Gravità indiziaria esclusa nel riesame: impugnazione del P.M.

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Che cosa deve indicare il Pubblico Ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria?

Per approfondire si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di cassazione – Sez. II Pen. – Sentenza n. 34934 del 16 agosto 2023

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1. La questione: gravità indiziaria esclusa

Il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle richieste di riesame proposte da taluni indagati, annullava una ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Taranto aveva applicato a costoro la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, disponendo, per l’effetto, la loro liberazione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, quanto all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato non meritevole di accoglimento.
In particolare, gli Ermellini, preso atto di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il pubblico ministero che impugni l’ordinanza, la quale, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021), considerava come il ricorso del pubblico ministero non rappresentasse alcun elemento idoneo a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità delle esigenze cautelari, essendo inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, più di recente, in senso analogo: Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021).
Di conseguenza, per tali motivi, il ricorso proposto era dichiarato inammissibile.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che cosa deve indicare il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il pubblico ministero, che impugni l’ordinanza, la quale, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Pertanto, ove non ricorra siffatta presunzione, spetta alla pubblica accusa, ove proponga una impugnazione di questo genere, articolare specifiche e argomentate censure con riferimento alla sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non essendo sufficiente contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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