Al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell’ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato ,ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nella scheda di lettura elaborata dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense sono evidenziate le disposizioni che riguardano l’attività professionale degli avvocati, in ambito lavorativo pubblico e privato.
In particolare, il provvedimento introduce l’obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, con riferimento:
1) a tutti i lavoratori del settore settore pubblico (art. 1), sia al personale dipendente che a collaboratori, stagisti, volontari che svolgono attività lavorativa nei detti luoghi.
La disposizione si applica al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
2)a tutti i magistrati: ordinari, amministrativi, contabili, militari, componenti delle commissioni tributarie (art. 2, comma 1), nonché onorari (art. 2, comma 4) che accedono agli uffici giudiziari ove svolgono l’attività lavorativa;
3) a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato (anche per collaboratori, nonché per chi svolge attività di formazione o volontariato nei medesimi luoghi).
Al tempo stesso, si prevede che il soggetto, sia esso un dipendente nell’ambito lavorativo pubblico o privato, sia esso un magistrato, privo di certificazione al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato ma ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Accesso agli uffici giudiziari da parte degli avvocati
Per quanto riguarda l’accesso negli uffici giudiziari l’art. 2 al comma 8 prevede un’esclusione per i «soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4» … «ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo», ai quali pertanto non viene richiesta la certificazione verde per accedere alle aule giudiziarie.
Pertanto, le disposizioni in esame non richiedono agli avvocati di dotarsi della certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari, sebbene il medesimo obbligo risulti in capo a magistrati (art. 2) e dipendenti e collaboratori (art. 1) dei medesimi uffici. La relazione illustrativa, infatti, precisa che «l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un’attività analoga a titolo onorario». Il Consiglio dei Ministri, successivamente, ha chiarito in sede di illustrazione del provvedimento adottato, che la mancata estensione risulta predisposta altresì «al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti», e pertanto al fine di scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso della certificazione verde possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare lo svolgimento dei procedimenti.
Doveri da parte dei datori di lavoro
I datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti a:
− verificare il rispetto delle prescrizioni (i.e., il possesso del green pass), prioritariamente con un controllo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
− definire entro il 15 ottobre p.v. le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione;
− sempre entro il 15 ottobre p.v. individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Per quanto concerne le sanzioni, rinvia a quelle già previste dall’art. 4 del d.l. n. 19/2020 (sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €1.000), nelle ipotesi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata adozione di misure organizzative nel termine indicato.
La sanzione risulta più severa (da €600 a €1.500) qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass (art. 1, comma 8).
Per la violazione dell’obbligo potranno altresì trovare applicazione anche sanzioni disciplinari.
Cosa accade nei grandi studi legali?
“Le disposizioni introdotte sono formulate (volutamente) in maniera del tutto generica, senza alcuna distinzione tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese (l’unico riferimento presente consente alle imprese con meno di 15 dipendenti di sospendere il lavoratore privo di green pass dopo 5 giorni di assenza, con apposito contratto di lavoro per la sua sostituzione per un massimo di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta), prevedendo l’obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i lavoratori dipendenti, ma altresì per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.».
Per quanto concerne l’attività professionale, dalla lettura delle disposizioni del d.l. n. 127/2021 risulta pacifico che l’avvocato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate (e dunque anche all’adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti (segretarie e segretari) ed ai collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l’ampia formulazione della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale.
La sussistenza dell’obbligo sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi dello studio professionale (studi associati, associazioni e società tra professionisti, colleghi con i quali si condivide l’uso di alcuni locali), sebbene non ci si possa esimere dal rilevare talune criticità.
Ulteriore ipotesi, fonte di dubbi interpretativi, è quella degli incontri con il cliente, che si svolgono nei locali adibiti a studio professionale. Ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 127/2021, convertito nella legge 19 novembre 2021, n. 165, al professionista è richiesto il possesso della certificazione, in quanto ha effettuato l’accesso ai locali adibiti all’attività professionale, mentre il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione. Non risulta disciplinato, inoltre, il controllo del rispetto delle disposizioni.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento