine, si assume la radicale mancanza di dolo nel caso di specie.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
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2. Falsa dichiarazione per gratuito patrocinio e tenuità del fatto: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione analizza la questione con riferimento al primo motivo di ricorso chiarendo che, al contrario di quanto ivi esposto, emerge “una dichiarazione inequivoca circa l’ammontare del complessivo reddito familiare ed il riferimento alla dichiarazione ISEE allegata all’esclusivo fine della indicazione circa le proprietà immobiliari“.
Ma quello che rileva in questa sede è il chiarimento dato dalla Suprema Corte in relazione al secondo motivo. Infatti, prima il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno affermato che il fatto non sia stato di particolare tenuità perché l’amministrazione è stata ingannata ed il beneficio cui l’imputato non aveva diritto è stato comunque ottenuto ma, ad avviso della Cassazione, tale ragionamento non può essere condiviso per questa ragione: “L’ammissione al beneficio non dovuto è circostanza espressamente prevista dal legislatore come aggravante (art. 95, secondo periodo, d.P.R., n. 115 del 2002): ne discende che la riconducibilità a tale tipizzazione non può essere considerata, di per sé, elemento ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità invocata; altrimenti è come se la legge dicesse – ma non dice – ‘il fatto non può mai essere considerato di particolare tenuità ove venga conseguita o mantenuta l’ammissione in mancanza di requisiti’. Ed al Giudice è demandato dall’ordinamento il compito di interprete, non già di legislatore“.
3. La decisione della Cassazione
L’analisi della Corte di Cassazione ha portato alla conclusione secondo la quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, l’avvenuta ammissione al beneficio, in quanto espressamente prevista dal legislatore come circostanza aggravante del delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non costituisce fattore ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Alla luce di quanto finora esposto, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla questione riguardante l’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che, nella sua autonomia, valuterà la sussistenza o meno degli elementi di fatto per riconoscere l’invocata causa di non punibilità, senza poter tuttavia utilizzare la circostanza dell’avvenuta ammissione al beneficio, che rimane “neutra” al fine in esame.
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