Gravi indizi di colpevolezza: verifiche della Cassazione

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Quale verifica deve fare la Cassazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n.1322 del 22-11-2023

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Indice

1. La questione: verifica gravi indizi colpevolezza


Il Tribunale del riesame di Catania confermava una misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un indagato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, in relazione ai delitti di rapina aggravata ai danni di istituto di credito e ricettazione di un motociclo.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore del ristretto proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due reati ascrittigli. Per approfondimenti sull’impostazione del dibattimento consigliamo il volume: “Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

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Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso summenzionato era reputato inammissibile sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, che, in motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza), sicché non è ammesso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019).
Di conseguenza, alla luce di tale approdo ermeneutico, a fronte del fatto che, ad avviso del Supremo Consesso, il ricorrente contestava la ricostruzione formulata dal Tribunale del riesame catanese, proponendo censure eminentemente di fatto che sollecitavano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, il ricorso in questione, come accennato anche prima, era dichiarato inammissibile e l’impugnante era altresì condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinava equitativamente in euro tremila.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale verifica deve fare la Cassazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e, segnatamente, allorché si ricorra per Cassazione deducendosi, come avvenuto nel caso di specie, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quanto già affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 11 del 22/03/2000, che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Spetta pertanto agli Ermellini compiere una formulazione giuridica di questo genere allorché sia proposta una doglianza di siffatto tenore.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in tale provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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