Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 10193 del 21 giugno 2012 la Cassazione ha affrontato la questione relativa all’onorario del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei casi di unificazione dei processi.
Quando l’imputato debba rispondere di un solo reato e in alcune udienze si discuta di diversi capi d’imputazione, il legale, pur essendo convocato per effetto della riunione, non svolge di fatto attività difensiva e di conseguenza non ha diritto alla liquidazione della voce “assistenza per attività difensiva”, e il compenso viene di conseguenza ridotto per quelle udienze.
Ha, invece, diritto all’onorario per tutte le udienze destinate alla sola lettura di atti.
I giudici di legittimità, in parziale accoglimento del ricorso presentato da un avvocato che difendeva un imputato in un maxi processo, sotto inchiesta per un solo reato, hanno confermato le statuizioni dei giudici di merito che hanno liquidato al professionista l’onorario per l’esercizio dell’attività difensiva sulla base di un calcolo percentuale ritenendo che il compenso non fosse dovuto per quelle udienze nelle quali non v’era stato esercizio, da parte del difensore, di attività difensive. Invece nel punto in cui la decisione di merito negava il compenso per le udienze destinate alla mera lettura di atti i giudici di legittimità hanno dissentito, annullando con rinvio per questa parte la decisione.
Dunque il calcolo dovrà essere nuovamente effettuato tenendo conto di queste indicazioni.
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